Trib. Siracusa, sentenza 25/01/2024, n. 176
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Testo completo
R.G. n. 1286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
Comune Di Buccheri (C.F. 80001590894), con il patrocinio dell'avv. Davì
Antonio, elettivamente domiciliato in Via Adige n. 3 in Siracusa
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Banca Farmafactoring s.p.a. (C.F. 07960110158), con il patrocinio dell'avv.
Fazio Monica elettivamente domiciliata in Via San Barnaba n. 30 in Milano
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Banca Farmafactoring s.p.a., resasi cessionaria di svariate partite di credito spettanti ai fornitori cedenti Enel Energia s.p.a. e della Hera Comm s.r.l. dovute dal Comune di
Buccheri a titolo di corrispettivo di energia elettrica e/o gas, ha richiesto ed ottenuto avverso il predetto Comune decreto ingiuntivo n. 2257/2018 del Tribunale di Siracusa avente ad oggetto il pagamento delle fatture oggetto di cessione per il complessivo importo di Euro 465.276,33, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Il Comune di Buccheri ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della Banca
Farmafactoring s.p.a. non essendo quest'ultima in possesso di alcuna valida cessione in virtù della quale potesse individuarsi quale soggetto debitore e ciò in quanto l'articolo 9 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, così come richiamato dall'art. 70 del
R.D. n. 2440 del 18.11.1923, stabilisce, in materia di contratti pubblici, che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, e nel caso di specie non vi era stata espressa accettazione delle cessioni dei crediti da parte del Comune ceduto.
Il Comune di Buccheri, sempre in via preliminare, ha eccepito altresì la nullità e non configurabilità tra le parti di un valido rapporto contrattuale per mancanza della forma scritta del contratto, necessaria ad substantiam;
la nullità del contratto per mancanza di una procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e la prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di tutte le somme richieste con il decreto ingiuntivo in quanto nessuna richiesta formale era giunta all'amministrazione opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito il Comune di Buccheri ha disconosciuto sia di essere debitore della Banca
Farmafactoring s.p.a. sia di essere debitore delle società che avrebbero ceduto il credito sia di avere avuto con le cedenti alcun rapporto di fornitura e ha contestato il contenuto degli estratti conto, delle bollette e delle fatture citate negli estratti conto oggetto di ingiunzione.
pagina 2 di 8
Il Comune di Buccheri ha infine rilevato che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo a titolo di sorte capitale non era dovuto in quanto nel corso degli anni aveva sempre integralmente pagato tutte le fatture della Enel Energia s.p.a. e della Hera Comm s.r.l. società cedenti il credito a Banca Farmafactoring s.p.a.;
che gli interessi moratori richiesti erano illegittimi in quanto non poteva applicarsi al caso di specie il d.lgs. n. 192 del 2012 richiamato dalla Banca Farmafactoring s.p.a.;
che del pari illegittima era la richiesta di interessi sotto la voce “NDI” in quanto mai richiesti prima e in ogni caso duplicazione degli interessi moratori.
Si è costituita in giudizio l'opposta Banca Farmafactoring s.p.a. argomentando per
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, parte opposta, ha rappresentato che nel fascicolo monitorio erano stati prodotti i contratti di cessione del credito, regolarmente notificati al debitore ceduto, nella forma di scrittura privata autenticata da notaio;
che le cessioni non erano state rifiutate dal Comune nel termine di 45 giorni, così come previsto dall'art. 117 D. Lgs
163/2006, poi confluito nella previsione dell'art. 106 D. Lgs 50/2016;
che i contratti oggetto di cessione erano in forma scritta come da documentazione allegata (vedasi doc.
1-38 allegati alla comparsa di costituzione);
che le forniture oggetto del contratto si riferivano a beni primari ed essenziali e come tali ipso facto inseriti nei bilanci di previsione finanziari e non necessitavano di un preventivo impegno di spesa;
che il
Comune di Buccheri da un lato eccepiva la carenza di contratto scritto e dall'altro lo produceva in giudizio (vedasi doc. 3 e 4 allegati alla citazione);
che l'ente aveva regolarmente ricevuto le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
Comune Di Buccheri (C.F. 80001590894), con il patrocinio dell'avv. Davì
Antonio, elettivamente domiciliato in Via Adige n. 3 in Siracusa
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Banca Farmafactoring s.p.a. (C.F. 07960110158), con il patrocinio dell'avv.
