Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/02/2024, n. 165
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Testo completo
N. R.G. 1980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
F P Presidente
D D Giudice
S R Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1980/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Parte_1 C.F._1
G a Cremano (NA) il 9 luglio 1980;rappresentato e difeso dall'avv. A B come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Caduti delle Reggiane n. 17
- attore - contro
, C.F. , nata a Nola (NA) il 21 CP_1 C.F._2 marzo 1980;rappresentata e difesa dall'avv. I F come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Fontanelli n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig. ra Parte_1
in data 17.10.2005 in Pompei (NA) alle seguenti CP_1 condizioni disponendo che:
1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre a carico del sig. ed a favore della sig. Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro CP_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;detta somma è così composta: € 190,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
a decorrere da gennaio 2024, oltre al versamento della somma Org_1 di € 110,00, pari alla quota del 50% dell'assegno unico universale;al compimento del diciottesimo anno d'età della figlia i coniugi Per_1 concordemente autorizzano la figlia stessa all'apertura di un conto corrente e/o di un libretto postale così che il sig. potrà Parte_1 versare direttamente sul predetto conto corrente la somma di euro
300,00 così come precedentemente indicato e composta;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa preferenziale presso la madre e con la facoltà di entrambi di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione autonomamente;il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, un fine settimana ogni due dal venerdì sera fino alla domenica sera e, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, almeno un pomeriggio alla
2 di 8 settimana nel week-end di competenza della madre, o più giorni, durante la settimana sopra indicata, in caso di richiesta della figlia
sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle Per_1 esigenze di vita della minore, ogni volta che ne faccia richiesta: In occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la metà di giugno di ciascun anno. I genitori convengono con la minore, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e di vita e fatte salve le due settimane che passerà con il padre nel periodo estivo, potrà trascorrere le vacanze estive con la nonna materna. Per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, passerà Per_1 la settimana di Natale o quella di Capodanno con il padre: per le vacanze pasquali, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, la minore trascorrerà tre giorni con il padre, che ad anni alterni ricomprenderanno o il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
-che oltre al mantenimento sopra indicato, il sig. Parte_1 verserà alla sig. ra il 50% di tutte le spese CP_1 straordinarie, che si renderanno necessarie per la figlia minore purché documentate e previa comunicazione e concorde determinazione dell'opportunità delle stesse, come da protocollo approvato dall'Intestato Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia ed attualmente vigente.
4) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con dalla quale era CP_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 15 dicembre 2016.
3 di 8
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(il 7 settembre 2006), chiedeva l'affidamento condiviso Per_1 della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad
€ 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. , nei cui confronti la notifica del ricorso e CP_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, non si costituiva.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato
a mezzo PEC in data 12 maggio 2023 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 14 settembre 2023, sulla dichiarata contumacia di , veniva sentito l'attore personalmente. CP_1
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione bancaria e finanziaria dell'attore nonché di quella reddituale della convenuta.
si costituiva con comparsa depositata in data 11 CP_1 dicembre 2023, aderendo alle domande di divorzio ma chiedendo
l'integrale conferma delle condizioni della separazione ed in particolare dell'ammontare del contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Revocata la contumacia all'udienza del 12 dicembre 2023 e disposto un rinvio in pendenza di trattative, alla successiva udienza del 1° febbraio 2024 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo amichevole, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi, sicchè la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Pompei
(NA) in data 17 ottobre 2005.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 23 novembre 2016) nel procedimento di
5 di 8
separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 15 dicembre 2016.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, che oggi ha 17 anni. Per_1
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole
e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
F P Presidente
D D Giudice
S R Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1980/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Parte_1 C.F._1
G a Cremano (NA) il 9 luglio 1980;rappresentato e difeso dall'avv. A B come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Caduti delle Reggiane n. 17
- attore - contro
, C.F. , nata a Nola (NA) il 21 CP_1 C.F._2 marzo 1980;rappresentata e difesa dall'avv. I F come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Fontanelli n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig. ra Parte_1
in data 17.10.2005 in Pompei (NA) alle seguenti CP_1 condizioni disponendo che:
1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre a carico del sig. ed a favore della sig. Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro CP_1
300,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;detta somma è così composta: € 190,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
a decorrere da gennaio 2024, oltre al versamento della somma Org_1 di € 110,00, pari alla quota del 50% dell'assegno unico universale;al compimento del diciottesimo anno d'età della figlia i coniugi Per_1 concordemente autorizzano la figlia stessa all'apertura di un conto corrente e/o di un libretto postale così che il sig. potrà Parte_1 versare direttamente sul predetto conto corrente la somma di euro
300,00 così come precedentemente indicato e composta;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa preferenziale presso la madre e con la facoltà di entrambi di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione autonomamente;il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, un fine settimana ogni due dal venerdì sera fino alla domenica sera e, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, almeno un pomeriggio alla
2 di 8 settimana nel week-end di competenza della madre, o più giorni, durante la settimana sopra indicata, in caso di richiesta della figlia
sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle Per_1 esigenze di vita della minore, ogni volta che ne faccia richiesta: In occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la metà di giugno di ciascun anno. I genitori convengono con la minore, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e di vita e fatte salve le due settimane che passerà con il padre nel periodo estivo, potrà trascorrere le vacanze estive con la nonna materna. Per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, passerà Per_1 la settimana di Natale o quella di Capodanno con il padre: per le vacanze pasquali, compatibilmente con i propri turni di lavoro e le proprie esigenze di vita, la minore trascorrerà tre giorni con il padre, che ad anni alterni ricomprenderanno o il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
-che oltre al mantenimento sopra indicato, il sig. Parte_1 verserà alla sig. ra il 50% di tutte le spese CP_1 straordinarie, che si renderanno necessarie per la figlia minore purché documentate e previa comunicazione e concorde determinazione dell'opportunità delle stesse, come da protocollo approvato dall'Intestato Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia ed attualmente vigente.
4) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con dalla quale era CP_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 15 dicembre 2016.
3 di 8
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(il 7 settembre 2006), chiedeva l'affidamento condiviso Per_1 della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad
€ 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. , nei cui confronti la notifica del ricorso e CP_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, non si costituiva.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato
a mezzo PEC in data 12 maggio 2023 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 14 settembre 2023, sulla dichiarata contumacia di , veniva sentito l'attore personalmente. CP_1
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione bancaria e finanziaria dell'attore nonché di quella reddituale della convenuta.
si costituiva con comparsa depositata in data 11 CP_1 dicembre 2023, aderendo alle domande di divorzio ma chiedendo
l'integrale conferma delle condizioni della separazione ed in particolare dell'ammontare del contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Revocata la contumacia all'udienza del 12 dicembre 2023 e disposto un rinvio in pendenza di trattative, alla successiva udienza del 1° febbraio 2024 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo amichevole, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi, sicchè la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Pompei
(NA) in data 17 ottobre 2005.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 23 novembre 2016) nel procedimento di
5 di 8
separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 15 dicembre 2016.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, che oggi ha 17 anni. Per_1
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole
e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
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