Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 15259
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Testo completo
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 32026 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 e rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2024, vertente
TRA
DRIMBOX ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore RO EL, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Casaluci che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC casaluci.cosimo@ordavvle.legalmail.it.
PARTE OPPONENTE
E
PICA MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Premuda, n. 16, presso lo studio dell'Avv.to Luca Gemelli che
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lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine comparsa di costituzione e di risposta.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.6.2020, la società opponente conveniva in giudizio il CA, chiedendo:
Si costituiva in giudizio parte opposta per veder accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
a) concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta soluzione, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta da MB LI S.r.l. e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande ed eccezioni avverse, confermando il decreto ingiuntivo opposto, per le causali tutte di cui in narrativa;
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c) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'esistenza, in capo a IM
CA, del diritto di credito azionato e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, MB LI S.r.l. al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
8.322,00, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza della fattura al soddisfo,ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche attraverso criteri di valutazione di mercato sopra indicati, per le causali tutte di cui in narrativa;
d) condannare, in ogni caso, controparte, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, anche valutandone il contegno, ex art. 96
c.p.c..”
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione con l'interrogatorio formale delle parti, venivano precisate le conclusioni e quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestato Tribunale, il CA chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 4125/2020 nei confronti della MB LI s.r.l. in liquidazione (d'ora innanzi,
MB LI), odierna opponente, con cui intimava il pagamento della somma di € 8.322,00, oltre spese legali,
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assumendo di esserne creditore a titolo di saldo del corrispettivo pattuito e mai corrisposto per attività di consulenza prestata a favore della società de qua. A fondamento dell'azione monitoria, il professionista produceva il contratto stipulato con la MB LI, la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e la compagine societaria, nonché ulteriore documentazione che, a suo avviso, sarebbe dimostrativa dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Parte opponente, con il proprio atto di citazione in opposizione contro il provvedimento monitorio, assumeva quanto segue:
1. che la MB LI, registrata come start-up innovativa nel settore dell'intrattenimento e dei servizi audiovisivi, stipulava, per tramite del precedente amministratore unico e titolare del 10% delle quote sociali, LE AC, contratto di consulenza con
l'odierno opposto, con cui quest'ultimo si impegnava ad offrire la propria opera professionale a favore della società de qua e, in particolare, assisterla nello sviluppo del piano aziendale e nel reperimento di finanziamenti;
2. che la scelta di concludere questo contratto con il CA
– compiuta, a suo dire, senza alcun coinvolgimento della compagine sociale e, in particolare, del socio di
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maggioranza – è riconducibile ad una serie di condotte incaute e distrattive da parte della AC – e per cui vi sarebbero altri procedimenti civili pendenti – presumibilmente volte, tra l'altro, a favorire persone ed enti di sua pregressa conoscenza a discapito della corretta gestione sociale;
3. che, inoltre, solo con le dimissioni dell'originario amministratore unico e la costituzione del nuovo organo di amministrazione, gli altri soci sarebbero venuti a conoscenza di quanto compiuto della AC, incluso l'accordo concluso con il CA, odierno opposto;
4. peraltro, a prova dell'opacità dell'operazione in questione, il contratto prodotto dal consulente nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe scientemente retrodatato, atteso che la data della sottoscrizione risultante nel documento, il 3.4.2019, risulterebbe smentita dalla corrispondenza in atti, tantoché da una piana lettura degli scambi di mail intercorsi l'8.6.2019 emergerebbe che il consulente a quella data non aveva ancora trasmesso nemmeno una prima bozza di lettera di incarico;
5. ad avviso dell'opponente, deve, pertanto, escludersi che le competenze del CA possano decorrere dal
3.4.2019, come indicato nella fattura prodotta in sede monitoria;
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6. in ogni caso, nulla risulterebbe provato da parte dal professionista in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di consulenza:
a. in primis, perché non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dal CA in merito alla costituzione, per sua iniziativa, di una società gemella di diritto inglese della opponente, dal momento che tale operazione era già stata effettuata dal socio di maggioranza e odierna rappresentate legale della MB LI, tantoché nell'atto costitutivo della filiale
(certificate of incorporation rilasciato dalla
Companies House) è indicata la data del
7.3.2019 che precede persino l'asserita data di sottoscrizione del contratto di consulenza;
b. inoltre, il CA non avrebbe redatto alcun business plan per la società né assistito l'azienda nella predisposizione, revisione e stesura definitiva di detto documento, limitandosi a produrre, solo in sede di ingiunzione, un mero documento di sintesi dei dati societari (allegato
n. 3 prodotto nel fascicolo monitorio);
c. peraltro, il professionista non avrebbe curato alcuna trattativa tra la società ed una banca di investimenti inglese, tantomeno con la Charter
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House Capital Partners Limited, atteso che quest'ultima, oltre a non essere un istituto bancario ma una società di intermediazione finanziaria, avrebbe concluso l'accordo di mediazione con la MB LI in data
8.3.2019 dunque, anche in questo caso, in un momento anteriore alla (asserita) data di sottoscrizione del contratto con il CA;
d. parimenti, il contenuto della corrispondenza prodotta dal professionista con alcuni istituti finanziari non può ritenersi sufficiente per il raggiungimento della prova della corretta esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia né di aver svolto un'attività di qualsivoglia utilità per la società cliente;
7. dunque, che la richiesta di pagamento di € 8.000,00, oltre accessori, per l'attività svolta nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, oltre a essere infondata in punto di fatto, sarebbe inconferente con quanto previsto dal regolamento contrattuale, ove è indicato un compenso mensile di minore entità;
8. che, infine, la pretestuosità di quanto domandato sarebbe altresì desumibile dalle particolari circostanze temporali in cui è pervenuta la rinuncia dell'incarico e la richiesta di pagamento di parte opposta, ossia in
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concomitanza con le richieste di chiarimenti sull'operato dell'amministratrice dimissionaria e del professionista;
richieste per le quali non sarebbe mai stata fornita adeguata risposta.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. che le doglianze sull'asserita mala gestione della precedente amministrazione sarebbero del tutto inconferenti con l'oggetto del presente giudizio e volte unicamente a gettare ombre sulla figura professionale del consulente;
2. che, infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la scelta di individuarlo come consulente esterno della MB LI non si fondava su un mero favoritismo da parte della precedente amministrazione, ma fu invece una decisione di puro carattere imprenditoriale, presa in ragione dell'esperienza che egli avrebbe acquisito nell'ambito della consulenza ed assistenza, anche finanziaria, alle imprese che operano nel settore petrolifero;
3. che, grazie a tale bagaglio professionale, egli poteva vantare una fitta rete di relazioni con le maggiori banche ed istituti finanziari europei e, pertanto, questa circostanza sarebbe stata determinante per la sua nomina, anche in virtù del fatto che la MB LI necessitava di reperire coperture finanziarie consistenti
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ma difficilmente ottenibili nel mercato italiano da una newco priva di garanzie patrimoniali di solvibilità;
4. che, sempre in punto di fatto, egli avrebbe costantemente relazionato la società e, soprattutto, il socio di maggioranza, sul suo operato;
5. che l'eccepita indeterminatezza della data di perfezionamento del contratto di cui è causa sarebbe irrilevante e, soprattutto, inidonea a giustificare il mancato riconoscimento, in tutto od in parte, del compenso economico per l'attività effettivamente resa, atteso