Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/09/2024, n. 196
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Testo completo
R.G. 128 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 128 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
SEA DREAM ISCHIA SRL (C.F. 06564231212), in persona del legale rappresentante
p.t.;
LI PI (C.F. [...]) rappresentati e difesi dell'Avv. Carmine Passaro, domiciliato come in atti
RICORRENTI
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'
SOSTENIBILI-CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI (C.F. 80050720632) rappresentata e difesa dal proprio funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa avverso ordinanza ingiunzione
P a g . 1 | 8
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 98/2023 del 23/01/2023, notificata in data 01/02/2023, con cui il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli ha ingiunto
a “SEA DREAM SRL”, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con LI
ET, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.682,98 (di cui euro 3672,33 di sanzione e euro 10,65 per le spese di notifica), per la violazione descritta nel processo verbale n. 68/2022, redatto dal personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Ischia.
Con l'ordinanza è stata poi disposta, ai sensi dell'art. 55 co. 3 del D.lgs.
n.171/2005, come modificato dall'art. 43 del D.lgs. n.229/2017, la sospensione per mesi uno della patente nautica n.78299 rilasciata al sig. LI ET dall'Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli in data 03/07/2022.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza) si evince che il sig. LI ET, in qualità di conducente dell'imbarcazione, e la società proprietaria “Sea Dream Ischia srl”, sono stati sanzionati a seguito dell'accertamento effettuato in data 05/08/2022 dalla Guardia Costiera di Ischia a bordo dell'imbarcazione da diporto n.1NA744DX denominata “JOYA”, per essersi resi responsabili della violazione dell'art. 2 commi 1 e 4 del D. Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da
Diporto), nonché degli artt. dal 396 al 418 del Codice della Navigazione, sanzionata dall'art. 55 comma 1 del citato d.lgs. n. 171/2005, per essere stato accertato che la predetta imbarcazione, destinata ad altri scopi, veniva impiegata illegittimamente in attività di trasporto passeggeri a titolo oneroso.
In particolare, come riportato nel verbale in atti, l'accertamento effettuato della
Guardia Costiera in data 05/02/2022 in località “Punta Chiarito” (Forio d'Ischia), ha
P a g . 2 | 8
rilevato che l'imbarcazione “JOYA”, abilitata all'esercizio commerciale della locazione
e del noleggio, così come indicato sulla “Licenza di Abilitazione alla Navigazione da
Diporto”, e così come si evince contratto di locazione n. 15 del 05.08.2022 rinvenuto a bordo, stipulato tra la “Ischia Sea Dream S.r.l.” e n. 20 passeggeri, tra cui figurava anche il sig. LI, indicato quale persona in possesso della patente nautica e, pertanto, responsabile della conduzione dell'unità, di fatto veniva illegittimamente impiegata nell'attività trasporto passeggeri a titolo oneroso.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Autorità Marittima non ha emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di giorni novanta dalla contestazione, violando la prescrizione di cui all'art. 18 della l.689/1981 in relazione al D.M. 18.4.2003 n. 124 (Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò determinerebbe la nullità del procedimento e, quindi, della ordinanza-ingiunzione medesima, che va annullata;
- la qualificazione giuridica del contratto, indicato nel verbale redatto dalla
Guardia Costiera quale contratto di trasporto marittimo di persone, al contrario configurerebbe un contratto di locazione;
il contratto di trasporto di persone o di merci, infatti, è caratterizzato dal fatto che il veicolo costituisce il mezzo necessario all'esecuzione dell'obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose;
il puro e semplice trasferimento, non altro. È evidente che tale attività si svolge per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 128 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
SEA DREAM ISCHIA SRL (C.F. 06564231212), in persona del legale rappresentante
p.t.;
LI PI (C.F. [...]) rappresentati e difesi dell'Avv. Carmine Passaro, domiciliato come in atti
RICORRENTI
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'
SOSTENIBILI-CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI (C.F. 80050720632) rappresentata e difesa dal proprio funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa avverso ordinanza ingiunzione
P a g . 1 | 8
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 98/2023 del 23/01/2023, notificata in data 01/02/2023, con cui il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli ha ingiunto
a “SEA DREAM SRL”, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con LI
ET, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.682,98 (di cui euro 3672,33 di sanzione e euro 10,65 per le spese di notifica), per la violazione descritta nel processo verbale n. 68/2022, redatto dal personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Ischia.
Con l'ordinanza è stata poi disposta, ai sensi dell'art. 55 co. 3 del D.lgs.
n.171/2005, come modificato dall'art. 43 del D.lgs. n.229/2017, la sospensione per mesi uno della patente nautica n.78299 rilasciata al sig. LI ET dall'Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli in data 03/07/2022.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza) si evince che il sig. LI ET, in qualità di conducente dell'imbarcazione, e la società proprietaria “Sea Dream Ischia srl”, sono stati sanzionati a seguito dell'accertamento effettuato in data 05/08/2022 dalla Guardia Costiera di Ischia a bordo dell'imbarcazione da diporto n.1NA744DX denominata “JOYA”, per essersi resi responsabili della violazione dell'art. 2 commi 1 e 4 del D. Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da
Diporto), nonché degli artt. dal 396 al 418 del Codice della Navigazione, sanzionata dall'art. 55 comma 1 del citato d.lgs. n. 171/2005, per essere stato accertato che la predetta imbarcazione, destinata ad altri scopi, veniva impiegata illegittimamente in attività di trasporto passeggeri a titolo oneroso.
In particolare, come riportato nel verbale in atti, l'accertamento effettuato della
Guardia Costiera in data 05/02/2022 in località “Punta Chiarito” (Forio d'Ischia), ha
P a g . 2 | 8
rilevato che l'imbarcazione “JOYA”, abilitata all'esercizio commerciale della locazione
e del noleggio, così come indicato sulla “Licenza di Abilitazione alla Navigazione da
Diporto”, e così come si evince contratto di locazione n. 15 del 05.08.2022 rinvenuto a bordo, stipulato tra la “Ischia Sea Dream S.r.l.” e n. 20 passeggeri, tra cui figurava anche il sig. LI, indicato quale persona in possesso della patente nautica e, pertanto, responsabile della conduzione dell'unità, di fatto veniva illegittimamente impiegata nell'attività trasporto passeggeri a titolo oneroso.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Autorità Marittima non ha emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di giorni novanta dalla contestazione, violando la prescrizione di cui all'art. 18 della l.689/1981 in relazione al D.M. 18.4.2003 n. 124 (Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò determinerebbe la nullità del procedimento e, quindi, della ordinanza-ingiunzione medesima, che va annullata;
- la qualificazione giuridica del contratto, indicato nel verbale redatto dalla
Guardia Costiera quale contratto di trasporto marittimo di persone, al contrario configurerebbe un contratto di locazione;
il contratto di trasporto di persone o di merci, infatti, è caratterizzato dal fatto che il veicolo costituisce il mezzo necessario all'esecuzione dell'obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose;
il puro e semplice trasferimento, non altro. È evidente che tale attività si svolge per
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