Trib. Genova, sentenza 02/05/2024, n. 1362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/05/2024, n. 1362
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 1362
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

R.G. 11767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. P D P
Dott. DI L M A G
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a GENOVA (GE), il Parte_1 C.F._1
20/12/1987, residente in VIA BRUSINETTI 28 16158 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BAZZURRO ROSALIA (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a GENOVA (GE), il Parte_2 C.F._3
29/07/1983, residente in VIA BRUSINETTI 28 16158 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BAZZURRO ROSALIA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/2/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;

Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:


a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 17/08/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;

c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2) La casa coniugale sita in Genova, Via Brusinetti n. 28 int. 0/UNI, in comproprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata in uso alla sig.ra , con tutti gli arredi Parte_1
che la compongono ed ivi la
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