Tribunale, sentenza 23/12/2019, n. 10509
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Visto il ricorso ex art.745 c.p.c. iscritto al n. 5190/2019 RG.V.G., con cui M. M. ha chiesto:
.. ordinarealresponsabiledellaSegreteriadellaCommissione Tributaria Provinciale di Palermolaspedizione in formaesecutiva, in favoredellaricorrente, dellasentenzan2066/04/17emessa in data08.03.2017 dallapredettaautorità giudiziaria edepositata il28.03.2017conl'apposizionesullacopiadella formula esecutivadicuiall'art.475c.p.c.";
rilevato che l'art. 743 c.p.c. dispone: "Qualunque depositario pubblico, autorizzatoaspedirecopiadegliattichedetiene,deverilasciarnecopiaautentica, ancorchél'istanteo i suoiautorinonsianostatiparte nell'atto,sottopena dei danni e delle spese, salveledisposizionispeciali della leggesulletassediregistroe bollo";
rilevato altresì che, a norma dell'art. 745, secondo comma, c.p.c., "nelcaso di rifiutoo di ritardodaparte dei pubblici depositari di cui all'articolo743, l'istante puòricorrere al presidente deltribunalenellacuicircoscrizione il depositarioesercitalesuefunzioni";
considerato che - come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite - "inmancanza di unadisposizione specificacheprevedalapossibilità di ricorrereai presidentidellecommissionitributarie,comeaccadeinveceper igiudiciordinari, in caso dirifiutooritardonelrilasciodicopie di attidetenuti dai segretari-pubblici depositari,l'istantepuòfarericorso, ai sensidell'art.745c.p.c., al presidente del tribunalenella cuicircoscrizione il depositarioesercitalesuefunzioni" (Cass. civ. n. 1629/2010);
visto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 745 c.p.c., la decisione va assunta nsentito il pubblico ufficiale";
rilevato che, con provvedimento del 28 novembre 2019 (comunicato il giorno successivo tramite posta elettronica certificata), la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo è stata invitata a presentare eventuali deduzioni in ordine al ricorso di M. M. entro il20 dicembre 2019;
preso atto che, a seguito di ciò, è stata depositata una memoria difensiva dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nell'interesse della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 38, primo comma, D.Lgs. 546/1992 (cd. Codice del processo tributario), "ciascunapartepuòrichiedereallasegreteria copieautentiche dellasentenza elasegreteriaètenutaarilasciar/e entrocinque giorni dallarichiesta,previacorresponsionedellespese";
osservato che l'art. 69, primo comma, del medesimo decreto (come novellato dall'art. 9, primo comma, lett. gg, D.Lgs. 156/2015) prevede che "lesentenze di condanna al pagamento di somme in favoredelcontribuente[...] sonoimmediatamenteesecutive";
rilevato che la ricorrente risulta aver ripetutamente richiesto alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, a partire dal 10 gennaio 2019, il rilascio di copia in forma esecutiva della sentenza sopra indicata;
considerato che, ad oggi, non risulta che alcuna copia sia stata rilasciata;
ritenuto che tale contegno non appare legittimo, in disparte ogni considerazione concernente la persistenza (o meno) del diritto di procedere ad esecuzione forzata ordinaria in forza delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse dalle commissioni tributarie, all'indomani della modifica dell'art. 70 D.Lgs. 546/1992 operata dall'art. 9, primo comma, lett. ii,n. 1, D.Lgs. 156/2015 (che ha soppresso le parole: "Salvoquantoprevistodallenormedelcodice di procedura civileper l'esecuzioneforzata dellasentenza di condannacostituentetitoloesecutivo'} dovendo la relativa questione essere esaminata - e risolta - dall'autorità giudiziaria (e non certo, preventivamente, dagli uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie attraverso il diniego all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze di condanna in favore del contribuente);
ritenuto che non risulta del tutto pertinente, ad avviso di questo giudice, il richiamo al citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha risposto negativamente al quesito relativo alla necessità (o meno) del rilascio di copia della sentenza munita di formula esecutiva ai fini dell'attivazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/1992
(senza affermare la sussistenza di una preclusione toutcourt al rilascio di copie esecutive delle sentenze tributarie in favore del contribuente);
rilevato, pertanto, che il ricorso ex art. 745 c.p.c. di M. M. merita accoglimento;
rammentato, in proposito, che "ildecretoresodalPresidentedeltribunale,ai sensidell'art.745c.p.c.,suricorsoavversoilrifiutodel cancelliere dirilasciare copiadisentenzanonèimpugnabileconricorso percassazione, anonnadell'art.111Cost.,trattandosidiattodivolontariagiurisdizione,che èadottatosullabase dell'audizionedi detto cancelliere e senza necessitàdi instaurazionedel contradditorio conilsoggetto passivodeldirittoallacopiaeche,pertanto,nonsi traduceinstatuizionisuldirittostesso,nonravvisabiliinvalutazioniditipo meramentedelibativo, lequalilascianoimpregiudicato queldirittoela sua tute/abilitàinsedecontenziosa nelrapportoconl'amministrazione depositariadel documento" (Cass. civ. n. 9234/1996;così anche Cass. civ. n. 10109/1993);
ritenuto che, stante il carattere non contenzioso del presente procedimento, non va emessa alcuna statuizione sulle spese processuali