Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2289

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2289
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2289
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

.g. 4429 del 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4429 del 2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guglielmo Raso e dell'Abogado Elisabetta Longobardo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), viale Vittorio Emanuele III, giusta procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessia Vita ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in AT, Viale dello Statuto n. 41, giusta procura speciale in atti;

RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di p.c.:I procuratori precisano le conclusioni riportandosi a quanto indicato nel verbale”, per parte ricorrente:L'Avv. Raso ritiene che anche per la madre possa essere previsto un diritto di visita concordato di volta di volta in volta tra la madre e zia”;
per parte resistente: “L'Avv. Ricci rileva di essere d'accordo al diritto di visita liberto della
e della figlia, chiede il monitoraggio del Servizio Sociale affidatario”. Parte_1
In sede di ultima comparsa conclusionale parte ricorrente ha così concluso: “La scrivente difesa chiede che la minore venga affidata alla zia materna atteso che la Persona_1 Persona_2
Pagina 1 stessa ha un legame affettivo fortissimo con la minore nonché, cosi come anche relazionato del
Servizio Sociale del Comune di Terracina, nonché emerso dalla stessa all'udienza del 16 maggio
2024, se ne prende cura in maniera egregia. Si ritiene fondamentale mantenere una relazione continuativa e stabile tra la madre e la figlia. Si chiede che venga disposto, che la Sig.ra Parte_1
possa esercitare il diritto di visita e frequentazione della figlia senza limitazioni temporali e che pertanto le sia consentito di vedere e trascorrere del tempo con la figlia tutte le volte che lo desideri, nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze della minore. Chiede di disporre il diritto alle visite del padre sig. in base agli impegni scolastici e extra scolastici della CP_1
minore . Chiede altresì di porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore Per_1
della figlia e da corrispondere alla zia collocataria pari ad euro 250,00 oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie”.
In sede di ultima comparsa conclusionale parte resistente ha così concluso: “Con le presenti memorie, in condivisione con quanto emerso all'udienza del 16.05.2024, chiede che la minore venga affidata alla zia materna presso la quale è già collocata, la Persona_1 Persona_2
quale continua a svolgere tutte le funzioni di accudimento e cura e rappresenta un legame stabile per la bambina, con possibilità per il sig. di incontrarla liberamente, nel rispetto degli CP_1
impegni scolastici, ludici e di salute della minore, previo accordo con la sig.ra e Per_2
compatibilmente con i propri impegni lavorativi fuori regione e comunque per due giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Chiede, inoltre, che venga posto a carico del sig. un contribuito al mantenimento della CP_1 figlia minore nella misura di € 200,00 al mese con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale con sentenza parziale n. 2346 del 2023 ha già pronunciato la separazione personale delle parti e contestualmente rimesso la causa sul ruolo, “ritenendo necessaria, alla luce della richiesta del Servizio Sociale affidatario della minore di essere convocato in udienza per valutare un ricongiungimento della minore con la madre, prima di definire le ulteriori domande, necessario rimettere la causa sul ruolo, per sentire personalmente per chiarimenti il Servizio Sociale affidatario e le parti personalmente”.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 16 maggio 2024, udienza in cui sono state ascoltate le parti presenti personalmente, la zia collocataria della minore, il Servizio
Pagina 2
Sociale del affidatario della minore, in persona della dott.ssa Controparte_2 CP_3
, la dott.ssa n.q. di responsabile di C.A.S.T. Assisi Onlus, la struttura presso
[...] Controparte_4
la quale la ricorrente ha seguito un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti;
le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si dà atto che si rinviene tra gli atti del fascicolo telematico, depositata il 13 dicembre 2023, una relazione dell U. 0108949 relativa a soggetti estranei al giudizio e Parte_2 riportante dati sensibili, sicché va disposta l'espunzione della stessa dal fascicolo telematico.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL MARITO.
