Trib. Milano, sentenza 14/05/2024, n. 2427
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Testo completo
R.G. n. 11466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, L P, nella prosecuzione del verbale di udienza del 14.05.2024;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Parte_1
Dell'Orto;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. L V;
e
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P M;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P M;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. G T;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. M. S T;
e
, con l'Avv. S. Mostacchi CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2022, l'istante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di la Controparte_7 [...]
la e la formulando Controparte_2 Controparte_3 CP_4
le seguenti conclusioni: “ in via principale accertare e dichiarare l'esistenza tra di Controparte_8 Controparte_2
un'organizzazione imprenditoriale unitaria e/o un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con la Signora , ovvero, Parte_1
che il rapporto di lavoro stesso è di fatto intercorso anche con
[...]
2. accertare e dichiarare che il licenziamento Controparte_2
comunicato da con lettera del 31/03/2022 è nullo e Controparte_1
privo di effetto, poiché fondato su motivo illecito e ritorsivo e, di conseguenza ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs n.
23/2015, ordinare a di Parte_2
reintegrare la Signora nel posto di lavoro, nonché Parte_1
condannarle a pagare in solido tra loro il risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 887,49 (o al diverso importo che dovesse risultare di giustizia), corrispondente al periodo dal giorno del recesso/licenziamento (28/04/2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, tenuto conto, in ogni caso, che tale risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondenti ad € 4.437,45 (o al diverso importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia). Condannare altresì in via solidale CP_1
ed per il medesimo periodo, al
[...] Controparte_2
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. 3. Ferma la conclusione sub n. 1, in subordine accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato da con lettera del Controparte_1
31/03/2022 è illegittimo e privo di effetto per insussistenza del giustificato motivo oggettivo/violazione dell'obbligo di repechage. Di conseguenza condannare in solido Controparte_9 Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 del D.Lgs n. 23/2015, in misura non inferiore a sei (6) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente ad € 887,49), quindi in complessivo € 5.324,94 (o diverso importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia). 4. In ulteriore subordine, condannare ed Controparte_1 Controparte_2
in solido al pagamento in favore della ricorrente ex art. 9 del
[...]
D.Lgs n. 23/2015 di un'indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale pari a tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente quindi ad € 2.662,47 o al diverso maggiore
o minore importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia;In via alternativa/subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta cessione di fatto di azienda (o suo ramo) tra e di Controparte_1 Controparte_10
conseguenza, fermo l'accertamento della nullità / illegittimità / inefficacia del licenziamento comminato da alla Signora Controparte_1 Pt_1
con suo diritto alla reintegrazione ed alle indennità risarcitorie di cui alle conclusioni sub nn. 2/3, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro già in essere tra la Signora e si è trasferito ex Parte_1 Controparte_1
art. 2112 cod. civ. in capo a dal 31/03/2022 (o diversa Controparte_3
data da accertare) ed è ancora in corso tra le parti. Per l'effetto, condannare a ripristinare il rapporto in fatto, nonchè al Controparte_3
versamento, in solido con Controparte_11
in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dal 01/04/2022 (o
[...]
da diversa data da accertare) all'effettivo ripristino, sulla base di un importo mensile di € 887,49, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi al tasso legale dalle singole scadenze alla domanda ed al tasso moratorio dalla proposizione della domanda al saldo. In ogni caso 6. accertare e dichiarare che, in violazione dell'art. 5 2° comma del D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro tra la Signora è privo di alcuna Parte_3
indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e comunque si è stabilmente protratta oltre l'orario massimo previsto in assenza di valida clausola elastica;di conseguenza condannare
e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore della ricorrente di € 10.000,00 (o del diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato e ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2015, e/o per illegittima turnazione, oltre rivalutazione ed interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. 7. previa ogni opportuna declaratoria in merito alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, condannare le convenute e (nel caso Controparte_1 Controparte_2
anche quale appaltatrice e sub-appaltante), (se del Controparte_3
caso anche in forza di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.) e CP_4
(quale committente/appaltante) in solido tra loro, e/o per le quote di rispettiva competenza, al pagamento in favore della Signora Parte_1
di € 838,08 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 13.235,84 a titolo di differenze retributive, o quei diversi importi che risulteranno dovuti e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto di ogni singola voce alla domanda ed interessi moratori dalla domanda al saldo ex art. 1284 4° comma cod. civ.;8. accertare e dichiarare il diritto della Signora ed il correlativo obbligo in capo a Parte_1 CP_1
e ed in capo ad
[...] Controparte_2 Controparte_10
quale committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in solido e/o CP_4
per le quote di rispettiva competenza, alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi in relazione alla differenze retributive di cui sopra, nella misura di € 3.835,75, o nella diversa misura che risulterà dovuta e di giustizia;con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali 15% ed accessori fiscali e previdenziale di legge”.
La ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere stata assunta da CP_1
con contratto di lavoro part-time di 30 ore settimanali a tempo
[...]
indeterminato in data 01.08.2019;di aver ricevuto la lettera di assunzione contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale il 24.07.2019 in cui lamentava irregolarità di inquadramento e differenze retributive con la precedente datrice di lavoro, Controparte_12
in favore della quale aveva lavorato dal 11.01.2019 al
[...]
31.08.2019;di aver prestato la propria attività lavorativa dapprima in favore della società , poi di Organizzazione_1 [...]
ed infine di che quest'ultima società è CP_2 Controparte_1
stata affiancata dalla alla quale è poi subentrata Controparte_13 [...]
nel 2021, tutte società riconducibili al signor Controparte_3 Parte_4
[...]
ed alla sua famiglia; di aver svolto le mansioni di pulitrice presso i
[...]
locali di Via XXI Aprile in ) in giornate ed orari soggetti a CP_7 CP_4
continue variazioni;di aver ricevuto indicazioni sui turni dall'amministratore
o dal responsabile capo squadra, tramite Parte_4 Testimone_1
messaggi whatsapp, turni della durata variabile dalle 2,5 alle 9 ore;di aver ricevuto una chiamata nel giugno 2021 dalla segreteria amministrativa di
Formazione nella quale le veniva intimato di dimettersi per poi proseguire il rapporto con la ;di aver ricevuto un messaggio in cui era CP_3
allegato il modulo per rassegare le dimissioni volontarie da Formazione e lettera di assunzione del 23.06.2021 da ;di aver ricevuto CP_3
personalmente informazioni sul trasferimento delle attività da a CP_1
;di essere stata invitata dalla segreteria di Formazione in data CP_3
11.06.2022 a raggiungere lo studio in via F. Bellotti 7 per la chiusura definitiva del rapporto di lavoro con ;di aver ricevuto in data CP_1
28.04.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata
31.03.2022.
Si costituivano in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto delle domande.
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, alla prima udienza di discussione della controversia su richiesta delle difesa di parte ricorrente veniva disposta la chiamata in causa della la quale, Controparte_5
costituendosi in giudizio, rilevava la inammissibilità della chiamata in causa
e chiedeva il rigetto delle domande. Previa integrazione del contraddittorio in ragione della richiesta di parte ricorrente di condanna delle parti resistenti al versamento dei contributi, si costituiva in giudizio l' . CP_6
Le domande spiegate nel ricorso nei confronti della , della Controparte_1
della e della Controparte_2 CP_4 Controparte_14
sono fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono, mentre devono essere rigettate le domande formulate nei confronti della Controparte_10
1.In via preliminare va rilevata la ammissibilità della chiamata in causa formulata dalla difesa del ricorrente nei confronti della Controparte_5
alla udienza del 28.03.2023 quando il Giudice ha registrato il fallimento del tentativo di conciliazione.
