Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 1977 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
AF NA, (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Paolo Palma (C.F. [...]) del foro di Roma che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il di
Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70 e che ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax. 0696840646 - ed alla pec. paolopalma@ordineavvocatiroma.org
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it);
giusta procura generale alle liti OT RT
NT in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “All'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice del Lavoro di primo grado, affinché, designato il Giudice Unico e fissata l'udienza di discussione della causa, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti rassegnate:
- Accertare e dichiarare non dovuto l'indebito maturato dalla ricorrente per un importo pari ad €. 1.127,70 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.10.2024 RA NA ha impugnato la comunicazione INPS del 29.06.2024, con la quale le è stato notificato l'indebito assistenziale sulla pensione categoria INVCIV, iscrizione n. 07176003, relativo al periodo dal
01.03.2021 al 30.06.2021, per l'importo di €. 1.127,70.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall'INPS, tanto da non riuscire a comprenderne il motivo ed ipotizzando che lo stesso derivasse da un ricalcolo della pensione per maggiorazione sociale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l'INPS spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, rappresentate, in particolare, dal fatto che nel nuovo certificato pensione, conseguente ad espletamento di giudizio di ATP, con domanda n. 2178952000066 del 31/01/2023, l'Istituto corrispondeva alla sig.ra AF gli arretrati della pensione di invalidità civile da
02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021. Deduceva che in sostanza, la ricorrente aveva percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021. In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dell'indebito, sottolineando che comunque il recupero dell'indebito era stato contestato entro l'anno successivo dall'accertamento d'ufficio, perché, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024.
2
Assumeva l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c. in quanto l'indebito contestato derivava da duplicazione del pagamento dell'assegno mensile di assistenza per la copertura del periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.1.2025
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente, alla luce della difesa dell'INPS contenuta nella memoria difensiva, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di indebito per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ribadendo, altresì, la insussistenza del dolo in capo alla medesima, con conseguente accoglimento della domanda.
2.1. Come sopra esposto AF NA ha agito in giudizio al fine di contestare l'indebito di € 1.127,70 richiesto dall'INPS, con la comunicazione del 29 giugno
2024, per il periodo dal 1.03.2021 al 30.06.2021, da valere sulla pensione di invalidità cat.
INVCIV n. 07176003.
Dal tenore della missiva di indebito non è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
AF NA, (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Paolo Palma (C.F. [...]) del foro di Roma che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il di
Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70 e che ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax. 0696840646 - ed alla pec. paolopalma@ordineavvocatiroma.org
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it);
giusta procura generale alle liti OT RT
NT in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “All'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice del Lavoro di primo grado, affinché, designato il Giudice Unico e fissata l'udienza di discussione della causa, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti rassegnate:
- Accertare e dichiarare non dovuto l'indebito maturato dalla ricorrente per un importo pari ad €. 1.127,70 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.10.2024 RA NA ha impugnato la comunicazione INPS del 29.06.2024, con la quale le è stato notificato l'indebito assistenziale sulla pensione categoria INVCIV, iscrizione n. 07176003, relativo al periodo dal
01.03.2021 al 30.06.2021, per l'importo di €. 1.127,70.
A sostegno della domanda ha eccepito la omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall'INPS, tanto da non riuscire a comprenderne il motivo ed ipotizzando che lo stesso derivasse da un ricalcolo della pensione per maggiorazione sociale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l'INPS spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, rappresentate, in particolare, dal fatto che nel nuovo certificato pensione, conseguente ad espletamento di giudizio di ATP, con domanda n. 2178952000066 del 31/01/2023, l'Istituto corrispondeva alla sig.ra AF gli arretrati della pensione di invalidità civile da
02/2021 fino al 31/01/2023, senza, tuttavia, trattenere le somme già percepite dalla ricorrente da 02/2021 a 06/2021. Deduceva che in sostanza, la ricorrente aveva percepito due volte le somme a titolo di assegno di assistenza da 03/2021 a 06/2021. In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dell'indebito, sottolineando che comunque il recupero dell'indebito era stato contestato entro l'anno successivo dall'accertamento d'ufficio, perché, eseguito il decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 31.01.2023 con il versamento degli arretrati, l'indebito è stato contestato a partire dal 29.06.2024.
2
Assumeva l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c. in quanto l'indebito contestato derivava da duplicazione del pagamento dell'assegno mensile di assistenza per la copertura del periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.1.2025
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente, alla luce della difesa dell'INPS contenuta nella memoria difensiva, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di indebito per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ribadendo, altresì, la insussistenza del dolo in capo alla medesima, con conseguente accoglimento della domanda.
2.1. Come sopra esposto AF NA ha agito in giudizio al fine di contestare l'indebito di € 1.127,70 richiesto dall'INPS, con la comunicazione del 29 giugno
2024, per il periodo dal 1.03.2021 al 30.06.2021, da valere sulla pensione di invalidità cat.
INVCIV n. 07176003.
Dal tenore della missiva di indebito non è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi