Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2024

TRIB Catanzaro
Sentenza
20 maggio 2024
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TRIB Catanzaro
Sentenza
20 maggio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2024
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero :
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca ROfalo Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Antonella De Simone Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del
D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4379/2023 promossa da ED
UH nato il [...], BANGLADESH C.F: [...], CUI
06DHKHF rappresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMO Silvana giusta procura in calce al ricorso.

- ricorrente -


Contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
- resistente non costituito - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, ED UH ha impugnato il provvedimento emesso il 09.08.2023 (Codice CS0008728) e notificato l'1.10.2023, con il quale la Commissione
Territoriale per la Protezione Internazionale di Crotone ha rigettato la sua istanza di protezione internazionale, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nell'impugnare il provvedimento di diniego della
Commissione, il ricorrente ha ribadito il racconto narrato alla Commissione;
ha richiamato riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi alle forme di tutela invocate;
infine, ha evidenziato come sussistessero i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste. Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria;
in subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale;
in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione.
1
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero non ha formulato osservazioni.
All'udienza dell'11.01.2024, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio
e ha chiesto l'audizione del ricorrente;
quindi, il giudice, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio, ha rinviato per l'audizione. All'udienza del 16.05.2024, si è svolta l'audizione del ricorrente;
all'esito, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
quindi, il giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
Esame della domanda - L'approccio strutturato.
Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza
M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).
In merito alla prima fase lo Stato italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui “esame” poi “ è svolto in cooperazione con il richiedente”, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione “e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”. Detto onere di presentazione degli "elementi" e della
"documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).
Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti” Sempre in merito alla prima fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e
16028 del 14 giugno 2019) la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa. L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile 19197/15;
Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21275;
Cassazione
2
civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda. Il dovere di cooperazione istruttoria trova nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007 anche negli artt.8 comma 3 e 27 comma 1 bis del d.lg. 25/2008 che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente “che ritiene necessarie
a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.1 Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerte dal ricorrente ed acquisite d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si procederà alla valutazione dei predetti elementi.
Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Il racconto
Al cospetto di quanto riferito dinanzi alla Commissione Territoriale, in sede di audizione personale resa il 09.08.2023 il ricorrente è cittadino del LAdesh, originario della città di HE, appartenente al gruppo etnico bangla e musulmano;
ha lasciato il suo paese il 22.12.2021 ed è giunto in Italia il
29.05.2022.
Secondo il racconto reso in Commissione, il ricorrente ha lasciato il suo Paese di origine per problemi di eredità con gli zii.
Più in dettaglio, secondo il racconto reso in Commissione, dopo la morte dei suoi genitori, il ricorrente
è stato aggredito dagli zii che si sono impossessati delle sue proprietà.
Teme, in caso di rientro nel paese di origine, di essere ucciso dagli zii.
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione, non ritenendo sussistere i presupposti per la concessione della protezione internazionale né ha ravvisato i presupposti per
l'applicazione dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998. In sede di audizione resa all'udienza del 16.05.2024, il ricorrente ha confermato il racconto reso dinanzi alla Commissione territoriale sia sotto il profilo dei motivi dell'espatrio che del timore del rientro nel proprio paese di origine;
ha poi aggiunto quanto segue: sono arrivato in Italia nel 2021;

Sono arrivato a Reggio Calabria;
dopo sono stato trasferito a Crotone dove sono rimasto per cinque giorni e infine mi sono trasferito a Serra D'Aiello dove vivo attualmente ospite in un campo;
lavoro in un ristorante ad Amantea e guadagno circa 40 euro al giorno;
non sono sposato;
non ho figli;
la mia famiglia di origine è composta da due sorelle con le quali sono in contatto. Voglio rimanere in Italia perché qui mi sento al sicuro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana.

I documenti
Il ricorrente, a sostegno della sua domanda, ha prodotto documentazione lavorativa (copia lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.12.2022 al 31.12.2022 presso azienda agricola Michele Ruggiero con mansione di addetto alla raccolta;
copia contratto di lavoro
a tempo determinato dal 02.12.2023 al 31.12.2023 con qualifica di operaio presso presso azienda
3 agricola Michele Ruggiero;
copia contratto di lavoro a tempo determinato dal 02.01.2024 al
31.03.2024 presso azienda agricola Michele Ruggiero con mansione di addetto alla raccolta ;
copia busta paga dicembre 2022;
maggio- giugno 2023;
gennaio- febbraio 2024).

Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine
La Repubblica popolare del LAdesh è una repubblica democratica indipendente, facente parte del
Commonwealth, nonché il terzo paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo, dopo
Indonesia e Pakistan.
Geografia e clima. Il LAdesh si trova nel sud dell'Asia ed è circondato quasi interamente dall'India, tranne che per una piccola parte nel sud-est in cui confina con il Myanmar (Birmania) e la costa lungo il Golfo del Bengala nel sud. Il paese
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