La domanda non è stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 16 luglio 2023, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 15 luglio 2024.
La domanda si intende pertanto rinunciata dalla ricorrente, avendo quest'ultima palesato, dalle sue richieste, di non avere più interesse ad una pronuncia di addebito della separazione.
2. SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE DELLE PARTI.
La complessità della vicenda processuale e dell'istruttoria espletata in merito esige di ripercorrere i momenti salienti del processo e degli accertamenti espletati.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., ritenuto che, allo stato, non si ravvisavano
evidenze di possibili pregiudizi alla minore dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, soluzione che il legislatore impone di valutare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter c.c., mentre
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori può essere disposto solo con provvedimento motivato nel caso in cui l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore: tuttavia, come anticipato, nel caso di specie, dalla sola vicenda processuale penale scaturita dall'episodio del 26 marzo 2017, non si evincono elementi sufficienti per ritenere che sia allo stato pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, essendo stata la condotta criminosa del posta in essere nei confronti della moglie e non della minore, avendo la ricorrente CP_1
affermato in udienza che i rapporti tra le parti si sono rasserenati e mancando allo stato un accertamento negativo delle capacità genitoriali del padre (sul punto il Servizio Sociale di
Terracina non ha potuto svolgere alcuna verifica, non essendo riuscita a contattare il resistente)”,
e, in punto di collocamento e diritto di visita, che, “presa anche visione della relazione del Servizio
Sociale depositata telematicamente il 12 luglio 2018, stante la conflittualità tra i coniugi che emerge dalla documentazione agli atti e la tenera età della figlia… corrisponda all'interesse della bambina il collocamento presso la madre, e, disporre, per quanto attiene al diritto di visita del
Pagina 3 padre nei confronti della minore, che lo stesso avvenga in spazio neutro alla presenza di un operatore”, affidava la minore ad entrambe i genitori, con collocamento della piccola presso la madre e diritto di visita del padre in modalità protetta, alla presenza di un operatore del Servizio
Sociale del Comune di Terracina, delegando il suindicato Servizio Sociale, sentiti entrambi i genitori, e tenuto presente il preminente interesse costituito dalla salvaguardia della salute fisica e psichica del minore, a regolamentare in modo dettagliato i giorni e le ore delle visite paterne, anche nel periodo estivo e durante il periodo natalizio;
veniva, inoltre, disposto il prosieguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del con incarico di fornire Controparte_2
interventi a supporto della genitorialità delle parti.
Va tenuto conto, infatti, che la ricorrente nell'atto introduttivo aveva allegato aggressioni fisiche e minacce subite dal resistente e che quest'ultimo, costituendosi, aveva depositato le trascrizioni dell'esame testimoniale della ricorrente avvenuto nell'ambito del procedimento penale 3066/17
R.G., in cui la stessa aveva ritrattato parte delle dichiarazioni fatte in sede di querela e copia della sentenza emessa dal Tribunale di AT il 20 marzo 2018 con cui il resistente era stato assolto con riferimento al reato contestato di rapina e condannato per atti persecutori nei confronti della ricorrente ad un anno di reclusione, con trasmissione degli atti al PM per verificare eventuali reati commessi dalla ricorrente con le dichiarazioni rese all'udienza dell'8 febbraio 2018;
con la suddetta sentenza, poi, era stata sostituita nei confronti del resistente la misura cautelare dalla custodia cautelare in carcere con il divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla ricorrente, disponendo la liberazione dell'imputato ove non detenuto per altra causa.
Successivamente con ordinanza del 22 agosto 2019 il G.I. modificava di ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti, in considerazione soprattutto di quanto relazionato dal Servizio Sociale con relazione depositata il 20 maggio 2019, dalla cui lettura era emerso che la ricorrente stava portando avanti una condotta ambivalente e che appariva gravemente pregiudizievole per la figlia: da un lato continuava a denunciare episodi di minacce e molestie subite dal marito;
dall'altro, secondo quanto riportato dal Servizio Sociale,
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