Trib. Pavia, sentenza 04/09/2024, n. 434

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 04/09/2024, n. 434
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 434
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. F F ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 601 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv PICCINNO ALESSANDRO CodiceFiscale_1
e dall'avv MORENO CHRISTIAN TACCONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv
P in MILANO PIAZZA FONTANA 8
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv ZANATI FABIO VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO;
DIFFERENZE RETRIBUTIVE E TFR;
DOMANDA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Prima di esaminare nel merito i fatti di causa occorre svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare.
La società resistente ha sollevato, nella memoria di costituzione, eccezione di incompetenza del
Tribunale di Pavia a pronunciarsi sulla fattispecie in esame, sostenendo che, ai sensi dell'art. 36 dello
Statuto (doc. 2 di parte resistente), ogni controversia che insorge tra la ed i soci deve Parte_1 essere devoluta ad un collegio arbitrale, e ponendo, a sostegno dell'eccezione sollevata, la circostanza secondo la quale, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, il ricorrente si sarebbe


limitato a comunicare unicamente la propria volontà di recedere dal rapporto lavorativo, ma non anche da quello associativo, radicando quindi la competenza giurisdizionale del collegio arbitrale.
Deve osservarsi come l'eccezione sollevata non risulti essere fondata e debba pertanto essere respinta per le ragioni di seguito illustrate: l'art. 806 cpc prevede che le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. possano essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Nel caso di specie la resistente ha fondato l'eccezione esclusivamente sull'art. 36 dello Statuto della Cooperativa che prevede la devoluzione alla cognizione di arbitri rituali di “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili, Parte_1 anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, senza fare menzione alcuna a disposizioni ulteriori, contenuti in accordi o contratti collettivi di lavoro.
Occorre, inoltre, richiamare l'art. 31, comma 10, della L. 183/2010, il quale statuisce espressamente che “In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non puo' essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non puo' riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.
Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
E, a fronte del quadro normativo sopra delineato, deve osservarsi che il rapporto lavorativo del ricorrente con la società convenuta ha avuto inizio nell'anno 2000 (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), e quindi in periodo antecedente all'introduzione della richiamata disposizione legislativa;
che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 36 dello Statuto non è stata certificata e che, attesa
l'inosservanza della previsione normativa stringente di cui sopra, tale clausola non può ritenersi
esplicativa di effetti nei confronti di parte attrice, in quanto inficiata
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