Trib. Roma, sentenza 28/10/2024, n. 10742
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 36344 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17/10/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. ANTONINI GIORGIO ) Parte_1
ricorrente contro
(avv. RUSSO LUIGI ) Controparte_1
(avv. Micaela LA TORRE) CP_2
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso iscritto al n. RG 15294/2023, ai sensi dell'art. 441-bis
c.p.c., la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio le società convenute impugnando il licenziamento subito ed avanzando ulteriori domande aventi ad oggetto la contestazione del CCNL applicato ed aventi contenuto economico.
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Alla prima udienza del 16.11.2023, il giudice disponeva la separazione delle domande aventi contenuto diverso rispetto alla domanda d'impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegra;
veniva pertanto costituito il presente separato fascicolo processuale, a cui era assegnato il n. RG 36344/2023, nel quale restavano quindi formulate le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare, in ragione della
Categoria di appartenenza del datore di lavoro, il Organizzazione_1
ovvero del Commercio od in estremo subordine il CCNL ANINSEI
g. Condannare la società a pagare alla ricorrente le somme di Controparte_1
credito che risulteranno in suo favore dalla disponenda CTU contabile, e comunque, in ogni modo in misura non inferiore ad netti 1.481,66 di cui al conteggio sopra trascritto.
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nei limiti di legge, per la omissione contributiva di cui
3) Oltre, su tutte le somme, interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimborso forfetario del
15,00%, IVA e CPA”.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente solo dalla CP_2
[...
il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art.
132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del
2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non
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deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale
e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano per tabulas.
La vicenda storica per cui è causa può essere ricostruita nei termini che seguono.
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con CP_2
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato decorrente dal
01.06.21 e con previsione di scadenza al 28.05.2022.
La signora come da contratto di assunzione in atti, è stata inquadrata Pt_1
nella categoria professionale “”2-impiegato, con qualifica di SEO
COPYWRITING E BLOGGING, ed inserita nel livello 4° dell'inquadramento previsto dal CCNL applicato al rapporto, cioè quello per i dipendenti delle scuole private laiche ( . Per_1
Le mansioni previste nel contratto di lavoro sono state quelle di
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, Organizzazione_2 Org_3 Org_4
ADDETTO ALLA ZOOM , o altre riconducibili al livello
[...] Org_5
indicato.
A decorrere dal 1° luglio 2021, risulta attribuito un aumento retributivo a titolo di superminimo riassorbibile, di € 90 al mese corrisposto unitariamente rispetto al precedente superminimo, per un importo complessivo di € 160,00.
In data 23.12.2021 la ha ceduto, con effetti dal 1.1.2022, il CP_2
contratto della sig.ra alla Società col consenso della Pt_1 Controparte_1
lavoratrice.
In detto accordo trilaterale, oltre alla clausola di mantenimento dello stesso livello d'inquadramento e le stesse mansioni, dal punto di vista del contratto
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collettivo applicabile e del trattamento stipendiale, è stata espressamente prevista dalle parti la conservazione del trattamento economico già corrisposto, con