Fazio Monica elettivamente domiciliata in Via San Barnaba n. 30 in Milano
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Banca Farmafactoring s.p.a., resasi cessionaria di svariate partite di credito spettanti ai fornitori cedenti Enel Energia s.p.a. e della Hera Comm s.r.l. dovute dal Comune di
Buccheri a titolo di corrispettivo di energia elettrica e/o gas, ha richiesto ed ottenuto avverso il predetto Comune decreto ingiuntivo n. 2257/2018 del Tribunale di Siracusa avente ad oggetto il pagamento delle fatture oggetto di cessione per il complessivo importo di Euro 465.276,33, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Il Comune di Buccheri ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della Banca
Farmafactoring s.p.a. non essendo quest'ultima in possesso di alcuna valida cessione in virtù della quale potesse individuarsi quale soggetto debitore e ciò in quanto l'articolo 9 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, così come richiamato dall'art. 70 del
R.D. n. 2440 del 18.11.1923, stabilisce, in materia di contratti pubblici, che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, e nel caso di specie non vi era stata espressa accettazione delle cessioni dei crediti da parte del Comune ceduto.
Il Comune di Buccheri, sempre in via preliminare, ha eccepito altresì la nullità e non configurabilità tra le parti di un valido rapporto contrattuale per mancanza della forma scritta del contratto, necessaria ad substantiam;
la nullità del contratto per mancanza di una procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e la prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di tutte le somme richieste con il decreto ingiuntivo in quanto nessuna richiesta formale era giunta all'amministrazione opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito il Comune di Buccheri ha disconosciuto sia di essere debitore della Banca
Farmafactoring s.p.a. sia di essere debitore delle società che avrebbero ceduto il credito sia di avere avuto con le cedenti alcun rapporto di fornitura e ha contestato il contenuto degli estratti conto, delle bollette e delle fatture citate negli estratti conto oggetto di ingiunzione.
pagina 2 di 8
Il Comune di Buccheri ha infine rilevato che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo a titolo di sorte capitale non era dovuto in quanto nel corso degli anni aveva sempre integralmente pagato tutte le fatture della Enel Energia s.p.a. e della Hera Comm s.r.l. società cedenti il credito a Banca Farmafactoring s.p.a.;
che gli interessi moratori richiesti erano illegittimi in quanto non poteva applicarsi al caso di specie il d.lgs. n. 192 del 2012 richiamato dalla Banca Farmafactoring s.p.a.;
che del pari illegittima era la richiesta di interessi sotto la voce “NDI” in quanto mai richiesti prima e in ogni caso duplicazione degli interessi moratori.
Si è costituita in giudizio l'opposta Banca Farmafactoring s.p.a. argomentando per
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, parte opposta, ha rappresentato che nel fascicolo monitorio erano stati prodotti i contratti di cessione del credito, regolarmente notificati al debitore ceduto, nella forma di scrittura privata autenticata da notaio;
che le cessioni non erano state rifiutate dal Comune nel termine di 45 giorni, così come previsto dall'art. 117 D. Lgs
163/2006, poi confluito nella previsione dell'art. 106 D. Lgs 50/2016;
che i contratti oggetto di cessione erano in forma scritta come da documentazione allegata (vedasi doc.
1-38 allegati alla comparsa di costituzione);
che le forniture oggetto del contratto si riferivano a beni primari ed essenziali e come tali ipso facto inseriti nei bilanci di previsione finanziari e non necessitavano di un preventivo impegno di spesa;
che il
Comune di Buccheri da un lato eccepiva la carenza di contratto scritto e dall'altro lo produceva in giudizio (vedasi doc. 3 e 4 allegati alla citazione);
che l'ente aveva regolarmente ricevuto le
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