Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1393

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1393
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1393
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. 2430/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CHIODI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL Controparte_1 C.F._2
DI LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.7.2023 ha agito nei confronti del marito Parte_1 CP
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge.
2) Disporre che i minori vengano affidati esclusivamente alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale con diritto per il padre di vedere i minori secondo il piano genitoriale allegato (doc. 7) con supervisione della stessa e a condizione che il si sottoponga CP
a cure volte a disintossicarsi;

3) disporre l'onere del sig. di pagare gli alimenti a favore dei minori della somma di € CP
200,00 per ogni figlio oltre le spese straordinarie ed extrascolastiche come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;

4) disporre che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra Pt_1
5) intitolare il libretto postale n.

1-1274923430 esclusivamente all'odierna istante tenuto conto già che la quota del è stata già da questi pignorata;
CP

6) intitolare il buono fruttifero postale n. 32373242 esclusivamente alla sig.ra Pt_1
Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2023 nella quale ha aderito alla domanda di separazione, alla corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di € 200,00 per ciascun figlio, al versamento in favore della Sig.ra Pt_1 dell'assegno unico e all'intitolazione del libretto postale n.

1-1274923430 alla ricorrente, chiedendo tuttavia l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno concordato provvisoriamente quanto segue:
1) Il convenuto continuerà a frequentare i figli alla presenza della ricorrente il sabato o la domenica, previo accordo delle parti entro due giorni prima,
2) Il convenuto continuerà a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili, mentre le parti continueranno a percepire l'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 26.3.2024 è stata disposta la sospensione del diritto del di frequentazione dei CP
figli minori.
All'udienza del 9.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui all'art.473 bis.22 comma 1
c.p.c.
: conferma della sospensione della frequentazione tra e i figli minori, Controparte_1
pagina 2 di 7
ferma la possibilità di sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22;
affidamento Per_1
esclusivo dei figli minori alla madre , con facoltà per la medesima di assumere Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
attribuzione per intero a Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli e e sono stati assegnati alle parti Persona_2 Per_3
termini per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente all'udienza del 26.9.2024 ha così precisato le conclusioni:
che l'On. Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti e a tutte le incombenze di legge;
che disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale, disponendo altresì che il padre possa incontrare i figli solo in modalità protetta;
che disponga altresì che il padre versi a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e che

l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra attesa la già dichiarata Parte_1
disponibilità del sig. che disponga altresì che le spese straordinarie, secondo il protocollo CP
in uso al
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