Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2024, n. 1107
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4852 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
OM NC, elettivamente domiciliato in Casali del Manco – Pedace, via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
INPS, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti per notar
Roberto Fantini in Roma del 22/03/2024, n. 37875, ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS sita in Cosenza, Piazza Loreto 22/A.
Resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 5.12.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
l'INPS esponendo: di aver presentato, in data 16.6.2023, domanda amministrativa per conseguire il reddito di cittadinanza;
che l'INPS ha respinto l'istanza per carenza di DSU valida alla medesima data;
che il motivo posto dall'INPS a fondamento del rigetto è insussistente, avendo egli indicato correttamente che nel proprio nucleo familiare è presente sua sorella (MI OM) come da stato di famiglia allegato. Tanto esposto, concludeva per la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori e competenze di lite, da distrarsi.
Si costituiva l'INPS al fine di chiedere il rigetto del ricorso per infondatezza;
in particolare, evidenziava che nel corso dell'istruttoria amministrativa rilevava una incongruenza tra ANPR e DSU siccome alla data di presentazione della domanda il ricorrente aveva inserito nella DSU 2023 la sorella mentre in ANPR risultava nucleo monocomponente;
che l'INPS quale ente erogatore, nel verificare i dati dichiarati, aveva verificato discordanza tra il nucleo familiare dichiarato nella DSU e la famiglia anagrafica risultante da consultazione dell'anagrafe nazionale dei residenti in [...];
che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dato prova degli ulteriori requisiti (anagrafici, sociali, reddituali e patrimoniali) prescritti dall'art. 2 del DL 4/19 per poter fondatamente rivendicare la prestazione.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4852 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
OM NC, elettivamente domiciliato in Casali del Manco – Pedace, via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
INPS, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti per notar
Roberto Fantini in Roma del 22/03/2024, n. 37875, ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS sita in Cosenza, Piazza Loreto 22/A.
Resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 5.12.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
l'INPS esponendo: di aver presentato, in data 16.6.2023, domanda amministrativa per conseguire il reddito di cittadinanza;
che l'INPS ha respinto l'istanza per carenza di DSU valida alla medesima data;
che il motivo posto dall'INPS a fondamento del rigetto è insussistente, avendo egli indicato correttamente che nel proprio nucleo familiare è presente sua sorella (MI OM) come da stato di famiglia allegato. Tanto esposto, concludeva per la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori e competenze di lite, da distrarsi.
Si costituiva l'INPS al fine di chiedere il rigetto del ricorso per infondatezza;
in particolare, evidenziava che nel corso dell'istruttoria amministrativa rilevava una incongruenza tra ANPR e DSU siccome alla data di presentazione della domanda il ricorrente aveva inserito nella DSU 2023 la sorella mentre in ANPR risultava nucleo monocomponente;
che l'INPS quale ente erogatore, nel verificare i dati dichiarati, aveva verificato discordanza tra il nucleo familiare dichiarato nella DSU e la famiglia anagrafica risultante da consultazione dell'anagrafe nazionale dei residenti in [...];
che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dato prova degli ulteriori requisiti (anagrafici, sociali, reddituali e patrimoniali) prescritti dall'art. 2 del DL 4/19 per poter fondatamente rivendicare la prestazione.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il
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