Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/02/2024, n. 165
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Testo completo
N. R.G. 1980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
F P Presidente
D D Giudice
S R Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1980/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Parte_1 C.F._1
G a Cremano (NA) il 9 luglio 1980;
rappresentato e difeso dall'avv. A B come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Caduti delle Reggiane n. 17
- attore - contro
, C.F. , nata a Nola (NA) il 21 CP_1 C.F._2 marzo 1980;
rappresentata e difesa dall'avv. I F come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Fontanelli n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig. ra Parte_1
in data 17.10.2005 in Pompei (NA) alle seguenti CP_1 condizioni disponendo che:
1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre a carico del sig. ed a favore della sig. Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro CP_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
detta somma è così composta: € 190,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
a decorrere da gennaio 2024, oltre al versamento della somma Org_1 di € 110,00, pari alla quota del 50% dell'assegno unico universale;
al compimento del diciottesimo anno d'età della figlia i coniugi Per_1 concordemente autorizzano la figlia stessa all'apertura di un conto corrente e/o di un libretto postale così che il sig. potrà Parte_1 versare direttamente sul predetto conto corrente la somma di euro
300,00 così come precedentemente indicato e composta;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa preferenziale presso la madre e con la facoltà di entrambi di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione autonomamente;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, un fine settimana ogni due dal venerdì sera fino alla domenica sera e, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, almeno un pomeriggio alla
2 di 8 settimana nel week-end di competenza della madre, o più giorni, durante la settimana sopra indicata, in caso di richiesta della figlia
sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle Per_1 esigenze di vita della minore, ogni volta che ne faccia richiesta: In occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la metà di giugno di ciascun anno. I genitori convengono con la minore, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e di vita e fatte salve le due settimane che passerà con il padre nel periodo estivo, potrà trascorrere le vacanze estive con la nonna materna. Per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, passerà Per_1 la settimana di Natale o quella di Capodanno con il padre: per le vacanze pasquali, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, la minore trascorrerà tre giorni con il padre, che ad anni alterni ricomprenderanno o il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
-che oltre al mantenimento sopra indicato, il sig. Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
F P Presidente
D D Giudice
S R Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1980/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Parte_1 C.F._1
G a Cremano (NA) il 9 luglio 1980;
rappresentato e difeso dall'avv. A B come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Caduti delle Reggiane n. 17
- attore - contro
, C.F. , nata a Nola (NA) il 21 CP_1 C.F._2 marzo 1980;
rappresentata e difesa dall'avv. I F come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Fontanelli n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig. ra Parte_1
in data 17.10.2005 in Pompei (NA) alle seguenti CP_1 condizioni disponendo che:
1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre a carico del sig. ed a favore della sig. Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro CP_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
detta somma è così composta: € 190,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
a decorrere da gennaio 2024, oltre al versamento della somma Org_1 di € 110,00, pari alla quota del 50% dell'assegno unico universale;
al compimento del diciottesimo anno d'età della figlia i coniugi Per_1 concordemente autorizzano la figlia stessa all'apertura di un conto corrente e/o di un libretto postale così che il sig. potrà Parte_1 versare direttamente sul predetto conto corrente la somma di euro
300,00 così come precedentemente indicato e composta;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa preferenziale presso la madre e con la facoltà di entrambi di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione autonomamente;
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, un fine settimana ogni due dal venerdì sera fino alla domenica sera e, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, almeno un pomeriggio alla
2 di 8 settimana nel week-end di competenza della madre, o più giorni, durante la settimana sopra indicata, in caso di richiesta della figlia
sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle Per_1 esigenze di vita della minore, ogni volta che ne faccia richiesta: In occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la metà di giugno di ciascun anno. I genitori convengono con la minore, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e di vita e fatte salve le due settimane che passerà con il padre nel periodo estivo, potrà trascorrere le vacanze estive con la nonna materna. Per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, passerà Per_1 la settimana di Natale o quella di Capodanno con il padre: per le vacanze pasquali, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, la minore trascorrerà tre giorni con il padre, che ad anni alterni ricomprenderanno o il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
-che oltre al mantenimento sopra indicato, il sig. Parte_1
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