Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 174

TRIB Nola
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 174
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 174
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6602/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA LL RE, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Casaburo Lucia presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E I.N.P.S., in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'
Avv. Oliva Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.12.2021, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 839/2020 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (disabilità con necessità di sostegno elevato ex l.
104/1992, art. 3, co. 3
), così come limitata nelle note di trattazione scritta dell' udienza del
15.12.20 depositate in data 12.12.20 nella fase atp.
Si è costituito l' I.N.P.S., contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione - ed eccependo l' intervenuta prescrizione.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Giova rammentare preliminarmente che, sebbene in ricorso parte istante reiteri la richiesta di riconoscimento dei requisiti per accedere ad assegno o pensione, il presente giudizio può avere ad oggetto
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