Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2024, n. 619
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Testo completo
R.G. 431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che lo rappresenta e Email_1 difende come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli Avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono come da procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente, per il periodo da marzo 2016 a novembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 4.044,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 933,50 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a novembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 933,50 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, il ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 27 giornate ), risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti l'8 giugno 2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dal sig. con ricorso depositato Parte_1 nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perchè completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta al ricorrente per il tempo- pausa da marzo 2016 a novembre 2022, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dal ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 1.139,94, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 2.700,00 (€ 450,00 per sei anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto al ricorrente dalla data di assunzione sino al 2022 e, per l'effetto,
Pag. 2 a 9
condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendone l' accoglimento integrale. Inoltre, preliminarmente, si chiede il rigetto dell' eccezione di prescrizione;
si chiede quindi il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento del premio ex art. 65 CCNL AIOP, dovrà essere rigettata in quanto priva di fondamento e sfornita di conteggi e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore all'8 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ;
Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere
Pag. 3 a 9
retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che lo rappresenta e Email_1 difende come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli Avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono come da procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente, per il periodo da marzo 2016 a novembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 4.044,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 933,50 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a novembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 933,50 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, il ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 27 giornate ), risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti l'8 giugno 2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dal sig. con ricorso depositato Parte_1 nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perchè completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta al ricorrente per il tempo- pausa da marzo 2016 a novembre 2022, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dal ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 1.139,94, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 2.700,00 (€ 450,00 per sei anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto al ricorrente dalla data di assunzione sino al 2022 e, per l'effetto,
Pag. 2 a 9
condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendone l' accoglimento integrale. Inoltre, preliminarmente, si chiede il rigetto dell' eccezione di prescrizione;
si chiede quindi il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento del premio ex art. 65 CCNL AIOP, dovrà essere rigettata in quanto priva di fondamento e sfornita di conteggi e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore all'8 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ;
Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere
Pag. 3 a 9
retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della
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