Trib. Grosseto, sentenza 30/05/2024, n. 540
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2021, promossa da:
SA EDILE DELLA PR DI RO (C.F. 80000920530) elettivamente domiciliata
in Grosseto, Via A. De Pretis n. 39, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO CARDOSO che la
rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
RO LI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Grosseto, P.zza
Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. LUCA SILENI che la rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
CA RA;
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. con la mandataria TI SPV SRL;
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione endo-esecutiva (procedura n. 130/2011 R.G.EI.)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SA EDILE DELLA PR DI RO
(ora SA EDILE), creditore procedente nella procedura esecutiva RG.EI. n. 130/2011 proponeva
domanda di divisione endo-esecutiva del bene censito al NCEU del Comune di Grosseto al Foglio
91, Particella 149, Sub 9, Categoria A4, Classe 3, consistenza vani 4,5, piano primo, rendita 209,17,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 di proprietà di IC RA. Parte attrice
ha chiesto, dunque, disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita
dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà del comproprietario
esecutato.
Si costituiva RO NS, comproprietaria non esecuta, chiedendo, previa valutazione
dell'opponibilità al creditore attore del diritto di abitazione alla stessa riconosciuto dapprima con
decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.7.2005 e
successivamente con sentenza di divorzio n. 487/2010, procedersi allo scioglimento della comunione
tra le parti, “concedendo alla stessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto
della quota di proprietà del Sig. RA IC, ovvero, nell'ipotesi in cui l'odierna convenuta non volesse
procedere all'acquisto della quota dell'immobile, disporre la vendita all'incanto del medesimo bene non
materialmente divisibile, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra l'odierna
convenuta e gli diritto dell'esecutato” (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 16.2.2022 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa veniva rinviata per la
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.10.2022 veniva concesso alle parti termini per note in ordine alla questione
dell'opponibilità del diritto di abitazione riconosciuto in favore della convenuta RO NS,
e veniva disposta la convocazione dell'esperto stimatore officiato nella procedura esecutiva n.
130/2011 R.G.EI.
All'udienza del 12.4.2023 veniva sentito l'esperto stimatore a chiarimenti e la comproprietaria non
esecutata dichiarava espressamente di rinunciare alla domanda di assegnazione della quota del
comproprietario esecutato. La causa, dunque, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione,
con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce
di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia della comproprietaria non esecutata
che sebbene ritualemnte citata non si è costituita nel presente giudizio.
Ciò detto sempre in via preliminare occorre dichiarare la contumacia di CA RA,
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. con la mandataria TI SPV SRL e AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE che sebbene ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Ciò detto, nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo al
comproprietario esecutato CA RA e RO LI per la quota di ½
ciascuno risulta dalla documentazione depositata dal creditore procedente, odierno attore, nella
procedura esecutiva n. 20/2019 R.G.EI., acquisita nel presente giudizio e dalla relazione notarile
aggiornata prodotta da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti è emerso che il bene censito al NCEU
del Comune di Grosseto al Foglio 91, Particella 149, Sub 9, Categoria A4, Classe 3, consistenza vani
4,5, piano primo, rendita 209,17, pignorato nella procedura n. 130/2011 R.G.EI., è pervenuto agli
odierni convenuti IC RA e RO NS con atto pubblico trascritto in data
26.11.1998 reg. part. n. 10375 e reg. gen. n. 14495 da NI NN. Inoltre, dai certificati ipo-
catastali depositati nell'ambito della procedura esecutiva n. 130/2011 R.G.E.I. è emerso che al sig.
NI NN era pervenuto con atto di acquisto del 2.3.1971 da MB EO e NC NA.
Ebbene dalla documentazione in atti emerge la titolarità del bene staggito in capo a IC
RA e RO NS.
Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di
provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2021, promossa da:
SA EDILE DELLA PR DI RO (C.F. 80000920530) elettivamente domiciliata
in Grosseto, Via A. De Pretis n. 39, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO CARDOSO che la
rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
RO LI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Grosseto, P.zza
Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. LUCA SILENI che la rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
CA RA;
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. con la mandataria TI SPV SRL;
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione endo-esecutiva (procedura n. 130/2011 R.G.EI.)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SA EDILE DELLA PR DI RO
(ora SA EDILE), creditore procedente nella procedura esecutiva RG.EI. n. 130/2011 proponeva
domanda di divisione endo-esecutiva del bene censito al NCEU del Comune di Grosseto al Foglio
91, Particella 149, Sub 9, Categoria A4, Classe 3, consistenza vani 4,5, piano primo, rendita 209,17,
pignorato nella detta procedura per la quota di 1/2 di proprietà di IC RA. Parte attrice
ha chiesto, dunque, disporsi lo scioglimento della comunione del compendio staggito e la vendita
dell'intero con assegnazione al creditore del ricavato della quota di proprietà del comproprietario
esecutato.
Si costituiva RO NS, comproprietaria non esecuta, chiedendo, previa valutazione
dell'opponibilità al creditore attore del diritto di abitazione alla stessa riconosciuto dapprima con
decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.7.2005 e
successivamente con sentenza di divorzio n. 487/2010, procedersi allo scioglimento della comunione
tra le parti, “concedendo alla stessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto
della quota di proprietà del Sig. RA IC, ovvero, nell'ipotesi in cui l'odierna convenuta non volesse
procedere all'acquisto della quota dell'immobile, disporre la vendita all'incanto del medesimo bene non
materialmente divisibile, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra l'odierna
convenuta e gli diritto dell'esecutato” (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 16.2.2022 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa veniva rinviata per la
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.10.2022 veniva concesso alle parti termini per note in ordine alla questione
dell'opponibilità del diritto di abitazione riconosciuto in favore della convenuta RO NS,
e veniva disposta la convocazione dell'esperto stimatore officiato nella procedura esecutiva n.
130/2011 R.G.EI.
All'udienza del 12.4.2023 veniva sentito l'esperto stimatore a chiarimenti e la comproprietaria non
esecutata dichiarava espressamente di rinunciare alla domanda di assegnazione della quota del
comproprietario esecutato. La causa, dunque, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione,
con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Occorre preliminarmente rilevare che il presente provvedimento ha la forma di sentenza, alla luce
di quanto disposto dall'articolo 785 c.p.c., stante la contumacia della comproprietaria non esecutata
che sebbene ritualemnte citata non si è costituita nel presente giudizio.
Ciò detto sempre in via preliminare occorre dichiarare la contumacia di CA RA,
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. con la mandataria TI SPV SRL e AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE che sebbene ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Ciò detto, nel merito la domanda di divisione giudiziale può essere accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili pignorati in capo al
comproprietario esecutato CA RA e RO LI per la quota di ½
ciascuno risulta dalla documentazione depositata dal creditore procedente, odierno attore, nella
procedura esecutiva n. 20/2019 R.G.EI., acquisita nel presente giudizio e dalla relazione notarile
aggiornata prodotta da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti è emerso che il bene censito al NCEU
del Comune di Grosseto al Foglio 91, Particella 149, Sub 9, Categoria A4, Classe 3, consistenza vani
4,5, piano primo, rendita 209,17, pignorato nella procedura n. 130/2011 R.G.EI., è pervenuto agli
odierni convenuti IC RA e RO NS con atto pubblico trascritto in data
26.11.1998 reg. part. n. 10375 e reg. gen. n. 14495 da NI NN. Inoltre, dai certificati ipo-
catastali depositati nell'ambito della procedura esecutiva n. 130/2011 R.G.E.I. è emerso che al sig.
NI NN era pervenuto con atto di acquisto del 2.3.1971 da MB EO e NC NA.
Ebbene dalla documentazione in atti emerge la titolarità del bene staggito in capo a IC
RA e RO NS.
Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente procedere alla valutazione in ordine all'opportunità di
provvedere alla separabilità in natura dei beni in comproprietà ex art. 600 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., norma applicabile
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