Trib. Bergamo, sentenza 26/09/2024, n. 1803
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2010/2023 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
4 giugno 2024
d a
ITALIFT s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Delia
Viani, rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Guardì del Foro di
Monza, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla
lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE
c o n t r o
RIL – METAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Bottarlini del Foro
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTA
In punto: appalto.
CONCLUSIONI
Dell'attrice
Come in foglio inviato per via telematica.
Della convenuta
- 2 -
Come in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. Italift s.r.l.
conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. Ril – Metal
s.r.l..
Premesso di essere stata incaricata dalla convenuta di smontare
due magazzini verticali automatizzati, di trasferirli dalla vecchia sede
e di rimontarli presso la nuova sede, esponeva l'attrice che aveva
svolto talune attività extra contratto non remunerate, e segnatamente:
a) estrazione/inserimento cassetti pieni e relativa movimentazione (€
13.500,00=, compresi trasferte e rimborso pasti per i dipendenti);
b)
maggiori costi di trasporto sostenuti a causa della maggiore distanza
del nuovo insediamento produttivo (€ 900,00=).
Chiedeva, pertanto, il pagamento di tali somme.
Costituendosi in giudizio la soc. Ril – Metal s.r.l. contestava in
toto gli assunti avversari.
Osservava la convenuta che aveva messo a disposizione del
capo squadra della Italift il proprio mulettista;
che, tuttavia, l'attrice
aveva preferito procedere in autonomia, smontando soltanto le parti
laterali dei cassetti con i propri addetti;
che il trasporto era stato
quotato direttamente dalla Italift previo sopralluogo eseguito dal
proprio referente commerciale;
che di contro l'attrice aveva svolto il
servizio, per propria negligenza, in tre mesi anzichè in tre settimane,
così cagionando un danno da rallentamento delle linee produttive,
stante l'indisponibilità di un magazzino