Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 46
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3308 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 09/01/2025 e vertente
TRA
ON DE OV e CI EL rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASI FABRIZIO
RICORRENTI
E
OS TT
Rappresentato e difeso dall'avv. QUARTA CHRISTIAN
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09/01/2025
1

MOTIVI DELLA DECISIONE
De OV ON e AN UZ hanno esposto di essere stati proprietari al
50% di un immobile sito in Lecce alla via De Jacobis n. 7-9, censito nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n. 259 part.lla n. 2444 sub. 14-16-17-18-19-20, il cui restante 50% apparteneva a CO IG.
I ricorrenti hanno poi dedotto che, con sentenza n. 1885/2020 del 08/09/2020, il
Tribunale di Lecce dichiarava “sciolta la comunione riguardo all'immobile ubicato in
Lecce alla via De Jacobis n. 7-9, censito nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al foglio n.
259 part.lla n. 2444 sub. 14-16-17-18-19-20 ed assegna conformemente alla CTU in atti dell'ingegnere Buggemi: - ai coniugi De OV ON e UZ AN la quota n. 1 composta dal piano primo del valore di € 656.600,00;
- a IG CO la quota n. 2 composta dal piano terra, dai due piani ammezzati e dal piano copertura di detto immobile per un valore complessivo di € 496.850,00 con conguaglio dovutogli dal De OV e dalla UZ di importo pari ad € 79.875,00 per il minore valore della quota n. 2”.
In data 24/02/2021 la sentenza veniva appellata da IG CO e il giudizio si concludeva con sentenza n. 156/2023 della Corte d'Appello di Lecce, di rigetto del gravame, con condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore degli appellati, liquidate in € 9.000 oltre accessori di legge e tariffa nella misura del 15%.
In data 29.04.2023 i ricorrenti versavano al resistente la somma di € 69.111,00 a titolo di conguaglio, detratto l'importo di € 10.764,00 spettante a titolo di spese legali (€. 9.000,00 per competenze, €. 1.350,00 per spese generali, €. 414,00 CPA).
Avendo necessità di provvedere alla trascrizione dell'assegnazione, i
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