Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7550

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7550
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7550
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, il 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10658/2023 R.G. promossa da: IL IT, rappresentato e difeso dall' avv. Guglielmo D'Ambrosio contro
MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, elettivamente domiciliato, ope legis, presso l‟Avvocatura Distrettuale di Stato in 80134 Napoli, via A. Diaz n. 11
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2023 l'istante chiedeva dichiarare l'illegittimità del comportamento della Amministrazione convenuta, consistente , in sede di trasformazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza, e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 15.11.1990, condannare il Ministero della Cultura al versamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità ed alla ricostruzione di carriera. Esponeva di aver prestato servizio per il Ministero convenuto, dapprima in regime di contratti a termine dal 15.11.1990 al‟18.09.1996 con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia per effetto dell'art. 16 della legge 56/87 e dell'art. 3, comma 2 della legge 14.01.1993, n. 4 ,e dal 18.12.1999
, in forza , di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 4 bis, 6° comma della L. 19.07.1993, n. 236, che
così disponeva “ Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.. Allegava che ,durante il periodo di lavoro a tempo determinato , era stato addetto alla vigilanza e custodia e (anche notturna) dapprima presso il Museo di Capodimonte, poi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, poi presso la Certosa di San Martino nonché, infine, presso il museo di Castel Sant'Elmo di Napoli, e che , dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato , aveva prestato il medesimo servizio di vigilanza e custodia presso il Castel Sant‟Elmo, per la Direzione Regionale;
allegava che ,sia durante tutto il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999).sia dopo la trasformazione a tempo indeterminato, le mansioni svolte di vigilanza, guardiania e controllo
–anche in turni di notte- sui beni esposti nelle sale dei Musei nonché agli accessi, ai varchi ed ai cantieri, erano state le medesime, mansioni disimpegnate anche dai dipendenti di ruolo dell'amministrazione convenuta appartenenti alla medesima Area B. Deduceva che, tuttavia mentre ai dipendenti di ruolo l'Amministrazione convenuta assicurava pacificamente il decorso dell'anzianità di servizio via via maturata durante il loro rapporto di lavoro e, dunque, l'incidenza della stessa a fini economici e giuridici, l'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente durante il rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.10.1990 all‟11.07.1999) non era stata considerata a tali fini.
Il Ministero convenuto si costituiva in data 15.2.2024, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il ricorso va accolto : si condividono le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro , cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc (cfr. in particolare sentenza GL dott.ssa G. Gagliardi, n.754/2019, GL dottssa L Liguori n3338/2024).
Può ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal primo contratto a tempo determinato, si sia svolto ininterrottamente
ed è incontestato lo svolgimento , per tutta la durata dei rapporti precari, mansioni della qualifica di appartenenza.
E' pure incontestato o (ma risulta comunque dalla contrattazione soggettivamente efficace, cfr. art. 20 del CCNL 21.2.2002 relativo al quadriennio normativo 1998-2001) come al personale assunto a tempo determinato si applichi il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato “compatibilmente con la durata del contratto a termine”.
Può quindi convenirsi, ai fini che ne occupano che, per tutta la durata del rapporto a termine inter partes decorrente dal 18.12.1999, e quindi pressoché continuativamente, il ricorrente risulta avere svolto una prestazione in tutto equivalente a quella dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica (addetto ai servizi di vigilanza di area retributiva B posizione B3, ex assistenti tecnici museali ATM).
La procedura di stabilizzazione che ha riguardato la ricorrente è contenuta nella legge 296/2006.
I commi 519 e 520 di detta legge prevedono che “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni” e che “per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”. È corretto quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il legislatore é intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo, che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La legge individua due categorie di personale, ossia quello non dirigenziale in servizio a tempo determinato e quello di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
I lavoratori precari rientrano nella prima categoria. Per costoro è previsto testualmente che la stabilizzazione avvenga mediante l'assunzione del personale.
Quindi il personale cd precario, in deroga alla procedura di accesso nei ruoli pubblici mediante concorso, è assunto direttamente
mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valorizzando il requisito della triennalità dei rapporti a tempo
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