Trib. Gela, sentenza 22/01/2025, n. 36

TRIB Gela
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Gela
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 22/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 36
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

n. 844/2019 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Oggi 22 gennaio 2025, alle ore 09:36, innanzi al Giudice, nella persona della dott.ssa Serena Berenato, sono comparsi:
- per parte ricorrente, l'avv. Marco Randazzo oggi sostituito dall'avv. Francesca Maria
Cinquerrui;

- per parte resistente, l'avv. Santo Scaglione come da procura in atti.
L'Avv. Cinquerrui considerato quanto ritenuto dal Giudice si chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., discute la causa precisando le conclusioni come in atti e rappresentando la volontà della parte assistita di pagare i canoni di locazione con una dilazione proporzionata la capacità reddituale e si riporta nel resto a quanto rilevato, rappresentato ed eccepito nel verbale dell'udienza del
9 ottobre 2024.
L'Avv. Scaglione discute la causa riportandosi agli atti precedenti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice preso atto, rilevato che per mero errore materiale nel corpo dell'ordinanza emessa in data 30 dicembre
2024 si fa riferimento all'art. 281 quinquies c.p.c., considerato che la causa deve essere trattata nelle forme del rito del lavoro con decisione contestuale, rigetta la richiesta del termine e trattiene la causa in decisione e, dato atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Berenato, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 844/2019 R.G. promossa da:
IO LI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Niscemi, alla Via S.
Noto n. 42, presso lo studio dell'avv. Marco Randazzo (C.F.: [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione su foglio separato;

PARTE RICORRENTE - OPPONENTE
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Caltanissetta, (C.F.:
00050460856), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via L.
Rizzo, 14/A presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Scaglione (C.F.:
[...]) giusta procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato;

PARTE RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto di rilascio ex art. 11 comma XII D.P.R. n. 1035/1972.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 17 giugno 2019, FI LI ha proposto opposizione al decreto di rilascio emesso dall'I.A.C.P. di Caltanissetta ai sensi degli artt. 11 e 18 del
D.P.R. n. 1035/1972 in forza della Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17 marzo 2017 con cui era stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Niscemi, via P. Neruda n. 11/A pagina 2 di 6
assegnato all'originario dante causa ER AN e, successivamente, alla moglie subentrate
FI LI.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:

1. l'illegittimità dell'ordine di rilascio dell'immobile per violazione dei criteri di fissazione del canone stabiliti dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972;

2. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione dell'art. 21 della Legge Regionale n.
15/1986;

3. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.;

4. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per violazione dell'art. 63, della
Legge Regionale n. 8/2018;

5. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per il disconoscimento dell'importo richiesto a titolo di debito residuo;

Parte ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo di disapplicare e/o dichiarare inefficace e/o annullare, poiché
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