Trib. Firenze, sentenza 01/03/2024, n. 689
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 9039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. B F Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 28.2.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOLPI FRANCESCO
ricorrente contro
, in persona del con L'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9
Come da nota di trattazione scritta depositata il 22.2.2024 per parte ricorrente: “per
l'accoglimento del ricorso, in particolar modo sotto il profilo della conferma della protezione speciale già riconosciuta, essendo tale forma di protezione calibrata essenzialmente sull'integrazione nel territorio nazionale ed avendo il sig. già dimostrato di aver intrapreso da anni un idoneo percorso di Pt_1 integrazione (…) Per quanto concerne l'impugnativa del diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato, questa difesa, pur consapevole che la questione appartiene al giudice amministrativo, rileva come nel decreto oggi impugnato sia indicata la sola giurisdizione ordinaria, quale organo ove presentare il ricorso. Si rimette a giustizia sull'opportunità di valutare una trattazione unitaria delle questioni, per ragioni di economia processuale e, in ipotesi, insiste per l'accoglimento della domanda relativa alla protezione internazionale.”
Per parte convenuta come da comparsa: “Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In subordine rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 24.7.2023 avverso il decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato, e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali e contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale, anch'essi col presente atto impugnati, emanato dalla Questura di
in data 16.05.2023 e notificato in data 26.06.2023 (doc. 2).;CP_1 premesso che il ricorrente ha dedotto che, “in data 26.06.2023, veniva raggiunto da notifica del decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato, e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, emanato dalla Questura di in data 16.05.2023;- che, CP_1 tale provvedimento veniva emanato poiché, da lato si riteneva il ricorrente privo dei requisiti alloggiativi e lavorativi necessari per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e dall'altro perché, previa acquisizione di parere della di Organizzazione_1
Firenze, non si riteneva integrato alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per le varie forme di protezione internazionale.”;per quanto concerne la richiesta di rilascio di permesso per protezione speciale, in sede di rinnovo del permesso per casi speciali già goduto, tale questione è stata valutata dalla
Questura nel Decreto impugnato, con invio degli atti alla Organizzazione_2
. A fronte della decisione negativa, il ricorrente ha dedotto che egli “è ormai in Italia da
[...]
pagina 2 di 9 oltre sette anni ed ivi ha, attualmente, sia una regolare sistemazione abitativa (doc. 3 – datata luglio 2023 ma risalente al marzo/aprile del medesimo anno, allorché il ricorrente si è trasferito in Arezzo) che un regolare contratto di lavoro (doc. 4), e pertanto è evidente l'integrazione socio – lavorativa, la cui sussistenza consente di, perlomeno, rinnovare il permesso per casi speciali. Integrazione che si evince anche dall'estratto contributivo (doc. 5), che testimonia una regolarità e continuità lavorativa e che potrà essere appurata anche in sede di audizione. Pertanto si ritiene errata la decisione della Questura di , ed il propedeutico CP_1 parere della i quali non hanno dato rilievo all'ormai avvenuta integrazione del Organizzazione_1 ricorrente, ai fini del rinnovo del permesso per casi speciali”;inoltre, parte ricorrente in questa sede ha sostenuto l' “Erroneità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato La Questura di sostiene che, dal CP_1 momento in cui durante l'istruttoria dell'istanza inviata dal ricorrente in data 11.11.2022, sono venuti a mancare (temporaneamente) alcuni requisiti, la domanda deve essere respinta. La domanda dell'odierno ricorrente difatti, seppur corredata dalla documentazione relativa al lavoro (contratto a tempo indeterminato
e buste paga), presentava la semplice irregolarità amministrativa relativa all'omessa allegazione della dichiarazione di ospitalità, poi sanata. La Questura obbietta però che, fosse presente un divieto di dimora nel Comune di e che, nel frattempo l'attività lavorativa fosse cessata. Purtroppo vicende personali del CP_1 ricorrente lo hanno condotto alla temporanea perdita del posto di lavoro, per circa due mesi, dal momento che il precedente impiego è cessato a fine gennaio 2023 e che ad aprile dello stesso anno già il ricorrente aveva sottoscritto nuovo contratto di lavoro come da documentazione depositata sub 4. Pertanto si ritiene ingiusto il diniego e il conseguente ordine di allontanamento, poiché comunque, stante la continuità lavorativa dimostrata negli ultimi quattro anni dal ricorrente, pur in assenza temporanea di un contratto di lavoro, la
Questura ben avrebbe potuto rilasciare un permesso per attesa occupazione (…) In ogni caso, attualmente il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, avendo reperito nuova occupazione e nuovo alloggio e pertanto, si ritiene che il Tribunale possa riformare la decisione della Questura, ed ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione”;nelle sue conclusioni, il ricorrente ha chiesto “1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento;2) nel merito annullare il decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore di
Pistoia in data 05.2023 e notificato al ricorrente in data 26.06.2023, ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante;3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o in subordine per casi speciali o, in ulteriore subordine, per attesa
pagina 3 di 9 occupazione;4) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di il rilascio del permesso CP_1 di soggiorno per lavoro subordinato, o in subordine per casi speciali o, in ulteriore subordine, per attesa occupazione in favore del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa ex art. 93 c.p.c..”
