Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 11731
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 15822 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
DOTT. FA CI (C.F. [...]), con studio in Roma, alla Via Maddaloni n. 22 (P. IVA 09991470585), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oglio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Pagniello, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
E
UP NA s.r.l., con sede legale in Velletri, alla Via dei Volsci n. 56
(C.F. 08176931007), in persona del legale rappresentante p.t., BA ZO,
e TO UP, nato a [...] il [...] (C.F. LPU RRT 57S12
L719L), entrambi elettivamente domiciliati in Velletri, al Viale Roma n. 110, presso lo studio dell'Avv. Anna Scifoni, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellati
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 14690/2020, resa dal Giudice di
Pace di Roma il 14 settembre 2020.
CONCLUSIONI.
1
per l'appellante: “Voglia il Tribunale, in riforma della Sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 14690/2020 i) in via principale, accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la LU AM s.r.l. al pagamento, in favore del Dott.
TE IO, della somma di euro 3.740,80 dovuta a titolo di provvigione, essendo emerso, dall'istruttoria svolta, che l'incarico per cui è causa veniva conferito fin dal 3 agosto 2015. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere, la LU AM s.r.l., carente di legittimazione passiva, condannare BE LU, in proprio, al pagamento della suindicata somma di euro 3.740,80, oltre interessi legali maturati. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, ex art. 96 c.p.c.”;
per gli appellati: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. TE IO. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Dott. TE IO conveniva la LU AM s.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 3.740,80, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che
➢ egli svolgeva la professione di commercialista e gestiva una filiale dell'Artigiancassa (Artigiancassa Point) per lo svolgimento di servizi di consulenza ed assistenza alle imprese;
➢ la LU AM s.r.l., con scrittura datata 27 ottobre 2015, gli aveva conferito l'incarico “finalizzato alla realizzazione di un progetto di finanziamento”;
➢ al momento del conferimento dell'incarico la predetta società si era obbligata, “a delibera definitiva, emessa dalla Artigiancassa Point di
Roma e/o BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas, su segnalazione
2 dell'Artigiancassa Point di Roma”, a corrispondergli una somma pari al 3,50% dell'importo di cui alla delibera di finanziamento;
➢ egli aveva regolarmente espletato l'incarico, “favorendo l'emissione”, da parte della BNL Paribas, di una delibera contemplante l'erogazione, in favore della LU AM s.r.l., di un finanziamento di euro
100.000,00, a tasso fisso;
➢ ciò nonostante, la società convenuta non aveva inteso versargli la provvigione di spettanza che, secondo quanto previsto in sede di incarico, ammontava ad euro 3.740,80, come da fattura n. 4 del
31.12.2015.
L'attore precisava che, anche in forza di quanto espressamente concordato, il suo diritto alla provvigione non poteva ritenersi escluso dalla circostanza che, a fronte della emissione della delibera favorevole da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la LU AM s.r.l. avesse deciso di rinunciare al finanziamento accordatole.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la LU AM s.r.l. la quale contestava integralmente le deduzioni e domande di parte attrice, eccependo, tra
l'altro, che alla data indicata nella lettera d'incarico invocata dal Dott. TE
IO a fondamento del credito azionato, BE LU – apparente sottoscrittore di tale lettera – non rivestiva più la carica di amministratore e legale rappresentante di essa convenuta, essendo subentrato in detta carica BA
ZO.
A fronte della cennata eccezione di parte convenuta, il Dott. TE IO chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa BE LU, affinché, in caso di accoglimento delle eccezioni sollevate dalla LU AM s.r.l., quest'Ultimo venisse condannato in proprio al pagamento della provvigione maturata.
All'esito della notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa, si costituiva BE LU, il quale eccepiva l'invalidità della scrittura privata datata
27.10.2015 e, comunque, l'inefficacia della stessa nei suoi confronti;
eccepiva,
3
comunque, che l'attore non poteva far valere il diritto al pagamento della provvigione, non avendo dimostrato la propria iscrizione all'albo dei mediatori.
Con Sentenza n. 14690/2020 – depositata il 14 settembre 2020 - il Giudice di
Pace di Roma rigettava la domanda proposta dal Dott. TE IO, condannando lo Stesso alla rifusione delle spese processuali in favore tanto della società convenuta che del terzo chiamato in causa.
Avverso la suindicata Sentenza n. 14690/2020 proponeva appello il Dott.
TE IO, lamentando, tra l'altro, che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del documento che egli aveva prodotto all'udienza di comparizione delle parti, da cui risultava che l'incarico dedotto in lite gli era stato conferito da
BE LU, in nome e per conto della
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