Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5578/2023
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 13/11/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5578/2023 promossa da:
AN LA MO, AU MO EV, RG DO EV,
AR OA IN, TO OA IN, JULIAN
OA IN AZ, MA UA OA DE ME,
IA OA ES, NE OA DE ME, con il patrocinio dell'avv. PRIOLO MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRIOLO MAURO
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) RESISTENTE
UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03 maggio 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di AL GU CE LI, nato a [...], in data [...].
Il Ministero non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. pagina 1 di 5
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potenDOi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che
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