Trib. Bari, sentenza 26/02/2024, n. 769

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 26/02/2024, n. 769
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 769
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13614/2022 R.G. promossa da:
ZI SA, rappresentato e difeso dall'avv.IEVA ALESSANDRO giusta procura in atti
RICORRENTE

contro

:
AM PA rappresentato e difeso dall'avv SGARAMELLA FRANCESCA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danno e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.12.2022, la ricorrente, premesso di aver svolto per più anni le mansioni di operatore di esercizio (autista) per AB tramite le società di lavoro interinale LAvorint PA, deduceva la illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
Lamentava inoltre che, sebbene fosse stata assunta dalla AB con contratto a tempo determinato in data 18.6.2022 (con scadenza
25.9.2022), non era stata utilizzata senza ricevere alcuna retribuzione nonostante fosse sempre stata a disposizione della azienda.
Concludeva perché l'AB PA fosse condannata al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità ex art.32 comma 5 l.n.183/19 e al


pagamento della somma di €6.6.52,17 a titolo di retribuzioni spettanti per il periodo 18.6. – 25.9.2022.
Si costituiva tardivamente l'AB PA che confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr. Cass.
n.18378/09).
I fatti descritti sono idonei a individuare tanto il petitum che la causa petendi, ma non sono sufficienti a legittimare la pretesa della ricorrente e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato nel merito, in quanto i fatti indicati
– e la prova degli stessi - non sono idonei a integrare l'astratta fattispecie normativa costitutiva del diritto invocato (cfr. Cass. n.820/07;
n.5879/05;

Trib Milano n.1967/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr. Cass. n.1629/09).
Ed allora deve evidenziarsi che la domanda proposta non è nulla, in quanto dalla lettura del ricorso è comprensibile che la ricorrente lamenta
l'illegittimità dei contratti di somministrazione che si sono succeduti ma limita la propria pretesa al risarcimento del danno.
Sul punto la Cassazione ha affermato che: “Nel rito del lavoro non si versa in ipotesi di nullità del ricorso, per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, ove l'esposizione dei fatti dedotti non sia corredata della richiesta di mezzi istruttori, vertendosi, in tal caso, in ipotesi di carenza probatoria, cui consegue il rigetto della domanda perché non provata” (cfr.
CAss. n.17102/09). Si tratta in sostanza di verificare se le lamentate carenze di allegazione conducano o meno al rigetto del ricorso ma non può affermarsi la nullità dello stesso.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
In via preliminare deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame non può trovare ingresso l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente con le note conclusionali attesa la tardiva costituzione in giudizio.
Ciò posto in relazione al primo aspetto, la legittima reiterazione dei contratti di somministrazione, giova ripercorrere gli arresti della giurisprudenza di legittimità per verificare se la disciplina di diritto interno sulla somministrazione di lavoro, ratione temporis applicabile, sia conforme a quanto previsto dall'art.

5.5. della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale.
La Corte di cassazione nella sentenza n.23494/22 ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono: “Ricostruzione del quadro normativo.
16. Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, disciplina le "condizioni di liceità" del contratto di somministrazione, concluso tra un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore. Il comma 4 prevede che
"la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre
2001, n. 368, art. 10
".
17. L'art. 21 elenca gli elementi che il contratto di somministrazione, da stipulare in forma scritta, deve contenere e alla lett. c) indica "i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di cui all'art. 20, commi 3 e 4".
18. L'art. 22 disciplina i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estende al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 "per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5,
commi 3, e seguenti", che riguardano la successione dei contratti. Prevede, inoltre, che "il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore".
19. L'art. 27 concerne la somministrazione irregolare, avvenuta cioè "al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 20 e art. 21, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e)", e prevede tra l'altro che "il lavoratore p(ossa) chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione".
20. Ai sensi del successivo art. 28, relativo alla somministrazione fraudolenta, "Ferme restando le sanzioni di cui all'art.
18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione".
21. La L. n. 92 del 2012, che (art. 1, comma 9) ha aggiunto il comma 1 bis al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ("1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, Data pubblicazione 27/07/2022 sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 20, comma 4. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui
l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'art. 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva");
ha inoltre modificato il D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 20, comma 4
, inserendo dopo il primo periodo, la seguente statuizione: "E' fatta salva la previsione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n.
368, art. 1, comma 1 bis
".
22. Il D.L. n. 34 del 2014, convertito dalla L. n. 78 del 2014, è intervenuto sul D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, ed ha soppresso i primi due periodi della disposizione (il testo del comma 4, dopo le modifiche apportate dal decreto legge citato, è il seguente: "La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di
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