(cfr. conclusioni di cui al ricorso);
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento di fissazione di udienza del 27.7.2024, “ritenuto che, per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” (richiesta indicata con riferimento a permesso per “casi speciali” nel ricorso) danno rilevanza all' inserimento sociale in Italia. Nel caso in esame, infatti, pare opportuno riservare alla fase di merito la compiuta valutazione dell'inserimento sociale del ricorrente, alla luce del necessario approfondimento sui carichi penali di cui si è dato conto nel decreto impugnato, valorizzando, allo stato, il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente, che ha dato prova di aver lavorato nel 2022 con i redditi documentati nell'estratto contributivo depositato, mentre per il 2023, a partire dal mese maggio, vi è documentazione che dimostra che il ricorrente sta lavorando in provincia di
Arezzo come operaio saldatore con contratto a tempo indeterminato”. Con lo stesso Decreto, inoltre, rispetto alla domanda posta in via principale di rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del Giudice adito;il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita tardivamente e ha concluso come sopra indicato, titolando la comparsa a un ricorrente il cui nome non corrisponde a quello che ha introdotto il presente giudizio, ma allegando gli atti amministrativi relativi alla posizione dell'odierno ricorrente;anche il PM ha apposto il Visto in data 31.7.2023, e in data 14.12.2023 ha prodotto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da cui non emergono precedenti a carico, né attuali pendenze giudiziarie a svantaggio del ricorrente;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. B F Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 28.2.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOLPI FRANCESCO
ricorrente contro
, in persona del con L'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9
Come da nota di trattazione scritta depositata il 22.2.2024 per parte ricorrente: “per
l'accoglimento del ricorso, in particolar modo sotto il profilo della conferma della protezione speciale già riconosciuta, essendo tale forma di protezione calibrata essenzialmente sull'integrazione nel territorio nazionale ed avendo il sig. già dimostrato di aver intrapreso da anni un idoneo percorso di Pt_1 integrazione (…) Per quanto concerne l'impugnativa del diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato, questa difesa, pur consapevole che la questione appartiene al giudice amministrativo, rileva come nel decreto oggi impugnato sia indicata la sola giurisdizione ordinaria, quale organo ove presentare il ricorso. Si rimette a giustizia sull'opportunità di valutare una trattazione unitaria delle questioni, per ragioni di economia processuale e, in ipotesi, insiste per l'accoglimento della domanda relativa alla protezione internazionale.”
Per parte convenuta come da comparsa: “Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In subordine rigettare il ricorso Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 24.7.2023 avverso il decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato, e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali e contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale, anch'essi col presente atto impugnati, emanato dalla Questura di
in data 16.05.2023 e notificato in data 26.06.2023 (doc. 2).;CP_1 premesso che il ricorrente ha dedotto che, “in data 26.06.2023, veniva raggiunto da notifica del decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato, e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, emanato dalla Questura di in data 16.05.2023;- che, CP_1 tale provvedimento veniva emanato poiché, da lato si riteneva il ricorrente privo dei requisiti alloggiativi e lavorativi necessari per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e dall'altro perché, previa acquisizione di parere della di Organizzazione_1
Firenze, non si riteneva integrato alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per le varie forme di protezione internazionale.”;per quanto concerne la richiesta di rilascio di permesso per protezione speciale, in sede di rinnovo del permesso per casi speciali già goduto, tale questione è stata valutata dalla
Questura nel Decreto impugnato, con invio degli atti alla Organizzazione_2
. A fronte della decisione negativa, il ricorrente ha dedotto che egli “è ormai in Italia da
[...]
