Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 20
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1344/2023, vertente
TRA
CI LI, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Lecce, 19, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Sala, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via
Olimpia n. 14, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis
c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. NA AC, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione come docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018,
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2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e di essere attualmente in servizio, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, per gli anni scolastici sopra indicati, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
A fondamento della propria pretesa, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato.
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2015/2016, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e, per l'effetto;
condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica (o altro mezzo idoneo), della somma di €.
500,00 per ciascuno degli anni scolastici gli anni scolastici 2018/2019,
2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del 15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario.”
Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione attiva essendo la parte ricorrente stata assunta con contratti di supplenza “breve e saltuaria” per un periodo oggetto del ricorso, nonché ribadito l'infondatezza della domanda nel merito, vista la specialità della disciplina che regola l'impiego scolastico così come l'insussistenza di alcuna discriminazione nel caso di specie. Ha infine evidenziato l'assenza di prova dei fatti a presupposto della domanda nonché l'inammissibilità della “pretesa trasformazione della carta docente in erogazione in denaro”.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio alla prima udienza, è stata istruita in via documentale.
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza ha contestato quanto affermato dalla resistente e ha altresì evidenziato che la ricorrente inserita nelle GPS Provinciali per l' a.s.
2024/2025 e, pertanto, è attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche.
All'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
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La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.
In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di
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lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto).
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato.
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di SS a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr.
Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), condiviso dal Tribunale (che pure già si è
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