Trib. Catania, sentenza 22/01/2024, n. 312
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Testo completo
N.R.G. 12297/2018
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 20 settembre 2023 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3733/2019 R.G. e vertente
TRA
IO AR NA, nata a [...] il [...] C.F.: [...],
NI IN UI AR, nato in [...] il [...] C.F.:
[...], NI SA, nata a [...] il [...] C.F.:
[...], NI US, nato a [...] il [...] C.F.:
[...], NI RO, nato a [...] il [...] C.F.:
[...], NI AR, nata a [...] C.F.: [...], tutti nella qualità di eredi del sig. NI SA, deceduto in Catania in data 09.01.2021, rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Galofaro
RICORRENTI
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso nel presente giudizio, dagli avvocati dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, Riccardo
pagina 1 di 11
Vagliasindi e Francesco Velardi, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Catania, Piazza della Repubblica n. 26.
RESISTENTE
e nei confronti di
ISTITUTO ORFANOTROFIO CASA DELLE FANCIULLE REGINA
MARGHERITA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione di Sicilia (CT), via Abate Coniglio n. 7, P.I.: 00847460870, C.F.: 83002580872
CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione TFS – indennità premio di fine servizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 30 dicembre 2021 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proseguito il giudizio iniziato dal loro dante causa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2018 insistendo nell'accoglimento del medesimo e riportandone integralmente il contenuto.
NI SA aveva esposto quanto segue che aveva prestato attività lavorativa, quale segretario amministrativo e responsabile gestionale, per l'Ipab, poi denominato Istituto Orfanotrofio EG MA, dall'1.04.1964 in simultanea con l'impiego presso il Comune di Castiglione di Sicilia, presso cui rivestiva la qualifica di Vice segretario comunale e ragioniere capo, e ciò sino al
30.11.2001, data del collocamento in quiescenza;
che il trattamento economico per il rapporto di lavoro in simultanea era pari ad un terzo di quello previsto per il rapporto presso l'ente territoriale, mentre i versamenti previdenziali venivano effettuati in favore di CPDEL;
che con decreto n. 1099 del 03.04.2006 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana, l'IPAB Istituto Casa delle fanciulle
EG MA era stato privatizzato e iscritto nel registro delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, tenuto presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, assumendo la denominazione ”Istituto Orfanotrofio Casa delle fanciulle
EG MA”;
che successivamente, in forza del contratto di lavoro a tempo determinato part-time del 27.12.2001, regolamentato dal CCNL Enti locali, aveva espletato per l'Istituto le funzioni
pagina 2 di 11
di segretario contabile, oltre la responsabilità gestionale di direzione dell'Ente e di consulenza, con rapporto part time di diciotto ore settimanali;
che a seguito dell'opzione esercitata con nota del 27.05.2006, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.338/89 convertito, con modifiche, nella L. n. 389/89, l'Ente previdenziale destinatario della contribuzione previdenziale, anche dopo la privatizzazione dell'Ipab, è stato l'Inpdap;
che il rapporto di lavoro era proseguito, ininterrottamente rinnovato e confermato dalle successive deliberazioni dell'organo amministrativo, anche dopo la privatizzazione dell'IPAB e con la delibera n. 21 del 26.05.2006, l'Amministrazione dell'Istituto
“privatizzato” aveva confermato gli atti e le delibere adottate dalla precedente gestione pubblicistica dell'Ente, che con deliberazione n. 16 del 22.11.2015, trasmessagli con nota del Presidente, non firmata, datata 24.11.2015, la Commissione amministrativa aveva deliberato di risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dall' 01.04.2016, considerando come preavviso contrattuale il periodo lavorato dall'01.12.2015 al 31.03.2016, che con la lettera racc. n. 15048765692-1, datata 05.04.2016, inviata in data
