Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 820
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. V.G. 10538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10538/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LANZA CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarnico (BG), al Lungolago Garibaldi, n.
12
e
(c.f. ), con l'avv. GRIECO LUIGI, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Frattaminore (NA), via Cavone, n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 19.6.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«a)affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, sig.ra presso l'abitazione Parte_1
sita in Montichiari (Bs) alla via Pirandello n. 36;
Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le decisioni di straordinaria amministrazione, ciascun genitore, invece, quando avrà presso di se il figlio, potrà esercitare separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
b) riconoscere in capo al padre, sig. , la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
ogni qualvolta lo desideri – previ accordi con la madre e comunque sempre nel rispetto Per_1
delle esigenze del minore e del superiore ed esclusivo interesse di quest'ultimo -, prevedere in ogni caso che il padre possa tenere con sé il figlio con il seguente calendario: Per_1
- il padre potrà tenere con sé il minore, alternativamente con la madre, il fine settimana, prelevandolo dall'abitazione materna, dal sabato mattina, indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e la domenica indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00;
ma a partire dal compimento del 5° anno di età del minore dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10,00 e riaccompagnandolo Per_1 la domenica indicativamente alle ore 19,00 presso l'abitazione materna;
- il trascorrerà con il minore almeno due pomeriggi a settimana, indicativamente Parte_2 Per_1 lunedì e mercoledì, dall'uscita dalla scuola e comunque dalle ore 18,00 alle 20,30;
ma a partire dal compimento del 5° anno di età di il minore potrà pernottare dal padre anche nei giorni Per_1
infrasettimanali, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e salvo diversi accordi tra i genitori. il