Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1136
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 1136
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 989/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 989 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nata in [...] il [...];
Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LUCA SCOPA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;

RICORRENTE contro
(C.F. );
Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;

RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficacie il Provvedimento del Questore di Bolzano del 21/03/2024, notificato il 22/03/2024, con il quale si dichiara IRRICEVIVIBILE l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI, ai sensi dell'art.29 e 30 del D. Lgs. 286/1998. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali ai sensi di legge”;
per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina del Pakistan, con ricorso depositato il 20-4-2024, agisce in giudizio avverso il provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di il 21-3-2024, notificato CP_1
il 22-3-2024, esponendo:
-di essere cittadina del Pakistan;

-di aver contratto matrimonio in Pakistan in data 8-10-2022 con P_
, titolare di permesso di soggiorno in qualità di studente (doc. 4 ric.), in quanto
[...]
ammesso a corso di dottorato presso la Libera Università di (doc. 7);
CP_1
-di aver raggiunto il marito in data 11-12-2023 con visto per motivo di turismo di tipo
C, con validità sino al 20-4-2024;

-di aver richiesto, quindi, permesso di soggiorno per motivi familiari, dichiarato irricevibile dalla resistente, in particolare in motivazione quest'ultima CP_3
esponendo la mancata produzione di certificato di matrimonio legalizzato, nondimeno lo stesso risultando prodotto in data 3-1-2024 (doc. 5 ric.);
conclusivamente richiedendo, previa preliminare sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, l'annullamento o la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del provvedimento impugnato.
Fissata udienza ex artt. 669 bis seg. c.p.c., nel costituirsi in giudizio parte resistente deduce che:
-oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza del diritto invocato da parte ricorrente, non invece l'annullamento del provvedimento;

-non possono essere presi in considerazione documenti sopravvenuti alla data di deposito del ricorso;

-ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 7, ult. periodo, d.lgs. n.
286/1998 e 33, comma 2
, D.P.R. n. 445/2000, l'accertamento del rapporto di parentela è condizionato all'acquisizione di documentazione, laddove inerente ad atti formati all'estero, subordinata ai requisiti di legalizzazione o, in ipotesi di adesione del Paese estero alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, al rispetto dei criteri della c.d. apostille, nel caso de quo non verificati attesa la produzione soltanto di certificato di matrimonio con relativa traduzione in italiano;

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