Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 229

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 229
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 229
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Vicolo delle Rose n. 61, rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Modugno (Cod.
Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 8, ha eletto C.F._2
domicilio, Email_1
e
Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a Trieste, in Vicolo delle Rose n. 61, attualmente domiciliato in via Cadorna n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Flaviana Leonardi (Cod. Fisc. ), presso C.F._4
il cui studio in Crotone, via XXV Aprile n. 2, ha eletto domicilio,
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 10


I coniugi, con ricorso congiunto, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale omologando le condizioni qui di seguito integralmente riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:

1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.

2. Assegnare la casa coniugale sita in Trieste, Vicolo delle Rose n.61, alla sig.ra Parte_1 presso la quale restano collocati i due figli minori.

3. Affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre.

4. I genitori concordano che i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di essi e la loro gestione siano regolamentati secondo una calendarizzazione che prevede tempi paritari con ciascun genitore secondo lo schema settimanale 2+2+3, successivamente nella settimana a seguire si inverte l'alternanza. Lo schema sarà il seguente:
1° settimana: lunedì, martedì con la madre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con il padre (pernotti compresi)
venerdì - sabato - domenica con la madre (pernotti compresi)
2° settimana: lunedì e martedì con il padre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con la madre (pernotti compresi) venerdì - sabato - domenica con il padre (pernotti compresi)
Così come di seguito schematizzato:
Con la terza settimana si ricomincia con l'alternanza prevista per la prima settimana e con la quarta settimana si ricomincia l'alternanza prevista per la seconda settimana e così alternativamente di seguito, salvo qualsiasi diverso accordo liberamente e consensualmente stipulato dai genitori in merito alla gestione quotidiana e settimanale dei figli.

5. Nei periodi in cui i figli restano a casa ammalati o quando la scuola è chiusa (es: vacanze estive, invernali, carnevale, Pasqua, votazioni, scioperi, ponti festivi, ecc…) i figli sono da gestire per l'intera giornata, cioè sin dal mattino, sia che la giornata sia di spettanza materna che di spettanza paterna, e quindi sarà onere e cura di ciascun genitore organizzarsi ed attrezzarsi per tenere i figli a cominciare dal mattino qualora essi non vadano a scuola. pagina 2 di 10


6. Prevista con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal
26/12 al 31/12 con l'un genitore e dal 1/1 al 6/1 con l'altro genitore;
festività di Vigilia (24/12)
e di Natale (25/12) ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro genitore scambiandosi
l'alternanza l'anno successivo. Salvo diverso accordo.

7. Nel periodo di vacanze estive, fermo l'ordinario regime di visite come sopra calendarizzato, vengono previste 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno genitore, con obbligo di concordare e comunicarsi reciprocamente entro il 30/4 di ciascun anno il periodo di ferie prescelto, garantendo nel periodo di vacanza con ciascuno contatti telefonici quotidiani con
l'altro genitore. Salvo diverso accordo.
Nell'imminenza del periodo di propria spettanza sarà onere del genitore comunicare all'altro il luogo di destinazione di un eventuale viaggio fornendo recapiti telefonici e indirizzi per consentire la reperibilità. Qualora nel periodo di propria spettanza il padre desideri che i figli trascorrano un periodo in visita ai nonni paterni (che abitano a Crotone), il padre dovrà occuparsi dei trasferimenti nei suoi periodi di vacanza, sostenendone la spesa, ed ove possibile accompagnando personalmente in viaggio i figli sino al domicilio dei nonni paterni.

8. Vacanze di Pasqua divise equamente tra i genitori, salvo che gli stessi si accordino diversamente.

9. I genitori concordano nel farsi coadiuvare da persone di rispettiva fiducia nella gestione dei figli e dei loro impegni nei periodi di propria reciproca spettanza, ove impossibilitati per impegni di lavoro o personali a gestire loro stessi direttamente i figli. Qualora si opti per l'assunzione di una baby-sitter, la spesa sarà di esclusivo carico del genitore che ne usufruisce.
10. Sono fatte salve eventuali diverse modalità ed ulteriori tempi di frequentazione con i figli, previo accordo tra i genitori.
11. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per i figli, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente i figli (es: tessera sanitaria, libretto pediatra, documenti di identità e codice fiscale) per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascun genitore.
12. Ciascun genitore, attesa la parità di tempo che i figli trascorreranno con ognuno di essi, si farà carico del mantenimento diretto accollandosi le spese ordinarie necessarie dei figli per il tempo di rispettiva frequentazione, e ciascuno quindi si attrezzerà presso il proprio domicilio con tutto quanto sia necessario per la quotidianità dei minori, sia di vestiario che di prodotti per l'igiene personale e per i medicinali da banco di prima ed ordinaria necessità.
13. I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come espressamente previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di
Trieste il 18.05.15 a cui le parti si richiamano integralmente (che qui si allega sottoscritto dalle parti), oltre al 50% di eventuali capi di vestiario di non comune e quotidiano utilizzo (da pagina 3 di 10
intendersi perciò “acquisti straordinari” come es: tuta e scarponi da sci) che i genitori si scambieranno tra loro per consentirne l'utilizzo ai figli nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione. Le spese straordinarie, così previste, saranno rimborsate al 50% a favore del genitore che le ha anticipate e debitamente documentate all'altro.
14. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese dei figli al 50%, salvo diverso regime fiscale in atto.
15. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, Pt_1 impegnandosi a destinare le somme ad esigenze esclusive dei figli, e percepirà altresì interamente i contributi erogati a titolo di dote famiglia e bonus vari previsti dalla legge finanziaria in corso per le famiglie, impegnandosi ad usare i relativi importi per esigenze dei figli.
16. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica.
17. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita, l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione dei figli, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse dei figli medesimi.
18. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo di
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