Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 5

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

n.R.G. 1115/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro

Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1115/2024 promossa da

NT DO, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone ARCARO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Dante n. 6
- ricorrente
CONTRO

S. VITTORE SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ON ARDUINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Carlo Conti n. 11
- resistente

Oggetto: licenziamento per giusta causa – assenze ingiustificate
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15 aprile 2024 e ritualmente notificato, GI
EN espone di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla società S. Vittore S.r.l. in data 6.10.2021;
di avere prestato la propria attività lavorativa presso la sede operativa della società in San Vittore del Lazio, occupandosi sia di piccole riparazioni, lavori di meccanica leggera, manutenzione e lavaggio di trattori stradali sia della manutenzione di un campo di melograni, della gestione di alveari e della raccolta stagionale delle olive;
di essere stato inquadrato come operario di 5° livello del CCNL Spedizioni e Trasporto Merci;
di avere subito nel mese di giugno 2023 un infortunio sul lavoro;
di avere accettato l'invito del datore di lavoro a non denunciare l'infortunio;
di essersi assentato dal lavoro per malattia in conseguenza dell'infortunio;
di essersi presentato sul posto di lavoro al termine del periodo di malattia, in data
2.8.2023;
di essere stato allontanato dal posto di lavoro, in tale circostanza, dal preposto aziendale,
Di OL ON, con la motivazione che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi preventivamente alla visita medica di idoneità;
di non avere ricevuto, nei giorni successivi, nessuna comunicazione di convocazione a visita;
di essersi nuovamente recato in azienda in data 9.8.2023;
di essere stato nuovamente allontanato per i medesimi motivi;
di avere diffidato la società convenuta, in data
10.8.2023, a mezzo del proprio legale, a comunicare la data della visita di idoneità;
di non avere ricevuto alcun riscontro;
di avere ricevuto, in data 14.8.2023, una lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023;
di avere presentato le proprie giustificazioni scritte in data 16.8.2023;
di essere stato licenziato senza preavviso con lettera raccomandata consegnatagli il 1°.9.2023.

2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società convenuta. Evidenzia, preliminarmente, l'inottemperanza del datore di lavoro all'obbligo di affiggere in azienda, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, il codice contenente le norme disciplinari.
Fa rilevare di avere tenuto una condotta osservante dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e
2015 cod. civ., per essersi recato tempestivamente in azienda al termine del periodo di malattia.
Osserva che il mancato rientro a lavoro è dipeso unicamente dal comportamento del datore di lavoro il quale, pur comunicandogli l'impossibilità del rientro a lavoro senza la preventiva visita medica di idoneità, non ha provveduto, in ottemperanza agli obblighi di legge, a convocarlo a visita. Sostiene il difetto di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione espulsiva, avuto riguardo, in particolare, alla stima e alla fiducia che il datore di lavoro ha sempre dimostrato nei confronti del ricorrente, alla diligenza con cui sono sempre state espletate le mansioni, alla natura ed intensità dell'elemento
soggettivo, tutte circostanze che rendono inverosimile l'idoneità in concreto della condotta contestata
a compromettere irreversibilmente il rapporto di fiducia. Lamenta che nella lettera di licenziamento non è indicato se il licenziamento è stato intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ritiene di avere diritto alla tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015 per insussistenza del fatto materiale contestato e, solo in subordine, alla tutela indennitaria di cui al primo comma della medesima disposizione.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa;
ordinare alla società S. Vittore Srl di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2

d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
In subordine, condannare la società S. Vittore Srl a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la S. Vittore Servizi S.r.l., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

5. La società convenuta in punto di fatto fa rilevare che il sig. Di OL ON non riveste nella S.
Vittore Servizi cariche direttive o decisionali;
che controparte non ha mai svolto le mansioni riferite con riferimento al campo di melograno, agli alveari e all'uliveto;
che il datore di lavoro non ha mai invitato il lavoratore a non denunciare l'infortunio, circostanza peraltro irrilevante ai fini di causa.
Sempre in fatto, la resistente afferma che il ricorrente non si è recato in azienda per riprendere
l'attività lavorativa il giorno 2.8.2023, in quanto in tale data era ancora in malattia e, come riferito nella pec inviata dal legale del ricorrente alla società in data 10.8.2023, il lavoratore comunicava la sua guarigione e il rientro a lavoro solo il giorno 9.8.2023. Asserisce che il ricorrente si è recato in azienda solo il 10.8.2023, venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare in data

8.8.2023. Evidenzia che controparte è incorso in precedenti infrazioni disciplinari nel corso del rapporto. Deduce che il codice disciplinare è affisso nella bacheca aziendale, è consultabile su richiesta, viene consegnato a tutti i lavoratori al momento dell'assunzione.


6. In diritto la società convenuta eccepisce che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di assenza per malattia protrattasi per oltre sessanta giorni, la necessità della previa visita di idoneità del lavoratore per poter essere assegnato alle mansioni svolte in precedenza non lo esime dall'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro e comunicare la propria disponibilità al lavoro.

7. Sotto il profilo della proporzionalità osserva che l'art. 32, lett. C, del CCNL di categoria prevede il licenziamento in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo forza maggiore.

8.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi