Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1393
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Testo completo
N. 2430/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CHIODI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL Controparte_1 C.F._2
DI LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.7.2023 ha agito nei confronti del marito Parte_1 CP
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge.
2) Disporre che i minori vengano affidati esclusivamente alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale con diritto per il padre di vedere i minori secondo il piano genitoriale allegato (doc. 7) con supervisione della stessa e a condizione che il si sottoponga CP
a cure volte a disintossicarsi;
3) disporre l'onere del sig. di pagare gli alimenti a favore dei minori della somma di € CP
200,00 per ogni figlio oltre le spese straordinarie ed extrascolastiche come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
4) disporre che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra Pt_1
5) intitolare il libretto postale n.
1-1274923430 esclusivamente all'odierna istante tenuto conto già che la quota del è stata già da questi pignorata;
CP
6) intitolare il buono fruttifero postale n. 32373242 esclusivamente alla sig.ra Pt_1
Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2023 nella quale ha aderito alla domanda di separazione, alla corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di € 200,00 per ciascun figlio, al versamento in favore della Sig.ra Pt_1 dell'assegno unico e all'intitolazione del libretto postale n.
1-1274923430 alla ricorrente, chiedendo tuttavia l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno concordato provvisoriamente quanto segue:
1) Il convenuto continuerà a frequentare i figli alla presenza della ricorrente il sabato o la domenica, previo accordo delle parti entro due giorni prima,
2) Il convenuto continuerà a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili, mentre le parti continueranno a percepire l'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 26.3.2024 è stata disposta la sospensione del diritto del di frequentazione dei CP
figli minori.
All'udienza del 9.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui all'art.473 bis.22 comma 1
c.p.c.: conferma della sospensione della frequentazione tra e i figli minori, Controparte_1
pagina 2 di 7
ferma la possibilità di sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22;
affidamento Per_1
esclusivo dei figli minori alla madre , con facoltà per la medesima di assumere Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
attribuzione per intero a Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli e e sono stati assegnati alle parti Persona_2 Per_3
termini per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente all'udienza del 26.9.2024 ha così precisato le conclusioni:
“che l'On. Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti e a tutte le incombenze di legge;
che disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale, disponendo altresì che il padre possa incontrare i figli solo in modalità protetta;
che disponga altresì che il padre versi a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e che
l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra attesa la già dichiarata Parte_1
disponibilità del sig. che disponga altresì che le spese straordinarie, secondo il protocollo CP
in uso al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2430/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CHIODI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL Controparte_1 C.F._2
DI LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.7.2023 ha agito nei confronti del marito Parte_1 CP
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla predetta sentenza ed a tutte le incombenze di legge.
2) Disporre che i minori vengano affidati esclusivamente alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale con diritto per il padre di vedere i minori secondo il piano genitoriale allegato (doc. 7) con supervisione della stessa e a condizione che il si sottoponga CP
a cure volte a disintossicarsi;
3) disporre l'onere del sig. di pagare gli alimenti a favore dei minori della somma di € CP
200,00 per ogni figlio oltre le spese straordinarie ed extrascolastiche come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pescara;
4) disporre che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra Pt_1
5) intitolare il libretto postale n.
1-1274923430 esclusivamente all'odierna istante tenuto conto già che la quota del è stata già da questi pignorata;
CP
6) intitolare il buono fruttifero postale n. 32373242 esclusivamente alla sig.ra Pt_1
Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.2023 nella quale ha aderito alla domanda di separazione, alla corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento, della somma di € 200,00 per ciascun figlio, al versamento in favore della Sig.ra Pt_1 dell'assegno unico e all'intitolazione del libretto postale n.
1-1274923430 alla ricorrente, chiedendo tuttavia l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno concordato provvisoriamente quanto segue:
1) Il convenuto continuerà a frequentare i figli alla presenza della ricorrente il sabato o la domenica, previo accordo delle parti entro due giorni prima,
2) Il convenuto continuerà a versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili, mentre le parti continueranno a percepire l'assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 26.3.2024 è stata disposta la sospensione del diritto del di frequentazione dei CP
figli minori.
All'udienza del 9.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti di cui all'art.473 bis.22 comma 1
c.p.c.: conferma della sospensione della frequentazione tra e i figli minori, Controparte_1
pagina 2 di 7
ferma la possibilità di sentire telefonicamente il figlio tra le ore 20 e le ore 22;
affidamento Per_1
esclusivo dei figli minori alla madre , con facoltà per la medesima di assumere Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
attribuzione per intero a Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli e e sono stati assegnati alle parti Persona_2 Per_3
termini per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente all'udienza del 26.9.2024 ha così precisato le conclusioni:
“che l'On. Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti e a tutte le incombenze di legge;
che disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e che vengano collocati presso quest'ultima nell'abitazione coniugale, disponendo altresì che il padre possa incontrare i figli solo in modalità protetta;
che disponga altresì che il padre versi a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e che
l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra attesa la già dichiarata Parte_1
disponibilità del sig. che disponga altresì che le spese straordinarie, secondo il protocollo CP
in uso al
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