Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 500

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 500
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 500
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.V.G. 3300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3300/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis );
Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. );
Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casalpusterlengo (LO), Via Marsala n. 26/A;

i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Travaco' Siccomario (PV), in data
23/02/2002, il cui atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Travaco' Siccomario (PV) alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia , studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a risiedere con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima ed alla medesima assegnata.
3) Il sig. che ha già lasciato la casa coniugale, si obbliga a formalizzare il Pt_1
trasferimento di residenza entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione.
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4) Ciascuna delle parti continuerà a pagare i finanziamenti a sé intestati, concordando di provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato entro e non oltre una settimana dal deposito della sentenza.
5) l signor concorrerà al mantenimento della figlia , versando alla Parte_1 Per_1
signora , in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, la somma di Parte_2
€ 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Saranno a carico di ciascun genitore, in misura del 50% le spese straordinarie, da sostenersi in favore della figlia , secondo le seguenti modalità: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche
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