Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 175
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Testo completo
N. R.G. 1338/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2024
Oggi 9 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti mediante collegamento audio video da remoto con programma Teams: per TA CA ES l'avv. RODA' SEBASTIANO;
nessuno per FO s.p.a. e per REVALEA s.p.a.;
per MB CREDIT SOLUTIONS s.p.a., mandataria di IFIS NPL INVESTING S.P.A., l'avv.
Marta Pesenti in sostituzione dell'avv. Bordiga Francesco;
sono presenti nella stanza del predetto difensore le dott.sse Sabrina Bono e Mariavittoria Garofalo.
I difensori danno atto che nono presenti altre persone e che non procederanno ad alcuna forma di registrazione.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rodà precisa come da atto di citazione;
l'avv. Pesenti per parte intervenuta precisa le conclusioni come da atto di intervento.
Conclusioni di parte attrice opponente
Viglia l'II.mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare
previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'inesistenza/nullità della notifica del D.I. 44588/2013 (RG 64111/2013) in capo al sig.
LD UC RM;
dichiarare
previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto in favore del Tribunale di
Bergamo.
Nel merito:
pagina 1 di 7
Si chiede si essere autorizzati alla chiamata in giudizio della Società Frama srl, con sede in Milano – Foro Buonaparte n 63, al fine di liberare il sig. LL UC RM dal debito di cui si è detto, come da scrittura “Atto di cessione di società a responsabilità limitata, dove all'art. 4 è stato pattuito l'impegno dell'acquirente “a tenere liberi ed indenni
i venditori da ogni e qualsiasi debito, esborso o responsabilità connesso alla pregressa partecipazione sociale e si impegna a liberarli in qualunque sede, eventualmente anche processuale, per qualsiasi debito, per qualsiasi tipo di garanzia anche fideiussoria eventualmente fino ad oggi prestata o rilasciata tanto come soci che garanti.
respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti ed in revoca decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013), accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito portato nel D.I. opposto;
In via riconvenzionale:
revocare il decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) e dichiarare
– per le motivazioni sopra esposte - parte convenuta opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del sig. LD UC RM in relazione alla fideiussione del
13.02.2009 per violazione dell'art 1957 cc, rilevata anche la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di concessione della garanzia fideiussoria del 13.02.2009 prestata in favore della società Carta e Penna srl in relazione al contratto di mutuo n 60390251.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2024
Oggi 9 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti mediante collegamento audio video da remoto con programma Teams: per TA CA ES l'avv. RODA' SEBASTIANO;
nessuno per FO s.p.a. e per REVALEA s.p.a.;
per MB CREDIT SOLUTIONS s.p.a., mandataria di IFIS NPL INVESTING S.P.A., l'avv.
Marta Pesenti in sostituzione dell'avv. Bordiga Francesco;
sono presenti nella stanza del predetto difensore le dott.sse Sabrina Bono e Mariavittoria Garofalo.
I difensori danno atto che nono presenti altre persone e che non procederanno ad alcuna forma di registrazione.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rodà precisa come da atto di citazione;
l'avv. Pesenti per parte intervenuta precisa le conclusioni come da atto di intervento.
Conclusioni di parte attrice opponente
Viglia l'II.mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare
previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'inesistenza/nullità della notifica del D.I. 44588/2013 (RG 64111/2013) in capo al sig.
LD UC RM;
dichiarare
previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto in favore del Tribunale di
Bergamo.
Nel merito:
pagina 1 di 7
Si chiede si essere autorizzati alla chiamata in giudizio della Società Frama srl, con sede in Milano – Foro Buonaparte n 63, al fine di liberare il sig. LL UC RM dal debito di cui si è detto, come da scrittura “Atto di cessione di società a responsabilità limitata, dove all'art. 4 è stato pattuito l'impegno dell'acquirente “a tenere liberi ed indenni
i venditori da ogni e qualsiasi debito, esborso o responsabilità connesso alla pregressa partecipazione sociale e si impegna a liberarli in qualunque sede, eventualmente anche processuale, per qualsiasi debito, per qualsiasi tipo di garanzia anche fideiussoria eventualmente fino ad oggi prestata o rilasciata tanto come soci che garanti.
respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti ed in revoca decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013), accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito portato nel D.I. opposto;
In via riconvenzionale:
revocare il decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) e dichiarare
– per le motivazioni sopra esposte - parte convenuta opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del sig. LD UC RM in relazione alla fideiussione del
13.02.2009 per violazione dell'art 1957 cc, rilevata anche la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di concessione della garanzia fideiussoria del 13.02.2009 prestata in favore della società Carta e Penna srl in relazione al contratto di mutuo n 60390251.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di
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