Trib. Venezia, sentenza 05/11/2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 05/11/2024
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero :
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. 4936/2022 V.G.
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso con ricorso ai sensi dell'art. 337-bis e segg. c.c. depositato in data

9.11.2022 da
rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Berton, presso la stessa Parte_1
domiciliata ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Kusstatscher, presso la stessa Controparte_1
domiciliato resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO in punto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, , alla Per_1 Parte_1
quale spetteranno le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del figlio minore;
con attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre. Per il resto confermare le conclusioni concordate all'udienza del 28 febbraio 2023 nei punti da 1) a 5) ovvero le seguenti: 1) viene collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
alla quale viene assegnata la casa familiare (bifamiliare in Martellago Via Canove n. 82/A int.
1
1);
2) il padre vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da Per_1
scuola alla domenica sera dopo cena alle 21.00 e nella settimana in cui il padre non tiene Per_1
nel fine settimana lo terrà con sé dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì alle 21.00 e nella settimana in cui il fine settimana starà con la mamma il padre terrà dal mercoledì Per_1 Per_1
dopo scuola al giovedì mattina;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
3) il signor corrisponderà entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1 Per_1 la somma di € 320, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia;
4) il signor si impegna a versare alla signora la somma di € 2.560 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati sul mantenimento ordinario;
5) le parti dichiarano di aver regolato ogni altra spesa, mediante reciproca compensazione. Se del caso, disporre autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio per il figlio minore
ed anche per i genitori qualora necessario. In via istruttoria: qualora il Tribunale Per_1
ritenesse di voler sentire anche persone informate sui fatti, si indica madre Controparte_2
di e nonna del minore. Con vittoria di spese e compensi;
Controparte_1 per il resistente:

1. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter III cpv, c.c. assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse afferenti al figlio minore.
avrà collocazione prevalente e residenza presso la casa familiare, di proprietà esclusiva Per_1
del padre, in Martellago (VE), via Canove n. 82/A int. 1;

2. la casa familiare resterà assegnata alla signora in considerazione della coabitazione con il figlio minore;

3. il padre Parte_1 vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla Per_1
domenica sera dopo cena alle 21.00;
nella settimana in passerà il fine settimana con la Per_1 madre, il padre lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì alle 21.00 o dal mercoledì dopo la scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Il minore passerà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno il periodo in cui cade il giorno di Natale e quello in cui cade il Capodanno e, in ogni caso, facendo in modo che il figlio passi la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
tre giorni durante le vacanze di carnevale e di Pasqua, alternando di anno in anno i periodi con
l'uno e con l'altro genitore e, in ogni modo, passando ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
infine, durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, con impegno dei genitori di concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Il signor corrisponderà alla signora CP_1
2 Parte_2
mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità già Parte_1 in atto, la somma di € 320,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di , oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia. L'importo dell'assegno ordinario sarà rivalutato ogni anno in ragione degli indici relativi al decremento del potere d'acquisto della moneta pubblicato dall'Istat con riferimento alla provincia di
Venezia, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza.

5. Il signor dichiara di aver già corrisposto l'importo di € 2.560,00 a titolo di arretrati sul CP_1
mantenimento ordinario di cui al verbale di udienza del 28/02/2023;

6. Spese compensate.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha formulato alcuna conclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2022 espone di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con , con stabile convivenza a partire dal 2007;
dalla loro unione il Controparte_1
10.10.2015 nacque (oggi 8 anni). Dopo la nascita del figlio il rapporto sentimentale si Per_1
deteriorò. Il resistente dopo essersi licenziato dalla propria attività intraprese uno stile di vita dai ritmi irregolari con abitudini e comportamenti definiti “distruttivi”. La presenza del padre nella vita del figlio sarebbe da allora incostante e di nessun aiuto alla crescita del minore. Il minore ha manifestato necessità di cura cui si è fatto fronte sia in ambiente scolastico sia presso privati, dapprima con uno psicologo e in seguito in un centro di cura sito in Martellago. La ricorrente lavora part-time presso un'agenzia immobiliare, dichiarando un reddito annuo ammontante ad € 10.400,00, e si fa carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e del pagamento delle utenze domestiche;
il passaggio a un impiego a tempo pieno non sarebbe un'opzione percorribile attesa l'assenza di aiuti familiari nella cura del minore;
rileva come il convenuto, nonostante l'assenza di occupazione, non abbia mai manifestato problemi di natura economica, contando sul risarcimento di € 600.000,00 ottenuto a seguito di sinistro subito nel
2003 in cui ha riportato un'invalidità civile del 60% e di un'eredità dallo stesso ricevuta. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio , la regolazione delle visite per il Per_1
padre in ambiente protetto, nell'interesse preminente del minore. La ricorrente ha chiesto inoltre
l'assegnazione della casa familiare, e in via economica l'obbligo del padre a versare, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, l'importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia;
assegno unico per intero alla ricorrente, così come le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF sino a che il resistente non potrà anch'egli detrarle;
autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
In via istruttoria ha chiesto disporsi, se del caso, CTU in ordine al profilo della responsabilità
3
genitoriale con particolare riferimento alla individuazione del miglior regime di affido e di collocamento del minore.
Il resistente si è costituito con memoria difensiva dd. 20.02.2023, contestando la ricostruzione avversaria delle cause della crisi familiare e illustrando la propria condizione economica.
Deduce che negli anni 2019, 2020, 2021 si è attivato frequentando corsi di qualificazione e ha lavorato come magazziniere;
seppur iscritto nelle liste di collocamento per le categorie protette,
è disoccupato non avendo reperito alcuna proposta compatibile con il proprio stato di salute.
Riferisce di aver locato un appartamento dotato di due camere da letto che ritiene idoneo a ospitare il figlio. Afferma di avere un ottimo rapporto con il figlio e di continuare ad accudirlo anche dopo la fine della convivenza. Il padre si oppone alla richiesta avanzata dalla madre di affido esclusivo e di visita in “ambiente tutelante”, chiedendo, ferma la collocazione prevalente presso la ricorrente, che sia disposto l'affido condiviso con un regolare regime di visita al genitore non collocatario. Dal punto di vista economico il resistente rappresenta di essere attualmente disoccupato, e di aver investito la maggior parte delle somme ricevute dal lascito testamentario e a titolo di risarcimento per il sinistro del 2003 per l'acquisto e l'arredo della casa familiare, nonché per il mantenimento del nucleo nei periodi di inoccupazione, con una situazione finanziaria residua di circa 100.000,00 €. Il resistente deduce di essere gravato da un canone di locazione di € 570,00 mensili, delle utenze e delle spese condominiali, si oppone alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente proponendo di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
non si oppone alla domanda di assegnazione della casa familiare alla madre.
All'udienza del 28.2.2023 comparivano le parti le quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo rispetto al diritto di visita del figlio da parte del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi