Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 337
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1562/2022
promossa da
1rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte 1 C.F. C.F. 1
MULE' GIOACCHINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte 1
-convenuto contumace-
Oggetto: sospensione dal lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere dipendente del Comune di CP 1 con la qualifica di lavoratore socialmente utile - esponeva di avere richiesto in data 24/01/2022 n. 27 giornate di ferie con decorrenza dal 15/02/2022 al 31/03/2022; che, sempre in data 15/02/2022 gli era stato revocato il congedo ordinario ed era stato sospeso dall'attività lavorativa, senza retribuzione, poiché non in possesso della certificazione verde.
Chiedeva di dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia della revoca del congedo ordinario e la sospensione dall'attività lavorativa nonché il diritto dell'odierno ricorrente al ristoro del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro con diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa non svolta dal 24/01/2022 al 20/05/2022. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il CP 1 non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Controparte_1 , regolarmente Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del citato in giudizio e non costituitesi.
Giova premettere che il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS- Cov 2 (che già l'11
Contro marzo 2020 1' veva definito «pandemia»), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
Occorre valutare, nel caso concreto, la legittimità della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria per l'ultracinquantenne ex art. 4, quinquies, c. 4, dl. 44/21.
Appare opportuno in via preliminare riportare la disciplina legislativa vigente all'epoca dei fatti.
L'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, 1° co. del D.L. n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario è stato esteso per effetto dell'introduzione dell'art.
4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) anche a coloro che svolgevano attività lavorativa, anche da esterni, in strutture che ospitano individui fragili, come emerge dalla disposizione che di seguito si riporta:
"1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i