pagina 2 di 9 oltre sette anni ed ivi ha, attualmente, sia una regolare sistemazione abitativa (doc. 3 – datata luglio 2023 ma risalente al marzo/aprile del medesimo anno, allorché il ricorrente si è trasferito in Arezzo) che un regolare contratto di lavoro (doc. 4), e pertanto è evidente l'integrazione socio – lavorativa, la cui sussistenza consente di, perlomeno, rinnovare il permesso per casi speciali. Integrazione che si evince anche dall'estratto contributivo (doc. 5), che testimonia una regolarità e continuità lavorativa e che potrà essere appurata anche in sede di audizione. Pertanto si ritiene errata la decisione della Questura di , ed il propedeutico CP_1 parere della i quali non hanno dato rilievo all'ormai avvenuta integrazione del Organizzazione_1 ricorrente, ai fini del rinnovo del permesso per casi speciali”;inoltre, parte ricorrente in questa sede ha sostenuto l' “Erroneità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato La Questura di sostiene che, dal CP_1 momento in cui durante l'istruttoria dell'istanza inviata dal ricorrente in data 11.11.2022, sono venuti a mancare (temporaneamente) alcuni requisiti, la domanda deve essere respinta. La domanda dell'odierno ricorrente difatti, seppur corredata dalla documentazione relativa al lavoro (contratto a tempo indeterminato
e buste paga), presentava la semplice irregolarità amministrativa relativa all'omessa allegazione della dichiarazione di ospitalità, poi sanata. La Questura obbietta però che, fosse presente un divieto di dimora nel Comune di e che, nel frattempo l'attività lavorativa fosse cessata. Purtroppo vicende personali del CP_1 ricorrente lo hanno condotto alla temporanea perdita del posto di lavoro, per circa due mesi, dal momento che il precedente impiego è cessato a fine gennaio 2023 e che ad aprile dello stesso anno già il ricorrente aveva sottoscritto nuovo contratto di lavoro come da documentazione depositata sub 4. Pertanto si ritiene ingiusto il diniego e il conseguente ordine di allontanamento, poiché comunque, stante la continuità lavorativa dimostrata negli ultimi quattro anni dal ricorrente, pur in assenza temporanea di un contratto di lavoro, la
Questura ben avrebbe potuto rilasciare un permesso per attesa occupazione (…) In ogni caso, attualmente il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, avendo reperito nuova occupazione e nuovo alloggio e pertanto, si ritiene che il Tribunale possa riformare la decisione della Questura, ed ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione”;nelle sue conclusioni, il ricorrente ha chiesto “1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento;2) nel merito annullare il decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore di
Pistoia in data 05.2023 e notificato al ricorrente in data 26.06.2023, ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante;3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o in subordine per casi speciali o, in ulteriore subordine, per attesa
pagina 3 di 9 occupazione;4) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di il rilascio del permesso CP_1 di soggiorno per lavoro subordinato, o in subordine per casi speciali o, in ulteriore subordine, per attesa occupazione in favore del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa ex art. 93 c.p.c..”
(cfr. conclusioni di cui al ricorso);
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento di fissazione di udienza del 27.7.2024, “ritenuto che, per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” (richiesta indicata con riferimento a permesso per “casi speciali” nel ricorso) danno rilevanza all' inserimento sociale in Italia. Nel caso in esame, infatti, pare opportuno riservare alla fase di merito la compiuta valutazione dell'inserimento sociale del ricorrente, alla luce del necessario approfondimento sui carichi penali di cui si è dato conto nel decreto impugnato, valorizzando, allo stato, il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente, che ha dato prova di aver lavorato nel 2022 con i redditi documentati nell'estratto contributivo depositato, mentre per il 2023, a partire dal mese maggio, vi è documentazione che dimostra che il ricorrente sta lavorando in provincia di
Arezzo come operaio saldatore con contratto a tempo indeterminato”. Con lo stesso Decreto, inoltre, rispetto alla domanda posta in via principale di rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del Giudice adito;il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita tardivamente e ha concluso come sopra indicato, titolando la comparsa a un ricorrente il cui nome non corrisponde a quello che ha introdotto il presente giudizio, ma allegando gli atti amministrativi relativi alla posizione dell'odierno ricorrente;anche il PM ha apposto il Visto in data 31.7.2023, e in data 14.12.2023 ha prodotto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da cui non emergono precedenti a carico, né attuali pendenze giudiziarie a svantaggio del ricorrente;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi