Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 6592/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in opposizione proposto da:
Panino Giusto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla memoria difensiva della fase sommaria, dall'avv. Matteo Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Borghetto n. 3 contro opponente il sig. LF ID, elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Panzeri n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mendola, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo opposto
Oggetto: opposizione L.92/2012
Conclusioni delle parti: come in atti
****
Il sig. LF ID, dipendente della società convenuta a far data dal 23.8.2010, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società convenuta in data 7.11.2022, contestando integralmente la sussistenza dei presupposti posti alla base del recesso e chiedendo l'applicazione delle tutele di legge.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2.5.2023 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
Il ricorso è stato accolto con ordinanza del 3.6.2023 avente la seguente motivazione.
“1. La società convenuta, con lettera del 7.11.2022 (doc. 23, fascicolo ricorrente) ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente, motivandolo come segue:
“A seguito di accertamento medico svolto dal competente medico del lavoro (dott. Salvatore Maiorana) in data 28.9.2022, è stata rilevata e certificata la sua
1
inidoneità fisica permanente allo svolgimento anche delle mansioni alle quali è stato da ultimo adibito (convivier, addetto al banco).
Rammentiamo che successivamente al precedente accertamento medico (svolto dal medesimo medico del lavoro in data 16.7.2021) erano stati individuati rilevanti limiti alla sua idoneità all'impiego anche nelle precedenti mansioni (aiuto cuoco, addetto alla cucina, affettatrice, utilizzo degli strumenti di cucina) ed era stata sollecitata la ricollocazione in altre e differenti mansioni, sicché l'azienda l'aveva adibita alle più recenti mansioni proprio per tentare di salvaguardare il suo impiego.
L'azienda non è in grado di adibirla proficuamente ad ulteriormente differenti nuove mansioni, né equivalenti, né inferiori.
Con la presente, Le si comunica pertanto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 42 d.lvo n. 81/2008 il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato al ricevimento della presente…”
2. Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle difese in atti, deve ritenersi che il fatto posto alla base del recesso sia insussistente.
Il ricorrente presta la propria attività lavorativa in favore della società convenuta dal 2010 in qualità di addetto alla preparazione dei panini.
E' pacifico che lo stesso sia affetto dal 2003 da “retinite pigmentosa con distacco di retina”.
Il 16.7.2021 il medico competente aziendale, visitato il ricorrente, aveva prescritto un “opportuno ri-demansionamento in attività che escludano precisione visiva e utilizzo di attrezzature o strumenti con possibile rischio infortunistico;
escludere da attività con scarsa illuminazione naturale;
possibile attività di back office con utilizzo lettore vdt o centralino;
escludere da attività e/o turno serale/notturno” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Dal luglio 2021 l'azienda convenuta ha, quindi, adibito il ricorrente alle diverse mansioni di “convivier addetto al banco”, con limitazione alla sola preparazione delle bevande.
In data 27.9.2022, in costanza di svolgimento delle nuove mansioni, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita del medico competente, il quale lo ha dichiarato “non idoneo permanentemente al lavoro” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
A seguito di ricorso presso la competente Commissione della ATS Milano Città Metropolitana, in data 1.12.2022 il ricorrente è stato ritenuto da quest'ultima “idoneo alla mansione di conviver con le seguenti prescrizioni: garantire idonea illuminazione alla postazione di lavoro (tablet/desk), garantire adeguato carattere a video e idoneo visore o schermo. Non adibire a turno serale. Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”. (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Nelle more, con lettera del 7.11.2022 il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
3. Spetta al datore di lavoro fornire prova delle ragioni poste a fondamento del recesso e quindi, nel caso di specie, della sopravvenuta inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate e della impossibilità di adibirlo a mansioni alternative.
2
Il licenziamento oggetto di causa è motivato con riferimento alla inidoneità permanente dichiarata dal medico competente in data 27.9.2022 ed alla asserita impossibilità di adibire il ricorrente a differenti mansioni, anche inferiori.
Va in primo luogo rilevato che il giudizio di inidoneità del 27.9.2022 fa espresso riferimento alle mansioni di “convivier”, assegnate dall'azienda al ricorrente a seguito del primo giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni e non riferisce alcun dato che possa far comprendere come il medico competente sia pervenuto a tali conclusioni in relazione alle mansioni in questione.
Allo stesso modo la lettera di licenziamento del 7.11.2022 nulla chiarisce né in ordine alla impossibilità di svolgere le mansioni di convivier, limitandosi l'azienda a richiamare il già scarno giudizio del medico competente, né in ordine alla impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni diverse, anche eventualmente inferiori.
Nella propria memoria difensiva l'azienda asserisce che il ricorrente, per via delle sue condizioni di salute, sarebbe impossibilitato a svolgere non solo le originarie mansioni di preparatore di panini, ma anche le nuove mansioni di convivier addetto alla sola preparazione delle bevande.
Sotto tale profilo la convenuta afferma espressamente che il sig. ID non si sarebbe in concreto rivelato in grado di svolgere tali ulteriori mansioni in modo autonomo ed “in condizioni di minima sicurezza propria e dei colleghi” (cfr. memoria difensiva, pag. 11).
Tale assunto è rimasto, tuttavia, sfornito di supporto probatorio. Se può ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente non sia in grado di svolgere le mansioni originarie di preparatore di panini, non vi è alcuna prova del fatto che egli non sia stato in grado e non sia tuttora in grado di svolgere le nuove mansioni di convivier preparatore di bevande.
Nessuna circostanza specifica è stata dedotta dall'azienda al fine di consentire di accertare quanto sopra. Non è stato riferito alcun incidente in costanza di svolgimento di tali mansioni, né sono state riportate eventuali lamentele dei colleghi di lavoro o dei clienti.
Correlativamente nessuno specifico capitolo di prova è stato articolato sul punto da parte della convenuta.
Rimaste indimostrate tali deduzioni il licenziamento si fonda, pertanto, sul solo giudizio del medico competente, che è stato revocato dalla Commissione ATS ex art. 41 comma 9 d.lgs 81/2008, con la significativa precisazione “Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”.
A rendere verosimile l'idoneità del ricorrente allo svolgimento di tali mansioni vi è anche quanto accertato dal CTU nominato nel corso del giudizio RG 9179/2022, introdotto dal ricorrente al fine di accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. deposito del 21.4.2023 di parte ricorrente).
In detta sede il CTU ha concluso ritenendo che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, dando atto che il sig. ID deambula in maniera autonoma (pur con difficoltà connesse al passaggio da un ambiente ben illuminato in una stanza ove la
3
luce è spenta ovvero a muoversi in una stanza che non conosce) e soprattutto che il ricorrente “alla luce riesce a riconoscere ed afferrare gli oggetti senza alcuna limitazione”.
4. Indimostrata l'inidoneità del ricorrente alle mansioni specifiche, deve, quindi, ritenersi che i fatti posti alla base del licenziamento siano insussistenti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 18, commi 4 e 7, St. Lav., pacifica la sussistenza del requisito dimensionale.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcire il danno nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione al tallone retributivo mensile lordo, non contestato, di € 2.591,56.”
Avverso detta ordinanza, ha proposto opposizione la Panino Giusto S.p.A.
Si è costituito il lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Nel corso della presente fase è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'opposto, con riferimento alle attuali condizioni cliniche dello stesso ed alla compatibilità di dette condizioni con eventuali mansioni di cucina e di sala presso la società opponente.
Alla udienza del 10.12.2024, tentata nuovamente e più volte la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. Richiamate le questioni di fatto e di diritto riportate nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria, nel corso del presente giudizio, tenuto conto delle contestazioni specifiche formulate dalla parte opponente, è stata disposta CTU medico legale con il seguente quesito:
“Il CTU, compiuti i necessari accertamenti, anche eventualmente mediante ausiliario specialista in oculistica, accerti quali siano le attuali condizioni cliniche
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in opposizione proposto da:
Panino Giusto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla memoria difensiva della fase sommaria, dall'avv. Matteo Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Borghetto n. 3 contro opponente il sig. LF ID, elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Panzeri n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mendola, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo opposto
Oggetto: opposizione L.92/2012
Conclusioni delle parti: come in atti
****
Il sig. LF ID, dipendente della società convenuta a far data dal 23.8.2010, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società convenuta in data 7.11.2022, contestando integralmente la sussistenza dei presupposti posti alla base del recesso e chiedendo l'applicazione delle tutele di legge.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2.5.2023 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
Il ricorso è stato accolto con ordinanza del 3.6.2023 avente la seguente motivazione.
“1. La società convenuta, con lettera del 7.11.2022 (doc. 23, fascicolo ricorrente) ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente, motivandolo come segue:
“A seguito di accertamento medico svolto dal competente medico del lavoro (dott. Salvatore Maiorana) in data 28.9.2022, è stata rilevata e certificata la sua
1
inidoneità fisica permanente allo svolgimento anche delle mansioni alle quali è stato da ultimo adibito (convivier, addetto al banco).
Rammentiamo che successivamente al precedente accertamento medico (svolto dal medesimo medico del lavoro in data 16.7.2021) erano stati individuati rilevanti limiti alla sua idoneità all'impiego anche nelle precedenti mansioni (aiuto cuoco, addetto alla cucina, affettatrice, utilizzo degli strumenti di cucina) ed era stata sollecitata la ricollocazione in altre e differenti mansioni, sicché l'azienda l'aveva adibita alle più recenti mansioni proprio per tentare di salvaguardare il suo impiego.
L'azienda non è in grado di adibirla proficuamente ad ulteriormente differenti nuove mansioni, né equivalenti, né inferiori.
Con la presente, Le si comunica pertanto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 42 d.lvo n. 81/2008 il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato al ricevimento della presente…”
2. Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle difese in atti, deve ritenersi che il fatto posto alla base del recesso sia insussistente.
Il ricorrente presta la propria attività lavorativa in favore della società convenuta dal 2010 in qualità di addetto alla preparazione dei panini.
E' pacifico che lo stesso sia affetto dal 2003 da “retinite pigmentosa con distacco di retina”.
Il 16.7.2021 il medico competente aziendale, visitato il ricorrente, aveva prescritto un “opportuno ri-demansionamento in attività che escludano precisione visiva e utilizzo di attrezzature o strumenti con possibile rischio infortunistico;
escludere da attività con scarsa illuminazione naturale;
possibile attività di back office con utilizzo lettore vdt o centralino;
escludere da attività e/o turno serale/notturno” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Dal luglio 2021 l'azienda convenuta ha, quindi, adibito il ricorrente alle diverse mansioni di “convivier addetto al banco”, con limitazione alla sola preparazione delle bevande.
In data 27.9.2022, in costanza di svolgimento delle nuove mansioni, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita del medico competente, il quale lo ha dichiarato “non idoneo permanentemente al lavoro” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
A seguito di ricorso presso la competente Commissione della ATS Milano Città Metropolitana, in data 1.12.2022 il ricorrente è stato ritenuto da quest'ultima “idoneo alla mansione di conviver con le seguenti prescrizioni: garantire idonea illuminazione alla postazione di lavoro (tablet/desk), garantire adeguato carattere a video e idoneo visore o schermo. Non adibire a turno serale. Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”. (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Nelle more, con lettera del 7.11.2022 il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
3. Spetta al datore di lavoro fornire prova delle ragioni poste a fondamento del recesso e quindi, nel caso di specie, della sopravvenuta inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate e della impossibilità di adibirlo a mansioni alternative.
2
Il licenziamento oggetto di causa è motivato con riferimento alla inidoneità permanente dichiarata dal medico competente in data 27.9.2022 ed alla asserita impossibilità di adibire il ricorrente a differenti mansioni, anche inferiori.
Va in primo luogo rilevato che il giudizio di inidoneità del 27.9.2022 fa espresso riferimento alle mansioni di “convivier”, assegnate dall'azienda al ricorrente a seguito del primo giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni e non riferisce alcun dato che possa far comprendere come il medico competente sia pervenuto a tali conclusioni in relazione alle mansioni in questione.
Allo stesso modo la lettera di licenziamento del 7.11.2022 nulla chiarisce né in ordine alla impossibilità di svolgere le mansioni di convivier, limitandosi l'azienda a richiamare il già scarno giudizio del medico competente, né in ordine alla impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni diverse, anche eventualmente inferiori.
Nella propria memoria difensiva l'azienda asserisce che il ricorrente, per via delle sue condizioni di salute, sarebbe impossibilitato a svolgere non solo le originarie mansioni di preparatore di panini, ma anche le nuove mansioni di convivier addetto alla sola preparazione delle bevande.
Sotto tale profilo la convenuta afferma espressamente che il sig. ID non si sarebbe in concreto rivelato in grado di svolgere tali ulteriori mansioni in modo autonomo ed “in condizioni di minima sicurezza propria e dei colleghi” (cfr. memoria difensiva, pag. 11).
Tale assunto è rimasto, tuttavia, sfornito di supporto probatorio. Se può ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente non sia in grado di svolgere le mansioni originarie di preparatore di panini, non vi è alcuna prova del fatto che egli non sia stato in grado e non sia tuttora in grado di svolgere le nuove mansioni di convivier preparatore di bevande.
Nessuna circostanza specifica è stata dedotta dall'azienda al fine di consentire di accertare quanto sopra. Non è stato riferito alcun incidente in costanza di svolgimento di tali mansioni, né sono state riportate eventuali lamentele dei colleghi di lavoro o dei clienti.
Correlativamente nessuno specifico capitolo di prova è stato articolato sul punto da parte della convenuta.
Rimaste indimostrate tali deduzioni il licenziamento si fonda, pertanto, sul solo giudizio del medico competente, che è stato revocato dalla Commissione ATS ex art. 41 comma 9 d.lgs 81/2008, con la significativa precisazione “Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”.
A rendere verosimile l'idoneità del ricorrente allo svolgimento di tali mansioni vi è anche quanto accertato dal CTU nominato nel corso del giudizio RG 9179/2022, introdotto dal ricorrente al fine di accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. deposito del 21.4.2023 di parte ricorrente).
In detta sede il CTU ha concluso ritenendo che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, dando atto che il sig. ID deambula in maniera autonoma (pur con difficoltà connesse al passaggio da un ambiente ben illuminato in una stanza ove la
3
luce è spenta ovvero a muoversi in una stanza che non conosce) e soprattutto che il ricorrente “alla luce riesce a riconoscere ed afferrare gli oggetti senza alcuna limitazione”.
4. Indimostrata l'inidoneità del ricorrente alle mansioni specifiche, deve, quindi, ritenersi che i fatti posti alla base del licenziamento siano insussistenti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 18, commi 4 e 7, St. Lav., pacifica la sussistenza del requisito dimensionale.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcire il danno nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione al tallone retributivo mensile lordo, non contestato, di € 2.591,56.”
Avverso detta ordinanza, ha proposto opposizione la Panino Giusto S.p.A.
Si è costituito il lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Nel corso della presente fase è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'opposto, con riferimento alle attuali condizioni cliniche dello stesso ed alla compatibilità di dette condizioni con eventuali mansioni di cucina e di sala presso la società opponente.
Alla udienza del 10.12.2024, tentata nuovamente e più volte la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. Richiamate le questioni di fatto e di diritto riportate nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria, nel corso del presente giudizio, tenuto conto delle contestazioni specifiche formulate dalla parte opponente, è stata disposta CTU medico legale con il seguente quesito:
“Il CTU, compiuti i necessari accertamenti, anche eventualmente mediante ausiliario specialista in oculistica, accerti quali siano le attuali condizioni cliniche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi