Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 352
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3434/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/07/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI OLGA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni: 1) L'abitazione di proprietà della Signora e del Signor Parte_1 CP_1 sita in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n. 8, viene assegnata alla
[...] Signora che l'abiterà con le figlie sino al raggiungimento della loro Parte_1 indipendenza economica unitamente a quanto ivi contenuto ad eccezione degli effetti personali del Signor Si dà atto che il Signor ha consegnato CP_1 CP_1 alla Signora le chiavi di accesso alla casa familiare. Per quanto concerne Pt_1 le spese di conduzione dell'immobile, quelle di ordinaria manutenzione, ivi
comprese le utenze, saranno a carico esclusivo della Signora la quale vi Pt_1 potrà provvedere in autonomia, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Qualsiasi modifica
e/o variazione da apportare alla casa di comune proprietà dovrà essere subordinata al consenso del Signor che dovrà avvenire entro 30 giorni CP_1 dalla richiesta della Signora previo ottenimento di tutte le concessioni e/o Pt_1 autorizzazioni edilizie e di ogni altra concessione e/o autorizzazione richiesta dalla legge caso per caso.
2) Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed attualmente in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n.
8. Le decisioni di maggior interesse delle minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine. Limitatamente invece alle questioni di ordinaria amministrazione il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse delle figlie, garantendo alle stesse, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: - a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica sera alle 21.00 e durante la medesima settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 22.00;
- nelle settimane in cui le figlie non trascorreranno il weekend con il padre questi potrà tenerle con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alla mattina successiva quando provvederà a riaccompagnarle a scuola. - Per quanto concerne le festività e le vacanze, il padre potrà tenere con sé le figlie durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno e per le vacanze di Pasqua per tre giorni con alternanza annuale durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. - Per quanto concerne il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre verranno trascorsi dalle minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore. - Per quanto riguarda le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive che verranno concordate tra gli stessi entro il 10 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo di pernottamento. La regolamentazione su