Trib. Imperia, sentenza 09/12/2024, n. 252
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. r.g. 518/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Fabio Miroglio e Parte_1
Federica Badellino
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Lombardi Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver prestato attività di lavoro domestico presso l'abitazione della resistente, in Imperia, Via Sant'Agata 23, nella quale ella viveva con il coniuge
[...]
;
Per_1
-il rapporto era cessato a seguito del decesso del. , al quale egli aveva Per_1
prestato assistenza come badante;
-le proprie mansioni consistevano nel provvedere all'igiene personale del
, vestirlo, sistemarlo sulla carrozzella, aiutarlo a nutrirsi, assisterlo Per_1
durante la giornata, preparare i pasti e, inoltre, occuparsi della pulizia dell'orto di casa;
-tali attività erano state svolte dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica oppure martedì, giovedì e sabato, a settimane alterne;
-il compenso pattuito inizialmente con la era di € 50,00 al giorno, ma la CP_1
datrice di lavoro non aveva mai rispettato tale accordo, corrispondendo, invece, € 650 mensili, senza versare la 13° mensilità e senza riconoscere alcunchè a titolo di ferie retribuite;
-inoltre, la non aveva mai regolarizzato il suo rapporto di lavoro, e, una CP_1
volta deceduto il coniuge, gli aveva comunicato che la sua presenza non era più necessaria;
-di non essere, pertanto, stato correttamente retribuito per l'attività complessivamente resa;
-d'aver in ragione dell'orario di lavoro e della retribuzione prevista dal CCNL
Lavoro Domestico per il profilo professionale di assistente alla persona, livello
BS, maturato differenze rispetto al percepito, € 23.900,00, pari ad € 10.113,42
a titolo di ferie non godute, 13.ma mensilità, TFR, indennità di mancato preavviso, festività;
Ciò premesso, così concludeva:“condannare la Parte_1
convenuta al pagamento di € 10.113,42 o della diversa somma da determinarsi a mezzo di
CTU contabile, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
con rifusione delle spese legali, maggiorate di cpa ed iva, da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Nel costituirsi replicava: Controparte_1
-di non aver mai incaricato il ricorrente di svolgere attività lavorativa per suo conto e nel suo interesse e di non aver concluso con lo stesso alcun contratto di giardinaggio e/o di assistenza nella qualità di badante;
-che il non aveva mai frequentato la propria abitazione per scopi Parte_1
lavorativi, se non per ragioni d'amicizia
-alcuni importi richiesti dalla controparte erano prescritti, stante il decorso quinquennale del termine di legge;
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La domanda è solo in parte suffragata dalle risultanze istruttorie.
ha dichiarato: “…ho lavorato per la ho fatto varie mansioni, Testimone_1 CP_1
TE lo conosco perché anche lui lavorava per lo nel senso che quando io facevo la CP_1
notte lui faceva il giorno, ci davamo il cambio tutti i giorni, perché andava assistito. Per_1
Ho lavorato nel 2018 se ben ricordo, ho lavorato 5-6 mesi. lavorava già lì quando CP_2
io sono arrivato. Io sono andato via prima che morisse . era a letto, si Per_2 Per_1
faceva tutto addosso, bisognava curarlo dalla testa ai piedi, andava imboccato perché la mano gli tremava…. Io non so cosa facesse fare a Quando arrivavo o lo spingeva sulla CP_2
carrozzina o gli dava da mangiare o lo cambiava… I turni duravano 10 ore ma ne CP_2
faceva 8 o 9. Io facevo la notte e la mattina arrivava intorno alle 7.30 – 8 e qualche CP_2
volta gli ho dato il cambio più tardi. Poi io arrivavo nel pomeriggio alle 14 e se ne CP_2
andava. Che io ricordi ha fatto il pomeriggio 3 o 4 volte. Intendo dalle 14 alle 22. CP_2
faceva questo orario tutti i giorni.” CP_2
Si tratta senza dubbio della testimonianza più completa e precisa tra quelle assunte.
Al riguardo si prende atto che il teste ha rappresentato d'aver un contenzioso in corso con la resistente.
Ciò, tuttavia, non lo rendeva incapace a deporre per le ragioni, del tutto
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