A tal proposito va ricordato che il tentativo di conciliazione rappresenta un obbligo per il Giudice quando vi è una specifica richiesta delle parti e comunque un adempimento del magistrato la cui positiva conclusione permette alle parti di raggiungere rapidamente un soddisfacimento delle proprie rivendicazioni. Appare evidente che alla stregua del nuovo disposto dell'art. 185 bis cpc e dell'art. 420 cpc le udienze dedicate al tentativo di conciliazione non possono essere considerate udienze di discussione sul merito della controversia. Per tali ragioni la locuzione “fatti salvi i diritti di prima udienza” non è sicuramente interpretabile come una clausola di stile utilizzata arbitrariamente dal Giudicante volta a procrastinare sine die i termini di decadenza sanciti dal codice di procedura civile, bensì una deliberazione che, in assenza peraltro nel caso che ci occupa di alcuna opposizione formalizzata nei verbali di udienza da parte dei procuratori delle parti, permette al Giudice di differire ( nel caso che ci occupa la parentesi conciliativa si è protratta, peraltro, per soli tre mesi dalla data di deposito del ricorso: il ricorso è stato depositato il 21.12.2022 e la prima udienza di comparizione personale d elle parti è stata fissata il 2.02.2023) la prima udienza di discussione al fine di sentire le parti sulla possibilità di una soluzione conciliativa, verbalizzare le eventuali proposte conciliative e formulare una specifica ipotesi transattiva. In disparte la considerazione che non si è trattato di un “mero rinvio”, bensì di un rinvio esperito al fine di trovare una soluzione conciliativa, la tesi della inammissibilità della chiamata in causa patrocinata dalla difesa della non ha Controparte_5
alcun fondamento, in quanto la richiesta in questione è stata correttamente formulata dal ricorrente alla prima udienza utile.
E difatti solo dalla lettura delle memorie delle convenute Formazione e
[...]
è emerso il nome di quale società CP_3 Controparte_5
appaltatrice dei servizi di pulizia presso a far tempo dal CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, L P, nella prosecuzione del verbale di udienza del 14.05.2024;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Parte_1
Dell'Orto;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. L V;
e
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P M;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P M;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. G T;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. M. S T;
e
, con l'Avv. S. Mostacchi CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2022, l'istante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di la Controparte_7 [...]
la e la formulando Controparte_2 Controparte_3 CP_4
le seguenti conclusioni: “ in via principale accertare e dichiarare l'esistenza tra di Controparte_8 Controparte_2
un'organizzazione imprenditoriale unitaria e/o un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con la Signora , ovvero, Parte_1
che il rapporto di lavoro stesso è di fatto intercorso anche con
[...]
2. accertare e dichiarare che il licenziamento Controparte_2
comunicato da con lettera del 31/03/2022 è nullo e Controparte_1
privo di effetto, poiché fondato su motivo illecito e ritorsivo e, di conseguenza ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs n.
23/2015, ordinare a di Parte_2
reintegrare la Signora nel posto di lavoro, nonché Parte_1
condannarle a pagare in solido tra loro il risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 887,49 (o al diverso importo che dovesse risultare di giustizia), corrispondente al periodo dal giorno del recesso/licenziamento (28/04/2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, tenuto conto, in ogni caso, che tale risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondenti ad € 4.437,45 (o al diverso importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia). Condannare altresì in via solidale CP_1
ed per il medesimo periodo, al
[...] Controparte_2
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. 3. Ferma la conclusione sub n. 1, in subordine accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato da con lettera del Controparte_1
31/03/2022 è illegittimo e privo di effetto per insussistenza del giustificato motivo oggettivo/violazione dell'obbligo di repechage. Di conseguenza condannare in solido Controparte_9 Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 del D.Lgs n. 23/2015, in misura non inferiore a sei (6) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente ad € 887,49), quindi in complessivo € 5.324,94 (o diverso importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia). 4. In ulteriore subordine, condannare ed Controparte_1 Controparte_2
in solido al pagamento in favore della ricorrente ex art. 9 del
[...]
D.Lgs n. 23/2015 di un'indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale pari a tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente quindi ad € 2.662,47 o al diverso maggiore
o minore importo che dovesse risultare dovuto secondo giustizia;In via alternativa/subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta cessione di fatto di azienda (o suo ramo) tra e di Controparte_1 Controparte_10
conseguenza, fermo l'accertamento della nullità / illegittimità / inefficacia del licenziamento comminato da alla Signora Controparte_1 Pt_1
con suo diritto alla reintegrazione ed alle indennità risarcitorie di cui alle conclusioni sub nn. 2/3, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro già in essere tra la Signora e si è trasferito ex Parte_1 Controparte_1
art. 2112 cod. civ. in capo a dal 31/03/2022 (o diversa Controparte_3
data da accertare) ed è ancora in corso tra le parti. Per l'effetto, condannare a ripristinare il rapporto in fatto, nonchè al Controparte_3
versamento, in solido con Controparte_11
in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dal 01/04/2022 (o
[...]
da diversa data da accertare) all'effettivo ripristino, sulla base di un importo mensile di € 887,49, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi al tasso legale dalle singole scadenze alla domanda ed al tasso moratorio dalla proposizione della domanda al saldo. In ogni caso 6. accertare e dichiarare che, in violazione dell'art. 5 2° comma del D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro tra la Signora è privo di alcuna Parte_3
indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e comunque si è stabilmente protratta oltre l'orario massimo previsto in assenza di valida clausola elastica;di conseguenza condannare
e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore della ricorrente di € 10.000,00 (o del diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato e ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2015, e/o per illegittima turnazione, oltre rivalutazione ed interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. 7. previa ogni opportuna declaratoria in merito alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, condannare le convenute e (nel caso Controparte_1 Controparte_2
anche quale appaltatrice e sub-appaltante), (se del Controparte_3
caso anche in forza di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.) e CP_4
(quale committente/appaltante) in solido tra loro, e/o per le quote di rispettiva competenza, al pagamento in favore della Signora Parte_1
di € 838,08 a titolo di trattamento di fine rapporto e di € 13.235,84 a titolo di differenze retributive, o quei diversi importi che risulteranno dovuti e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto di ogni singola voce alla domanda ed interessi moratori dalla domanda al saldo ex art. 1284 4° comma cod. civ.;8. accertare e dichiarare il diritto della Signora ed il correlativo obbligo in capo a Parte_1 CP_1
e ed in capo ad
[...] Controparte_2 Controparte_10
quale committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in solido e/o CP_4
per le quote di rispettiva competenza, alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi in relazione alla differenze retributive di cui sopra, nella misura di € 3.835,75, o nella diversa misura che risulterà dovuta e di giustizia;con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento, oltre spese generali 15% ed accessori fiscali e previdenziale di legge”.
La ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere stata assunta da CP_1
con contratto di lavoro part-time di 30 ore settimanali a tempo
[...]
indeterminato in data 01.08.2019;di aver ricevuto la lettera di assunzione contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale il 24.07.2019 in cui lamentava irregolarità di inquadramento e differenze retributive con la precedente datrice di lavoro, Controparte_12
in favore della quale aveva lavorato dal 11.01.2019 al
[...]
