Trib. Potenza, sentenza 13/11/2024, n. 110
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Testo completo
R.G. N. 1421/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa L T Presidente dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1421/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. M S (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliato in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. M S (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Umberto I n. 40 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
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R.G. N. 1421/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 2.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza il 10.7.1999, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (1.9.2002), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, e (16.9.2007);
e che, dopo la celebrazione dell'udienza Per_2
presidenziale, avvenuta il 14.3.2023, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 4047 del
30.3.2023.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la