Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 418

TRIB Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 418
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 418
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Napoli Nord R.G. 3891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3891/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
D'IO SE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. Dionigi Magliulo, presso il cui studio, sito in Villa di Briano, alla via Cassandra
n. 22, è elettivamente domiciliato
PARTE OPPONENTE
E
BI NN, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Pirolozzi, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Cilea n. 5, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tribunale di Napoli Nord R.G. 3891/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, BI NN deduceva: di aver stipulato, in data 27.9.2005, con RI SC in qualità quest'ultimo di legale rappresentante della società F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l., un contratto intitolato
“preliminare per promessa di vendita di immobile”, con cui lei si era impegnata all'acquisto dell'appartamento in costruzione sito in Orta di Atella, alla via San Nicola snc, per il prezzo di € 100.000,00;
che l'integrale prezzo era stato da lei corrisposto mediante assegni;
che al momento della stipula della scrittura era stato presente anche
D'IO SE, socio della F.A.G.G.;
che tra le parti era stato ulteriormente stabilito che la scelta dell'appartamento da trasferire sarebbe avvenuta al momento della stipula del “compromesso” e che lei avrebbe avuto facoltà di restituire l'immobile ricevendo in cambio l'importo di € 170.000,00;
che, per varie vicissitudini, gli immobili non erano stati ultimati e che pertanto, sulla base degli accordi assunti, le spettava la restituzione della somma € 170.000,00;
che, mediante dodici assegni, D'IO
SE si era impegnato a restituirle la somma di € 100.000,00 e che, pertanto, restava creditrice di ulteriori di ulteriori € 70.000,00;
che a tale titolo D'IO SE le aveva consegnato n. 4 assegni e n. 5 cambiali del valore complessivo di € 42.242,23, titoli che erano stati tutti protestati;
che, invece, RI SC le aveva consegnato n. 22 cambiali scadute e protestate, del valore complessivo di € 24.708,04;
di essere titolare della ditta individuale "Autoderby".
Tanto premesso ed esposto chiedeva che fosse ingiunto a RI SC ed a
D'IO SE il pagamento della somma di € 66.950,27.
Il giudicante precedente titolare del ruolo emetteva il decreto ingiuntivo n. 114/2021 nei confronti del solo D'IO SE, il quale, proponendo tempestiva opposizione, assumeva: che il contratto “preliminare per promessa di vendita immobiliare” allegato dalla BI a fondamento del credito risultava nullo in quanto privo della firma della parte acquirente e lasciava non pochi dubbi sulla reale causa del negozio;
che, peraltro, avendo l'opposta sostenuto di aver già incassato la somma di € 100.000,00, non avrebbe potuto null'altro pretendere in ragione di tale titolo negoziale;
di non essere mai stato socio della F.A.G.G., né di aver rivestito alcun ruolo al suo interno, ragione per cui non poteva certamente rispondere di una presunta obbligazione ascrivibile alla società;
che i
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titoli di credito erano risalenti tutti al 2011 ed era pertanto maturato il termine di prescrizione;
che, peraltro, due dei quattro assegni bancari non erano mai stati nemmeno presentati per l'incasso;
che l'opposta era priva della legittimazione attiva in quanto tutte e cinque le cambiali allegate indicavano quale beneficiario l'Autoderby di BI NN, soggetto giuridico diverso da BI NN;
che i titoli da lui sottoscritti ammontavano complessivamente ad € 42.242,23 e pertanto nei suoi confronti era assolutamente ingiustificata la richiesta di pagamento della somma superiore di € 66.950,27;
che i titoli erano stati da lui rilasciati per l'acquisto di autovetture ed erano stati tutti pagati tramite emissione di ulteriori assegni dati in sostituzione e regolarmente incassati dalla BI;
che, invece, il credito di € 18.000,00 relativo ai cinque effetti cambiari era stato pagato, in parte, mediante cessione all'opposta - titolare di una rivendita di auto - dell'autovettura
Porsche XS OL (intestata a sua moglie MA LA), e, per la restante parte, con l'incasso della somma di € 12.000,00 ottenuta mediante finanziamento da lui personalmente richiesto.
Tanto promesso ed esposto, concludeva affinché in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva BI NN la quale, contestando la fondatezza delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione, rispetto a quanto già dedotto nell'ambito del ricorso monitorio, aggiungeva: che D'IO SE, non riuscendo ad ottemperare all'obbligo assunto dopo la consegna dei titoli di credito già indicati, si era recato presso lo studio dell'avv. NN Maria D'NN ed aveva sottoscritto il 7.3.2020 una scrittura privata con cui, riconoscendosi debitore, si era personalmente impegnato a versare in n.
75 rate - aventi scadenza da 7.4.2020 al 7.6.2026 - l'importo di € 75.918,79, ma che, tuttavia, alcunché le era stato mai corrisposto;
che, pertanto, solo dal 7.3.2020 poteva farsi decorrere il termine di prescrizione decennale;
che, comunque, tale scrittura privata aveva valore di transazione novativa, ragione per cui le obbligazioni di cui agli effetti cambiari ed agli assegni bancari dovevano intendersi come estinte ed erano ormai state sostituite dall'obbligazione assunta con la nuova scrittura privata del 2020.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale deferito all'opposta. All'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con
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Tribunale di Napoli Nord R.G. 3891/2021
ordinanza del 17.10.2024.
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