31.08.2019;di aver prestato la propria attività lavorativa dapprima in favore della società , poi di Organizzazione_1 [...]
ed infine di che quest'ultima società è CP_2 Controparte_1
stata affiancata dalla alla quale è poi subentrata Controparte_13 [...]
nel 2021, tutte società riconducibili al signor Controparte_3 Parte_4
[...]
ed alla sua famiglia; di aver svolto le mansioni di pulitrice presso i
[...]
locali di Via XXI Aprile in ) in giornate ed orari soggetti a CP_7 CP_4
continue variazioni;di aver ricevuto indicazioni sui turni dall'amministratore
o dal responsabile capo squadra, tramite Parte_4 Testimone_1
messaggi whatsapp, turni della durata variabile dalle 2,5 alle 9 ore;di aver ricevuto una chiamata nel giugno 2021 dalla segreteria amministrativa di
Formazione nella quale le veniva intimato di dimettersi per poi proseguire il rapporto con la ;di aver ricevuto un messaggio in cui era CP_3
allegato il modulo per rassegare le dimissioni volontarie da Formazione e lettera di assunzione del 23.06.2021 da ;di aver ricevuto CP_3
personalmente informazioni sul trasferimento delle attività da a CP_1
;di essere stata invitata dalla segreteria di Formazione in data CP_3
11.06.2022 a raggiungere lo studio in via F. Bellotti 7 per la chiusura definitiva del rapporto di lavoro con ;di aver ricevuto in data CP_1
28.04.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata
31.03.2022.
Si costituivano in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto delle domande.
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, alla prima udienza di discussione della controversia su richiesta delle difesa di parte ricorrente veniva disposta la chiamata in causa della la quale, Controparte_5
costituendosi in giudizio, rilevava la inammissibilità della chiamata in causa
e chiedeva il rigetto delle domande. Previa integrazione del contraddittorio in ragione della richiesta di parte ricorrente di condanna delle parti resistenti al versamento dei contributi, si costituiva in giudizio l' . CP_6
Le domande spiegate nel ricorso nei confronti della , della Controparte_1
della e della Controparte_2 CP_4 Controparte_14
sono fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono, mentre devono essere rigettate le domande formulate nei confronti della Controparte_10
1.In via preliminare va rilevata la ammissibilità della chiamata in causa formulata dalla difesa del ricorrente nei confronti della Controparte_5
alla udienza del 28.03.2023 quando il Giudice ha registrato il fallimento del tentativo di conciliazione.
A tal proposito va ricordato che il tentativo di conciliazione rappresenta un obbligo per il Giudice quando vi è una specifica richiesta delle parti e comunque un adempimento del magistrato la cui positiva conclusione permette alle parti di raggiungere rapidamente un soddisfacimento delle proprie rivendicazioni. Appare evidente che alla stregua del nuovo disposto dell'art. 185 bis cpc e dell'art. 420 cpc le udienze dedicate al tentativo di conciliazione non possono essere considerate udienze di discussione sul merito della controversia. Per tali ragioni la locuzione “fatti salvi i diritti di prima udienza” non è sicuramente interpretabile come una clausola di stile utilizzata arbitrariamente dal Giudicante volta a procrastinare sine die i termini di decadenza sanciti dal codice di procedura civile, bensì una deliberazione che, in assenza peraltro nel caso che ci occupa di alcuna opposizione formalizzata nei verbali di udienza da parte dei procuratori delle parti, permette al Giudice di differire ( nel caso che ci occupa la parentesi conciliativa si è protratta, peraltro, per soli tre mesi dalla data di deposito del ricorso: il ricorso è stato depositato il 21.12.2022 e la prima udienza di comparizione personale d elle parti è stata fissata il 2.02.2023) la prima udienza di discussione al fine di sentire le parti sulla possibilità di una soluzione conciliativa, verbalizzare le eventuali proposte conciliative e formulare una specifica ipotesi transattiva. In disparte la considerazione che non si è trattato di un “mero rinvio”, bensì di un rinvio esperito al fine di trovare una soluzione conciliativa, la tesi della inammissibilità della chiamata in causa patrocinata dalla difesa della non ha Controparte_5
alcun fondamento, in quanto la richiesta in questione è stata correttamente formulata dal ricorrente alla prima udienza utile.
E difatti solo dalla lettura delle memorie delle convenute Formazione e
[...]
è emerso il nome di quale società CP_3 Controparte_5
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