Trib. Fermo, sentenza 05/11/2024, n. 692
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Testo completo
R.G. n. 71 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c. e dall' avv. FABRIZIO NASPI, domiciliato presso l'indirizzo P.E.C di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DINO Controparte_1 C.F._2
LATINI, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.01.2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto la coniuge in Osimo, in Controparte_1 data 14.10.2001.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, esponeva che:
1
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- le parti si erano separate consensualmente, in forza di decreto di omologa del
28.04.2023 emesso dal Tribunale di Fermo ed era, ormai irrimediabilmente, cessata la comunione materiale e spirituale tra loro;
- i coniugi erano economicamente indipendenti.
chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Stante l'assenza di figli tra i coniugi, essendo figlio della IG.ra e Persona_1 Controparte_1
minore nato in data [...] in [...] matrimonio e riconosciuto dal padre, per cui Persona_2 non è previsto alcuna forma di mantenimento e che la IG.ra è autonoma economicamente, Controparte_1
1- Pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG.
e la IG.ra ;
Parte_1 Controparte_1
2- Pronunciare, ai sensi della legge 01 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”.
Si costituiva in giudizio la quale, aderendo alla sola domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente deducendo che:
- malgrado ne fosse a conoscenza da tempo, aveva omesso Parte_1
di informare la resistente di non poter aver figli e, anzi, aveva ostacolato con artifizi, che ne venisse a conoscenza, arrivando al punto di sostituire le proprie analisi con Controparte_1 quelle di un'altra persona. La resistente apprendeva della circostanza soltanto dopo anni dal