Trib. Imperia, sentenza 02/12/2024, n. 743

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 02/12/2024, n. 743
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 743
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

n. 654/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 12.11.2024

TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.208 presso lo studio dell'avv.to Agata Armanetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.8.2024

- RICORRENTE -

E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso O.Raimondo n.117presso lo studio dell'avv.to Simona Bertoldo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alle note difensive del
29.5.2024
- RESISTENTE -

OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio

CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:

per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;


per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1


n. 654/2024 R.G.A.C.C.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.4.2024 chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni relative ad affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei Per_ figli minori (15 anni, essendo nata il [...]) e (10 anni, essendo nato il Per_2
10.10.2014), nati da relazione more uxorio con ormai cessata. In CP_1 particolare, chiedeva che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé (ed assegnazione della casa famigliare) e regolamentazione del diritto paterno di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori fosse fissato in misura non inferiore ad € 1.500,00 mensili (oltre all'80% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Tribunale, con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 16.5.2024, stante la necessità di far cessare la pregiudizievole convivenza tra le parti, disponeva la collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre, assegnando alla stessa la casa coniugale e ponendo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno dell'importo di € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie);
quanto precede consentendo alla madre la percezione dell'intero AUU per i figli minori.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un rassegnava conclusioni non dissimili dal provvedimento indifferibile emesso dal Tribunale, chiedeva però che alla madre fosse assegnato immobile differente dalla casa famigliare e che egli era in procinto di acquistare.
All'udienza del 30.5.2024 – fissata per la conferma, la revoca e/o la modifica del decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. - le parti, dando atto di aver
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