Trib. Caltanissetta, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
Nr. 1155/2023 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 12.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Indennità di accompagnamento”, promossa da:
GR EL nata a [...] l'[...] (c.f. [...]) con il patrocinio dell'Avv. Felice Lo Furno (c.f. [...]), con domicilio eletto a Nicosia in Via Casazze 10
ricorrente contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. [...]), e CARMELO RUSSO (c.f. [...]), con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI parte ricorrente
“Previa acquisizione del fascicolo relativo all'ATP, iscritto al n. 922/2022 r.g. Tribunale , disporre il rinnovo della CTU e conseguentemente legittimanti la pretesa dell'istante relativa oltre che alla a) corresponsione dell'assegno mensile di invalidità al 100% a partire dal 21 dicembre 2021;
b) corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21/12/2021;
già accertati nell' ATP sancisca anche c) riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 5/2/1992 n. 104 con decorrenza 21/12/2021 - Che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, ai sensi dell'art. 696 bis C.p.c. disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e giuramento del CTU fissando il termine per la notifica di tale decreto alla controparte a al CTU. – con vittorie di spese e competenze legali del presente procedimento”.
parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa verifica della tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cpc, nonché della tempestività del precedente dissenso ai sensi del comma 4 della medesima norma, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ove non fossero stati rispettati i termini perentori di cui alle norme appena citate (trenta giorni per il deposito della dichiarazione di “dissenso” e trenta giorni, dalla formulazione della predetta
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in subordine, senza recesso, nel merito, in ogni caso, ritenere e dichiarare che il ricorrente non è in possesso del requisito medico-legale per la prestazione richiesta con il ricorso per atp e con il successivo ricorso introduttivo del giudizio di merito;
per l'effetto, mandare assolto l'INPS dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa”.
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. GR EL, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento corresponsione dell'assegno mensile di invalidità al 100%, dell'indennità di accompagnamento di cui