Trib. Salerno, sentenza 20/05/2024, n. 1061

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 20/05/2024, n. 1061
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1061
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1683/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito/preavviso iscrizione ipotecaria
promossa
DA
LE AL, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tramontano;

Opponente
CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Conrotto;

Opposto
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22.3.2023, EM AL ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229001182370000, notificata il 07.05.2022, ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020160001701055000, 40020160005916379000, 40020170005069254000,
40020170006067586000, 40020170006471534000, 40020180003307489000, 40020180009529803000,
40020190004304903000 40020190009078328000 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000337000 notificata in data 15.06.2022 (anch'essa riferita ai suddetti avvisi di addebito).
L'opponente ha dedotto la nullità degli atti in quanto privi di firma digitale elettronica e dell'attestazione di conformità nonché per la omessa notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento con annullamento degli atti o declaratoria di inefficiacia.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo, con articolate argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 17.5.2024
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa
notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020;
Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019;
n.
28583 del 2018;
n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi
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