Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2024, n. 1648
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Testo completo
r.g. 3628/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3628/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( );
Parte_1 C.F._1 CP_1
( ;
( );
C.F._2 Controparte_2 C.F._3
( );
CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ;
[...] C.F._5 Parte_2
( );
C.F._6 Parte_3
( );
( );
C.F._7 Parte_4 C.F._8
);
Parte_5 C.F._9 Parte_6
( );
- avv. C.F._10 Controparte_5
( );
C.F._11
RICORRENTI
E
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( - avv. PESCE PIERPAOLO CP_6 P.IVA_1
( );
C.F._12
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
Esponevano, in particolare, di essere dipendenti a tempo indeterminato e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl
2016/18, secondo le ore e gli importi di cui ai conteggi, per il periodo intercorso dal 2019 al 2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.11.2024, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi precedenti affronti da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario);
si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di
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volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente