Trib. Catania, sentenza 04/06/2024, n. 2735

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/06/2024, n. 2735
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2735
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:

1. dott. Massimo Escher
Presidente

2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.

3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al procedimento n.
13986/2023 R.G.;
ritenuto che, con il ricorso introduttivo, al Giudice trasmesso
in data 18/4/2024, chiede - in revisione Controparte_1
delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con il
provvedimento emanato in regolamentazione dei rapporti
personali ed economici relativamente al figlio Persona_1
nato il [...] da una relazione more uxorio, indi cessata,
intrattenuta tra il ricorrente e Controparte_1 CP_2
1


- “disporre che l'assegno di Controparte_3
mantenimento” disposto dal Tribunale a carico dello
Sciacca nella misura di euro 350,00 mensili “secondo quanto statuito dall'art. 337 septies c. 1 cc, venga corrisposto direttamente all'avente diritto, ovvero al figlio , maggiorenne e non economicamente non Per_1
indipendente”;
orbene, basterà rammentare che è assolutamente costante insegnamento nomofilattico della Corte di Cassazione, peraltro recentissimamente ribadito, che “Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”
(Cass., 11/11/2013, n. 25300). Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di
mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia
in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno
l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio
ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno
al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., a nulla
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