06.04.2016 e pervenuta in data 07.04.2016, l'Istituto aveva comunicato che “In ottemperanza
a quanto stabilito dalla legge N. 604 del 15/07/1966, ... , a datare dal 04/04/2016, cessa il rapporto di lavoro con la scrivente per il seguente motivo: Riorganizzazione aziendale come meglio specificato nella lettera di preavviso della delibera del 22/11/2015”;
che con comunicazione Unilav il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento indicando come data di cessazione del rapporto di lavoro quella del giorno precedente;
che i licenziamenti erano stati impugnati ed i giudizi erano pendenti;
che in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro con numerose istante aveva richiesto all'ente previdenziale l'erogazione dell'indennità premio di fine servizio;
che l'I.N.P.S., con nota del 28.03.2017, aveva comunicato di non potere procedere all'erogazione del TFR per non avere il datore di lavoro versato la contribuzione relativa al periodo dal 23.12.2001 al 31.03.2016;
che in realtà, a seguito della nota INPDAP dell'11.02.2011, con cui l'Istituto previdenziale aveva comunicato quanto dovuto a conguaglio per gli anni 1997-2004, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento contributivo in data 14.03.2011, mediante F24,
pagina 3 di 11
che a seguito di ulteriori note dell'odierno ricorrente del 10.05.2017, l'I.N.P.S., con nota del 26.07.2017, aveva comunicato che “l'importo dei contributi dovuti sulla base delle
Denunce mensili trasmesse dall'IPAB Orfanotrofio EG MA c.f. 83002580872, per il periodo da gennaio 2005 a marzo 2016, non essendo stato pagato nei termini previsti,
è stato oggetto di formazione e notifica di una Cartella di pagamento, pertanto la riscossione delle somme dovute è passata all'Agente della riscossione …”;
che a seguito di ulteriori richieste di erogazione della prestazione da parte dell'odierno ricorrente, l'Istituto da ultimo con nota del 05.12.2018, aveva richiamato quanto già esposto con quella del 26.07.2017.
Ciò premesso aveva rilevato che lo stesso Istituto previdenziale aveva confermato, con la nota del 26.07.2017, la trasmissione delle denunce mensili, in forza delle quali ha provveduto all'esecuzione esattoriale di contributi il cui versamento risulta omesso.
In diritto, aveva premesso che l'indennità premio di fine servizio, propria dei regime applicato ai dipendenti degli Enti locali, ha natura previdenziale, come sottolineato dalle
Sezioni Unite con la decisione n. 24280/14 “Le controversie relative all'indennità premio di
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 20 settembre 2023 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3733/2019 R.G. e vertente
TRA
IO AR NA, nata a [...] il [...] C.F.: [...],
NI IN UI AR, nato in [...] il [...] C.F.:
[...], NI SA, nata a [...] il [...] C.F.:
[...], NI US, nato a [...] il [...] C.F.:
[...], NI RO, nato a [...] il [...] C.F.:
[...], NI AR, nata a [...] C.F.: [...], tutti nella qualità di eredi del sig. NI SA, deceduto in Catania in data 09.01.2021, rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Galofaro
RICORRENTI
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso nel presente giudizio, dagli avvocati dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, Riccardo
pagina 1 di 11
Vagliasindi e Francesco Velardi, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Catania, Piazza della Repubblica n. 26.
RESISTENTE
e nei confronti di
ISTITUTO ORFANOTROFIO CASA DELLE FANCIULLE REGINA
MARGHERITA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione di Sicilia (CT), via Abate Coniglio n. 7, P.I.: 00847460870, C.F.: 83002580872
CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione TFS – indennità premio di fine servizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 30 dicembre 2021 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proseguito il giudizio iniziato dal loro dante causa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2018 insistendo nell'accoglimento del medesimo e riportandone integralmente il contenuto.
NI SA aveva esposto quanto segue che aveva prestato attività lavorativa, quale segretario amministrativo e responsabile gestionale, per l'Ipab, poi denominato Istituto Orfanotrofio EG MA, dall'1.04.1964 in simultanea con l'impiego presso il Comune di Castiglione di Sicilia, presso cui rivestiva la qualifica di Vice segretario comunale e ragioniere capo, e ciò sino al
30.11.2001, data del collocamento in quiescenza;
che il trattamento economico per il rapporto di lavoro in simultanea era pari ad un terzo di quello previsto per il rapporto presso l'ente territoriale, mentre i versamenti previdenziali venivano effettuati in favore di CPDEL;
che con decreto n. 1099 del 03.04.2006 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana, l'IPAB Istituto Casa delle fanciulle
EG MA era stato privatizzato e iscritto nel registro delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, tenuto presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, assumendo la denominazione ”Istituto Orfanotrofio Casa delle fanciulle
EG MA”;
che successivamente, in forza del contratto di lavoro a tempo determinato part-time del 27.12.2001, regolamentato dal CCNL Enti locali, aveva espletato per l'Istituto le funzioni
pagina 2 di 11
di segretario contabile, oltre la responsabilità gestionale di direzione dell'Ente e di consulenza, con rapporto part time di diciotto ore settimanali;
che a seguito dell'opzione esercitata con nota del 27.05.2006, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.338/89 convertito, con modifiche, nella L. n. 389/89, l'Ente previdenziale destinatario della contribuzione previdenziale, anche dopo la privatizzazione dell'Ipab, è stato l'Inpdap;
che il rapporto di lavoro era proseguito, ininterrottamente rinnovato e confermato dalle successive deliberazioni dell'organo amministrativo, anche dopo la privatizzazione dell'IPAB e con la delibera n. 21 del 26.05.2006, l'Amministrazione dell'Istituto
“privatizzato” aveva confermato gli atti e le delibere adottate dalla precedente gestione pubblicistica dell'Ente, che con deliberazione n. 16 del 22.11.2015, trasmessagli con nota del Presidente, non firmata, datata 24.11.2015, la Commissione amministrativa aveva deliberato di risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dall' 01.04.2016, considerando come preavviso contrattuale il periodo lavorato dall'01.12.2015 al 31.03.2016, che con la lettera racc. n. 15048765692-1, datata 05.04.2016, inviata in data
06.04.2016 e pervenuta in data 07.04.2016, l'Istituto aveva comunicato che “In ottemperanza
a quanto stabilito dalla legge N. 604 del 15/07/1966, ... , a datare dal 04/04/2016, cessa il rapporto di lavoro con la scrivente per il seguente motivo: Riorganizzazione aziendale come meglio specificato nella lettera di preavviso della delibera del 22/11/2015”;
che con comunicazione Unilav il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento indicando come data di cessazione del rapporto di lavoro quella del giorno precedente;
che i licenziamenti erano stati impugnati ed i giudizi erano pendenti;
che in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro con numerose istante aveva richiesto all'ente previdenziale l'erogazione dell'indennità premio di fine servizio;
che l'I.N.P.S., con nota del 28.03.2017, aveva comunicato di non potere procedere all'erogazione del TFR per non avere il datore di lavoro versato la contribuzione relativa al periodo dal 23.12.2001 al 31.03.2016;
che in realtà, a seguito della nota INPDAP dell'11.02.2011, con cui l'Istituto previdenziale aveva comunicato quanto dovuto a conguaglio per gli anni 1997-2004, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento contributivo in data 14.03.2011, mediante F24,
pagina 3 di 11
che a seguito di ulteriori note dell'odierno ricorrente del 10.05.2017, l'I.N.P.S., con nota del 26.07.2017, aveva comunicato che “l'importo dei contributi dovuti sulla base delle
Denunce mensili trasmesse dall'IPAB Orfanotrofio EG MA c.f. 83002580872, per il periodo da gennaio 2005 a marzo 2016, non essendo stato pagato nei termini previsti,
è stato oggetto di formazione e notifica di una Cartella di pagamento, pertanto la riscossione delle somme dovute è passata all'Agente della riscossione …”;
che a seguito di ulteriori richieste di erogazione della prestazione da parte dell'odierno ricorrente, l'Istituto da ultimo con nota del 05.12.2018, aveva richiamato quanto già esposto con quella del 26.07.2017.
Ciò premesso aveva rilevato che lo stesso Istituto previdenziale aveva confermato, con la nota del 26.07.2017, la trasmissione delle denunce mensili, in forza delle quali ha provveduto all'esecuzione esattoriale di contributi il cui versamento risulta omesso.
In diritto, aveva premesso che l'indennità premio di fine servizio, propria dei regime applicato ai dipendenti degli Enti locali, ha natura previdenziale, come sottolineato dalle
Sezioni Unite con la decisione n. 24280/14 “Le controversie relative all'indennità premio di
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