Trib. Cremona, sentenza 26/09/2024, n. 313
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Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa A P, ha pronunciato all‟udienza del 26.9.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2023 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti M V e J S
C, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall‟Avv. D A, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023 il sig. (d‟ora in poi il ricorrente Parte_1
per semplicità) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona
[...]
(di seguito la resistente per brevità), la quale si è costituita in giudizio Controparte_1
esperendo domanda riconvenzionale.
Il ricorrente ha allegato e provato con documenti di avere lavorato, a tempo pieno, alle dipendenze della resistente dal 17.9.2021 al 21.9.2023, con inquadramento nel livello 3S del C.C.N.L.
“ ” e con mansioni di autotrasportatore. Organizzazione_1
Si vedano il contratto di lavoro, il modello UNILAV (entrambi sub docc. 1) e le busta paga di agosto e settembre 2023 (doc. 2).
Il ricorrente recedeva dal rapporto di lavoro poiché la resistente ometteva di corrispondergli la retribuzione del mese di agosto 2023, pari a euro 3.637,87 lordi.
Alla data di cessazione del rapporto di lavoro la resistente ometteva altresì di corrispondere al ricorrente gli emolumenti indicati nella busta paga di settembre 2023 (retribuzione, spettanze di fine rapporto e TFR), pari a euro 8.424,09 lordi, sui quali effettuava una “trattenuta per danni” di euro
6.259,27.
Era accaduto, infatti, che in data 24.8.2023 il ricorrente, alla guida dell‟autoarticolato Scania CVR
164 (targa BR191PW) con relativo rimorchio (tg. XP935FM), mentre percorreva la SP85 di Stagno
Lombardo (CR) in direzione di Pieve d‟Olmi, perdeva il controllo dell‟autoarticolato, concludendo la corsa all‟altezza del km 4+800 con il mezzo ribaltato tra il campo agricolo e la carreggiata.
Tanto si apprende dal verbale di contestazione redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia -
Stazione di Sospiro prodotto dal ricorrente (doc. 3).
A seguito del sinistro stradale la resistente inoltrava al ricorrente tre fatture di importo complessivamente pari a euro 6.506,25 (docc. 4 e 5 fasc. ric.).
Con l‟atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha chiesto, in via principale, il pagamento delle spettanze di agosto e settembre 2023, per un ammontare complessivo di euro
12.061,96 lordi e di dichiarare l‟illegittimità della “trattenuta per danni” operata dalla resistente in violazione dell‟art. 32 del CCNL applicato;
in via subordinata, il pagamento della minor somma di euro 7.414,21.
A fronte della prova del titolo e dell‟allegazione dell‟inadempimento da parte del ricorrente, la resistente aveva l‟onere di provare di avere pagato al ricorrente tutte le competenze da egli richieste
(art. 2697 c.c.).
La resistente, costituendosi in giudizio, non ha provato alcun pagamento.
Solo all‟odierna udienza, fissata per la decisione, il difensore della resistente ha dichiarato che “la resistente solo di recente gli ha consegnato una contabile di un bonifico con causale “differenza stipendio agosto” di euro 1.601,00 effettuato nel mese di novembre 2023”.
Ora, considerato che il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato depositato nel mese di dicembre 2023 (e in esso non è indicato alcun pagamento, pure parziale, delle spettanze relative al mese di agosto 2023), che la memoria di costituzione in giudizio è stata depositata nel mese di maggio del 2024 (e in essa non è, del pari, indicato alcun pagamento, pure parziale, delle spettanze relative al mese di agosto 2023) e che, all‟odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di non essere a conoscenza del pagamento della somma di euro 1.601,00 in favore del ricorrente, non può che ritenersi l‟allegazione del difensore di parte resistente evidentemente tardiva in ragione delle preclusioni proprie del rito lavoristico (vd., tra le tante, Cass. sentenza del 27.5.2008, n.
13825), le quali non possono essere aggirate mediante il ricorso ai poteri ufficiosi del giudice (vd.
Cass. sentenza del 22.7.2009, n. 17102).
La resistente, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che:
- “Pacifico che in data 24.08.2023 il ricorrente, lavoratore subordinato alle dipendenze della
era alla guida dell'autoarticolato Scania CVR 164, tg. BR 191 Controparte_2
PWE, quando per colpa, imprudenza e/o negligenza, si ribaltava con il predetto mezzo, come da documentazione fotografica che si allega;
il predetto sinistro avveniva in Stagno Lombardo CR) lungo la SP 85, direzione Pieve d'Olmi (CR)”;
- “i costi per il recupero del mezzo e per la sua successiva riparazione, sono stati ingenti. Per il recupero del mezzo, con , € 4.697,00, come da fattura n. 2023V100815 del Org_2
29.08.2023 di € 1.586,00, come da fattura n. 1/2021 Controparte_3
del 29.08.2023 della . Per la riparazione della cisterna, di Organizzazione_3 proprietà della Società € 20.002,02, come da fattura n. Controparte_4
4/2024/Seve del 12.01.2024 della predetta società, infine € 307,25, addebito sversamento siero latteria Soresina, come da fattura n. 607/VE/SE/2023, della Controparte_5
;
[...]
- “Pertanto il danno patito dalla