Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3218

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3218
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3218
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7076/2024 R.G.L.
promossa da:
(CF: ) – (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
– (CF: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBONE GIANLUCA, elettivamente domiciliati in Leinì
(To), via Carlo Alberto 110, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTI
CONTRO
(PI ) rappresentata e difesa dall'avv. DATTILO Controparte_1 P.IVA_1
CARLO, domiciliata in Torino, via Madama Cristina 8, presso lo studio professionale del
difensore
CONVENUTA
(CF: ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTO – CONTUMACE -
1


OGGETTO: accertamento crediti di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 9/8/2024, , Parte_1 Parte_2
e hanno allegato: Parte_3
- di essere stati lavoratori dipendenti di società controllata Controparte_3
interamente dalla Controparte_1
- che lo Scopelliti a far data dal 2007, il dal 1998, il dal 2011 hanno devoluto il Pt_2 Pt_3
Trattamento di Fine Rapporto al Fondo pensione complementare ma che negli anni CP_2
2019 e 2020 la società datrice di lavoro ha omesso di versare le somme progressivamente
maturate al fondo di previdenza;

- che i loro rapporti di lavoro con la sono cessati nel novembre del Controparte_3
2020 e che la società già datrice di lavoro è stata dichiarata fallita con sentenza di questo
Tribunale emessa in data 4/11/2021;

- che il fallimento è stato chiuso, ai sensi dell'art. 102 L.F., con decreto emesso in data
24/5/2022, senza accertamento del passivo, e che la società è stata poi cancellata dal Registro
delle Imprese in data 6/6/2022;

- di essere ancora creditori verso la società poi cancellata delle seguenti somme: lo Parte_1
per euro 2.103,53 a titolo di retribuzione residua per i mesi di novembre e dicembre 2019,
13sima mensilità ed indennità sostitutiva delle ferie, e per euro 1.756,75 a titolo di TFR, non
2
versato al il per euro 2.355,32 a titolo di retribuzione residua per i CP_2 CP_2 Pt_2
mesi di novembre e dicembre 2019, 13sima mensilità ed indennità sostitutiva delle ferie, e per
euro 7.565,81 a titolo di TFR, di cui euro 615,97 non versato al il per euro CP_2 CP_2 Pt_3
1.859,98 a titolo di retribuzione residua per i mesi di novembre e dicembre 2019, 13sima
mensilità ed indennità sostitutiva delle ferie, e per euro 3.654,02 a titolo di TFR, di cui euro
1.434,50 non versato al CP_2 CP_2
- che domanda di accesso al Fondo di Garanzia contro l'insolvenza dei datori di lavoro,
presentata dai ricorrenti all' , è stata rigettata, a causa dell'assenza di titolo giudiziale che CP_4
avesse accertato i loro crediti.
I ricorrenti hanno quindi convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la Controparte_1
[...
quale socia unica e successore a titolo particolare della società prima dichiarata fallita e poi
cancellata dal Registro Imprese, per ottenere contro di essa l'accertamento dei loro crediti
lavoristici. I ricorrenti hanno poi convenuto anche il in ragione Controparte_5 CP_2
della rivendicazione di quote di TFR il cui versamento era stato originariamente delegato al
stesso, rimasto però inerte nella riscossione dei crediti, con conseguente loro diritto a CP_2
rivendicare tali quote in modo diretto.
Si è costituita in giudizio la non contestando la pretesa dei ricorrenti, Controparte_1
neppure con riferimento al quantum da loro richiesto, ma rappresentando di non avere
responsabilità nel mancato accertamento giudiziale dei loro crediti.
Il Fondo pensione complementare non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare CP_2
notifica degli atti introduttivi, ed è stato quindi dichiarato contumace.
2. Le domande dei ricorrenti sono fondate e devono essere accolte.
Costituiscono elementi non contestati dalla convenuta Controparte_1
- i rapporti di lavoro subordinati dei ricorrenti e la cessazione degli stessi;

- la sussistenza dei crediti residui ed il loro ammontare;

3
- la
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